DUVRI: Cos’è e quando è obbligatorio?

DUVRI: Cos’è e quando è obbligatorio?

Il DUVRI, Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, è un documento che esamina e descrive i rischi interferenti di due o più aziende (o lavoratori autonomi) che si trovano a operare contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro.
Il datore di lavoro committente è l’incaricato e il responsabile della redazione DUVRI, che deve essere effettuato per ciascun contratto di appalto.

Per appalto si intende quella tipologia di contratto di cui è parte un soggetto che, con l’organizzazione dei propri mezzi, assume l’obbligazione del compimento di un’opera a fronte di un corrispettivo in denaro.
L’appaltante è quindi colui che richiede il servizio (soggetto/azienda committente)
L’appaltatore è invece l’azienda/lavoratore autonomo che compie un’opera in cambio di un corrispettivo.
L’appaltatore può anche decidere di commissionare una parte dell’opera appaltata a un’azienda terza, che viene denominata subappaltatore.

Per poter redigere un DUVRI è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
– contratto in essere con azienda appaltatrice;
– DURC e Visura Camerale dell’azienda appaltatrice.

Per poter compilare correttamente un DUVRI è importante conoscere quindi i dati dell’azienda a cui viene commissionato uno specifico lavoro/servizio, l’inizio e la fine del contratto con essa, le singole attività svolte, i luoghi in cui vengono effettuate e le eventuali attrezzature utilizzate.

Prendendo in analisi le varie attività svolte sia dall’azienda committente e che da quella appaltatrice, il DUVRI ha l’obiettivo di individuare i pericoli legati all’una o all’altra che possono creare interferenze, valutare i rischi a esse associati e prevedere quindi delle eventuali misure preventive da adottare.

Il DUVRI NON deve essere redatto nei seguenti casi:

  1. contratti di appalto per servizi di tipo intellettuale;
  2. pure forniture di materiali o attrezzature;
  3. se l’attività non richiede più di 5 uomini giorno. La dicitura ‘uomini giorno’, fa riferimento non al numero di lavoratori impegnati nell’attività, ma al costo giornaliero totale della manodopera. In questo specifico caso, il DUVRI non deve quindi essere redatto se il costo giornaliero della manodopera NON supera quello stimato per 5 uomini al giorno, secondo quanto previsto dalla Camera di Commercio di competenza.

In caso in cui, però, sia presente uno dei seguenti rischi, il DUVRI deve comunque essere redatto anche se si verifica una delle 3 condizioni sopra riportate:

  • Lavori con rischi caduta dall’alto;
  • Lavori con rischi incendio e/o esplosione;
  • Lavori con rischi radiazioni ionizzanti;
  • Lavori sotto tensione;
  • Lavori con rischi annegamento;
  • Lavori in ambienti confinati o subacquei;
  • Lavori in cassoni ad aria compressa;
  • Lavori con montaggio/smontaggio elementi prefabbricati.