Formazione e addestramento: gli aggiornamenti sostanziali del Testo Unico sulla Sicurezza

Sono state rese pubbliche le istruzioni da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, che fornisce indicazioni su molteplici aspetti in materia di formazione e addestramento.

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro che non ricopriva il ruolo di RSPP non necessitava di specifica formazione. La novità principale è rappresentata dall’obbligo da parte della suddetta figura di ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale obbligo verrà reso obbligatorio mediante modifica dell’art. 37 c. 7 del D.lgs. 81/08 che include nelle figure che devono ricevere adeguata e specifica formazione anche il datore di lavoro.

Non è ancora possibile conoscere la durata, le modalità di formazione e i contenuti minimi del corso, che verranno pubblicati entro il 30 giugno 2022

PREPOSTO

Il preposto, secondo l’art. 2 del D.lgs 81/08 è “la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Tale figura deve, secondo l’art. 37 c. 7 (modificato), insieme al datore di lavoro e al dirigente, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

La principale novità consiste nell’introduzione del c. 7-ter, che sottolinea la necessità di una formazione completamente in presenza e con aggiornamento a cadenza biennale (non più quinquennale).

Anche in questo caso, i dettagli saranno specificati nell’Accordo Stato-Regioni che verrà pubblicato entro il 30 giugno 2022.

Fino all’adozione del suddetto, dovranno essere adottate le regole precedenti.

ADDESTRAMENTO LAVORATORI

Fino ad oggi, l’art. 37 c. 5 del D.lgs 81/08 poneva come unici requisiti per un efficace addestramento, che esso venga effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Mediante modifica integrativa del suddetto comma, è stato aggiunta la seguente dicitura: “L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

Riassumento, le principali novità riguardano l’obbligo di una prova pratica, di un’esercitazione applicata e di un tracciamento degli addestramenti effettuati su apposito registro (anche informatizzato).