Benzene e rischio cancerogeno: obblighi per le attività soggette

Caratteristiche chimico fisiche

Il benzene (comunemente chiamato benzolo) è un idrocarburo allo stato liquido, è volatile, cioè in grado di evaporare rapidamente a temperatura ambiente, incolore e facilmente infiammabile.
È il capostipite dei composti organici chiamati aromatici, per l’odore che lo caratterizza. È un componente naturale del petrolio e dei suoi derivati di raffinazione.

 

Le normative riguardanti il benzene

Il regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) vieta l’utilizzo del benzene nei prodotti commerciali in concentrazione superiore allo 0,1%, mentre nelle benzine è consentita una percentuale dell’1% v/v (direttiva 1998/70/CE).
La Direttiva (UE) 2022/431, che entrerà in vigore nel 2024, ha fissato il valore limite occupazionale di esposizione (OELV) per il benzene a 0,2 ppm (0,66 mg/m3) in Europa. Poiché, nel breve termine, per alcuni settori potrebbe essere difficile rispettare tale valore limite, la normativa riporta che – come misura transitoria – dovrebbe continuare ad applicarsi:
• il valore limite di 1 ppm (3,25 mg/ m3), fino al 5 aprile 2024;
• il valore limite di 0,5 ppm (1,65 mg/m3), dal 5 aprile 2024 fino al 5 aprile 2026.

 

Fonti di esposizione al benzene e danni correlati

Ad oggi, la principale sorgente nell’aria esterna è costituita dalla benzina per autoveicoli. Durante il rifornimento di carburante, infatti, si liberano in aria quantità significative di benzene, con esposizione a rischio del personale addetto ai distributori.
Sempre in riferimento al carburante, sono soggetti ad esposizione a benzene anche coloro che operano con macchine alimentate a benzina, a cui effettuano personalmente il rifornimento. Un esempio sono coloro che operano nel settore agricolo.
ll benzene è facilmente assorbito prevalentemente per inalazione, ma è possibile anche l’assorbimento per via cutanea.
È stata dimostrata la capacità cancerogena del benzene, classificato dallo IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) in classe 1 come cancerogeno per l’uomo, potendo causare, in particolare, leucemie.

 

Obblighi del datore di lavoro

La valutazione del rischio cancerogeno

Qualora in un’azienda sia prevista un’esposizione dei lavoratori al benzene, è necessario effettuare una specifica valutazione del rischio cancerogeno e mutageno nel Documento di Valutazione dei rischi (DVR).
Il rischio connesso all’uso di agenti cancerogeni e mutageni, denominato per semplicità rischio cancerogeno, è funzione della probabilità che si verifichi un potenziale danno alla salute alle condizioni di uso ed esposizione, e del livello di danno prodotto.
Tale valutazione prende in considerazione una serie di elementi tra cui:

  • la modalità in cui viene utilizzato il benzene, nello specifico in riferimento a eventuali fattori di protezione collettiva come cappe di aspirazione;
  • lo stato fisico della sostanza;
  • la temperatura a cui viene utilizzata;
  • la quantità in uso;
  • tempistiche di esposizione.

Sulla base dei valori relativi alle variabili di cui sopra, viene calcolato il livello di esposizione rischio salute, che può risultare in “esposto” o “non esposto”. 
Devono essere quindi indicate nella valutazione del rischio cancerogeno le misure di sicurezza e gli eventuali DPI da utilizzare relativamente al livello di esposizione risultato dalla valutazione.

 

Sorveglianza sanitaria e monitoraggio biologico benzene

Visti gli effetti cancerogeni che il benzene può avere, è necessario sottoporre i lavoratori esposti a tale sostanza a sorveglianza sanitaria (art. 243 D.Lgs 81/08), effettuando, nello specifico, il monitoraggio biologico per il benzene.
Per monitoraggio biologico si intende la valutazione dell’esposizione a sostanze pericolose attraverso la misura di diversi biomarcatori urinari, come l’acido S-fenilmercapturico (SPMA), l’acido trans, trans-muconico (t,t-MA) o il benzene immodificato.
I biomarcatori si riferiscono alla misura della concentrazione di una sostanza o dei suoi prodotti di trasformazione metabolica in o la misura di effetti biologici, precoci e reversibili, riferibili alla sostanza stessa.
Tramite il monitoraggio biologico, attraverso un campionamento delle urine, è possibile quindi esaminare lo stato di salute in contesti occupazionali dove i lavoratori sono esposti al benzene.

 

Misurazione della concentrazione del benzene

Oltre alla valutazione del rischio cancerogeno nel DVR, è necessario procedere con una misurazione della concentrazione del benzene nel luogo di lavoro.
La misurazione può avvenire mediante diversi strumenti e può essere ambientale e riferita al singolo operatore.
I vari sistemi di misurazione consentono, mediante campionamento in loco e successivo studio del campione in laboratorio, di rilevare la quantità di concentrazione della sostanza, in riferimento al singolo operatore e nell’ambiente in generale e compararla con i valori limite imposti dalla normativa e adottare delle misure migliorative per diminuire il livello di esposizione secondo quanto riportato nell’articolo 15 del D.lgs 81/08).

 

Il registro degli esposti ad agenti cancerogeni

Il registro degli esposti deve essere istituito e aggiornato dal datore di lavoro qualora uno o più lavoratori siano esposti ad una sostanza cancerogeno o mutagena.

Secondo quanto riportato nell’articolo 243 del D.lgs. 81/08, per ciascun lavoratore esposto deve essere riportata l’attività svolta, l’agente utilizzato e il valore dell’esposizione a tale agente.
Il datore di lavoro deve trasmettere il registro esposti all’Inail e all’organo di vigilanza competente per territorio.
Il registro di esposizione deve essere aggiornato ogni qualvolta ci siano delle modifiche sostanziali nel ciclo di lavoro e in ogni caso dopo tre anni dall’ultima valutazione eseguita.

Dal 2017 la modalità di presentazione del registro degli esposti è telematica. L’Inail ha infatti messo a disposizione dei datori di lavoro un servizio online per la trasmissione, a cui si accede con identità digitale (SPID), CNS, CIE o Credenziali Inail che consente di rendere immediatamente disponibili, oltre che all’Inail, ai Servizi di prevenzione delle Asl territoriali, le informazioni contenute nei registri di esposizione delle singole imprese.

 

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