Obblighi sicurezza per apertura nuova azienda

Il DVR

Uno dei documenti obbligatori per una nuova azienda è il Documento di Valutazione dei rischi (DVR).
In caso di azienda di nuova costituzione, il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura (Art. 29 D.lgs. 81/08, comma 5). Per le aziende che hanno fino a 10 lavoratori, il DVR può essere redatto anche secondo le procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8.

Nomina delle figure del sistema di prevenzione e protezione

Il datore di lavoro deve inoltre nominare le varie figure del sevizio di prevenzione e protezione:

  • R.S.P.P. (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), che può essere interno (e in tal caso coincidere anche con il Datore di lavoro stesso), o esterno;
  • gli addetti alla emergenze (addetto primo soccorso e antincendio), in numero sufficiente a coprire tutti i turni lavorativi e comunque variabile in base alla grandezza dell’azienda;
  • il medico competente, se l’azienda è soggetta a sorveglianza sanitaria.

I lavoratori dovranno eleggere il proprio RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), mediante un’assemblea che dovrà poi essere messa a verbale.
Nel caso non ci sia elezione di uno dei lavoratori interni, si può ricorrere anche a un RLST, cioè il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, fornito dall’Inail o da enti paritetici.

Tutte le varie figure sopra descritte dovranno essere formalmente nominate e, ad eccezione del medico competente (che deve essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 38 del D.lgs 81/08), devono seguire degli specifici corsi di formazione di durata variabile in base alla classe di rischio dell’azienda.
Nel caso del RLS, deve anche essere effettuata una comunicazione all’Inail con il nominativo del rappresentante eletto.

La formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro deve provvedere a effettuare la formazione e informazione dei dipendenti sulla natura dei rischi a cui sono esposti e sulle specifiche misure preventive adottate.

Oltre alla formazione di tipo generale, a cui tutti i lavoratori devono essere sottoposti, le risorse che svolgono particolari mansioni o che utilizzano specifiche attrezzature, devono essere debitamente formate e addestrate, mediante specifici corsi di formazione.
La formazione generale dei lavoratori deve essere effettuata entro 60 giorni dall’assunzione, mentre lo specifica formazione per l’utilizzo di attrezzature o per lo svolgimento di particolari mansioni, dovrà essere effettuata preventivamente all’utilizzo dei macchinari o all’assunzione della mansione.

Il datore di lavoro deve inoltre provvedere, dove necessario, alla consegna dei D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) , che deve essere formalizzata mediante verbale, firmato dall’operatore che li riceve.

La sorveglianza sanitaria

Il Datore di lavoro deve sottoporre i lavoratori a visita medica prima dell’assunzione.
Una volta assunti, la visita deve essere rinnovata secondo una periodicità, che è variabile in base a età, mansione e specifiche problematiche del lavoratore, o in caso di cambio mansione.

Ma quando è obbligatorio svolgere la sorveglianza sanitaria?
Di seguito i casi in cui in un’azienda ha l’obbligo di sottoporre i lavoratori a visita medica:

  1. in caso di movimentazione manuale di carichi (spostamento o sollevamento);
  2. per i lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor;
  3. in caso di esposizione a forti rumori o vibrazioni meccaniche;
  4. in caso di presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo;
  5. se presente il rischio radiazioni;
  6. in caso di rischio da campo elettromagnetico;
  7. per lavori in alta quota o su impianti ad alta tensione;
  8. per i lavoratori a contatto con agenti chimici, sostanze cancerogene o mutagene;
  9. per rischi derivati da agenti biologici;
  10. nei casi di lavoro notturno, lavoratori disabili e di lavoratrici in gravidanza.