Novità in merito alla formazione degli alimentaristi della Regione Toscana
Il 06 maggio 2024 è stata approvata la DGR n. 540 della Regione Toscana che modifica le precedenti disposizioni in materia di formazione degli alimentaristi.
La modifica della normativa di riferimento è stata effettuata per favorire l’erogazione di percorsi formativi più adeguati alle specifiche fasi del ciclo produttivo quali produzione, trasformazione, deposito e distribuzione degli alimenti in cui è impiegato l’addetto.
Le modifiche, nello specifico, riguardano:
- Classificazione degli addetti in due elenchi, in base alla mansione svolta;
- Unificazione della formazione per i Responsabili del Piano di autocontrollo;
- Riorganizzazione dei percorsi formativi in tre moduli (modulo A, modulo B e modulo C) con aggiornamento dei programmi formativi.
Classificazione del personale alimentarista
Il personale alimentarista viene classificato come segue:
Elenco soggetti livello 1
- addetti ai distributori automatici di alimenti e bevande;
- tabaccai;
- promoter;
- personale addetto alla sola somministrazione di alimenti e bevande, incluso il personale dedito alla somministrazione nelle strutture educative e scolastiche;
- addetti alla vendita prodotti ortofrutticoli, spezie, prodotti erboristici;
- addetti alla produzione e/o commercializzazione di alimenti a rischio microbiologico nullo o con ciclo tecnologico che garantisce basso o nullo apporto microbico sul prodotto finale;
- addetti all’imballaggio delle uova;
- lavapiatti;
- addetti alle pulizie in qualsiasi attività alimentare ai sensi dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, compresi gli addetti alle pulizie dei locali adibiti alla preparazione, deposito e somministrazione di alimenti nelle strutture alberghiere e collettive;
- addetti ad altre lavorazioni con rischio chimico trascurabile;
- trasportatori/magazzinieri (inclusi i rider).
Elenco soggetti livello 2
- Cuochi (ristorazione collettiva, aziendale, scolastica compresi asili nido, centri di produzione pasti, ristoranti e affini, rosticcerie);
- Pasticceri;
- Gelatai (produzione);
- Addetti alle gastronomie (produzione e vendita);
- Addetti alla produzione di paste alimentari (fresche e secche);
- Addetti alla lavorazione del latte e dei formaggi (esclusi addetti alla stagionatura e mungitori);
- Addetti alla macellazione, sezionamento, lavorazione, trasformazione e vendita delle carni, del pesce e dei molluschi;
- Addetti alla produzione di ovoprodotti;
- Addetti all’impiego di funghi epigei spontanei freschi e/o diversamente conservati;
- Addetti all’impiego di additivi, aromi, enzimi;
- Molitori, tostatori ed altri operatori di settori produttivi che per materia prima e/o processo produttivo possano manifestare rischio relativo alla presenza di micotossine, acrilammide ed altri contaminanti xenobiotici;
- Baristi (ad esclusione della sola somministrazione bevande);
- Fornai e addetti alla produzione di pizze piadine e analoghi;
- Addetti alla vendita di alimenti sfusi e deperibili;
- Addetti alla lavorazione degli ortofrutticoli;
- Addetti all’industria conserviera preposti al monitoraggio dei CCP;
- Addetti alla produzione e lavorazione del vino e delle bevande preposti al monitoraggio dei CCP.
I moduli formativi dei corsi
I corsi si articolano in uno o più moduli formativi a seconda della mansione dell’addetto:
- Modulo A – per Addetti di cui all’elenco soggetti del livello 1, del livello 2 e per i Responsabili del piano di autocontrollo, della durata minima di 2 ore.
- Modulo B – per Addetti alimentaristi di cui all’elenco soggetti del livello 2, della durata minima di 4 ore.
- Modulo C – per Operatori, Responsabili del Piano di autocontrollo o preposti della durata minima di 8 ore suddiviso in due Unità Formative di 4 ore (una di natura professionalizzante e una di natura prettamente gestionale).
I corsi di formazione possono essere erogati sia dalle agenzie formative accreditate a seguito del riconoscimento degli stessi secondo il “Disciplinare per l’attuazione del sistema delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002”, che dalle imprese alimentari che organizzano i corsi nei confronti dei propri dipendenti.
È necessario, in entrambi i casi, rispettare le disposizioni relativamente ai requisiti professionali dei docenti, all’elaborazione del progetto formativo e al rilascio dell’attestato.
La validità degli attestati rilasciati al termine dell’intervento formativo resta comunque quinquennale.
Per i soggetti dell’elenco 2 e per i responsabili del piano di autocontrollo è necessario partecipare al corso di aggiornamento della durata minima di 3 ore.
Sono esenti dall’aggiornamento gli addetti di cui all’elenco soggetti livello 1.
Viene sottolineato che la formazione deve essere effettuata prima dell’avvio dell’attività lavorativa dell’addetto. Per gli addetti di cui all’elenco 2 è consentito l’inizio delle attività lavorative anche solo in possesso del modulo A ma con evidenza dell’avvenuta iscrizione al modulo B.
Resta comunque obbligatorio l’addestramento. Il responsabile del piano di autocontrollo o i suoi preposti, sono tenuti ad attuare l’addestramento annuale, fornendo evidenza documentata del suo svolgimento quale attività programmata da annotare su una specifica scheda del Piano di autocontrollo.
Per gli addetti o responsabili già in possesso di attestato di formazione riportiamo di seguito un riepilogo del modulo formativo assolto con la partecipazione al corso secondo la precedente delibera regionale:
Attestato del corso acquisito ai sensi della DGR n. 559/2008 | Assolve all’obbligo formativo del |
Corso per Addetti con mansione alimentare di tipo semplice | Modulo A |
Corso per Addetti con mansione alimentare complessa | Modulo B |
Corso per Titolari di impresa alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari semplici | UF I del modulo C |
Corso per Titolari di impresa alimentari e Responsabili dei Piani di autocontrollo di attività alimentari complesse | UF I del modulo C |
I responsabili del piano di autocontrollo in possesso di attestato secondo la DGR 559/2008 devono effettuare l’integrazione dell’unità formativa gestionale prevista dal modulo C entro il 06 maggio 2026.
Le agenzie formative sono obbligate ad erogare i corsi di formazione secondo la nuova delibera dal 07 settembre 2024, mentre per le imprese alimentari l’obbligo scatta dal 07 agosto 2024.