POS E PSC: principali differenze, obblighi e contenuti minimi

POS E PSC: cosa sono?

Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) e il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) sono due importanti documenti che si riferiscono ai cantieri temporanei o mobili.     
Entrambi descrivono i rischi presenti durante le fasi del cantiere,  ma tra di essi ci sono delle differenze sia riguardanti i contenuti che l’obbligatorietà.         

Per quanto riguarda le differenze di tipo contenutistico, mentre il POS considera solo i rischi legati alle lavorazioni svolte all’interno del cantiere dall’azienda che lo redige, il PSC tiene di conto anche degli eventuali rischi esterni alle fasi lavorative, come ad esempio la circolazione di veicoli nell’area del cantiere, e dei rischi interferenti tra le aziende che operano all’interno di esso.  

Il POS è un documento che riguarda la valutazione dei rischi per le lavorazioni svolte nel cantiere per ogni singola impresa esecutrice e viene compilato dal titolare dell’impresa che effettua i lavori.

Il PSC, invece, viene redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), con l’obiettivo di descrivere le fasi dei lavori, individuare le situazioni con maggior rischio, definire le misure per ridurre o eliminare i rischi e mettere in sicurezza il cantiere.

Il CSP, responsabile quindi della compilazione del PSC, è un soggetto identificato in fase di progettazione, quindi prima dell’inizio dei lavori, con lo scopo di predisporre le misure per l’organizzazione e la sicurezza nel cantiere.
Oltre al CSP troviamo il CSE (Coordinatore della Sicurezza dei cantieri in fase di Esecuzione), che ha l’obbligo di verificare che siano effettivamente applicate le misure di sicurezza previste nel PSC. Il CSE ha anche il compito di verificare l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici, accertandosi che ci sia coerenza rispetto al PSC.

Per quanto riguarda invece l’obbligatorietà, il POS è sempre obbligatorio.
Il PSC invece è obbligatorio nei cantieri in cui sono presenti più imprese (anche se non operano in contemporanea) e se un’azienda affidataria dei lavori si serve di altre imprese per eseguirli.
Non è necessario quindi redigere un PSC quando a operare in un cantiere è un’unica impresa.

 

Quali soni i contenuti minimi di un POS?

Ai sensi dell’allegato XV del D.lgs. 81/08, un piano operativo di sicurezza deve contenere i seguenti dati:              

  • dati anagrafici dell’impresa esecutrice, nello specifico indirizzo sede legale,  nominativo del datore di lavoro, nominativi delle varie figure del sistema di prevenzione e protezione;
  • attività svolte in cantiere;
  • durata dei lavori;
  • nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
  • il numero, il nominativo e le qualifiche dei lavoratori dipendenti e/o autonomi presenti in cantiere;
  • elenco attrezzature utilizzate;
  • elenco sostanze pericolose utilizzate;
  • individuazione misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle previste nel PSC, relative alle specifiche lavorazioni dell’azienda;
  • il PSC, quando previsto;
  • la documentazione relativa all’informazione e formazione del lavoratori che operano in cantiere.

 

Cosa deve contenere un PSC?

Il PSC, costituito da una relazione tecnica e da una serie di prescrizioni relative alla complessità dell’opera e alle fasi più critiche dei lavori, deve contenere almeno i seguenti elementi (ai sensi dell’Allegato XV D.lgs. 81/08):

  • identificazione e descrizione dell’opera (l’indirizzo del cantiere, la descrizione del contesto in cui si trova e una breve descrizione dell’opera);
  • individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza: Responsabile dei Lavori (RdL), Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione (CSP); Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), se già nominato, datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • individuazione e valutazione dei rischi,  con riferimento anche a quelli interferenti tra le varie imprese/lavoratori autonomi operanti;
  • scelte progettuali ed organizzative, procedure e misure preventive e protettive, riferite all’area di cantiere, alla sua organizzazione e alle lavorazioni che vi vengono svolte;
  • prescrizioni operative, misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale da adottare, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • misure di coordinamento relative alla compresenza di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i vari datori di lavoro e/o lavoratori autonomi;
  • organizzazione in caso di emergenze (incendio e di primo soccorso);
  • durata prevista dei lavori e delle singole delle fasi di lavoro che costituiscono il cronoprogramma dei lavori;
  • l’entità presunta del cantiere espressa in uomini ‐ giorno (costo giornaliero per la manodopera);
  • stima dei costi della sicurezza.

 

Al PSC devono essere allegate una planimetria dove vengono segnalate le aree di cantiere e le attrezzature richieste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in caso di opere particolari, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il riferimento a una specifica relazione, se già predisposta.