Apertura di un nuovo locale: i requisiti del preposto

Per l’apertura di un’attività commerciale nel settore alimentare sono richiesti una serie di requisiti specifici atti a garantire la sicurezza del consumatore e la conformità alle normative vigenti. In questo contesto, la figura del preposto svolge un ruolo fondamentale.

Il preposto è una persona nominata dal titolare dell’attività commerciale (un ristorante, un bar o un negozio di alimentari) che deve garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Tra queste troviamo la gestione delle procedure di pulizia e sanificazione, il controllo della catena del freddo, l’etichettatura corretta dei prodotti, la formazione del personale e la gestione delle eventuali problematiche legate alla sicurezza alimentare.

Il preposto dell’attività può essere un dipendente dell’azienda, può coincidere con il legale rappresentante/titolare dell’attività o essere un libero professionista incaricato.

I requisiti per ricoprire questo ruolo sono riportati al comma 6 dell’art. 71 del D.lgs. n. 59 del 26/03/2010: “L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

 

Riassumendo, il requisito previsto al punto a) richiede la partecipazione al corso di formazione per la Somministrazione di Alimenti e Bevande (SAB) organizzato dalle regioni o dalle agenzie formative accreditate; il requisito previsto al punto b) richiede esperienza nel settore alimentare; mentre il punto c) stabilisce che il ruolo di preposto può essere ricoperto anche da chi ha adeguati titoli di studio (l’elenco completo è riportato nella circolare n. 3642/C del 15/04/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico).

Le generalità del preposto, correlate da un’autodichiarazione dei requisiti richiesti, devono essere comunicate allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di competenza in fase di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La nomina di un preposto adeguatamente preparato è un passo fondamentale per avviare e mantenere con successo un’attività commerciale nel settore alimentare.