Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: formazione salute e sicurezza sul lavoro

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Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per la formazione in salute e sicurezza sul lavoro di datori di lavoro, RSPP, preposti e dirigenti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2025, ĆØ entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il testo introduce modifiche importanti ai percorsi formativi obbligatori per le figure aziendali che hanno responsabilitĆ  in tema di prevenzione e protezione dai rischi.

Le novitĆ  riguardano in particolare i datori di lavoro, i datori che assumono il ruolo di RSPP, i preposti, i dirigenti e i lavoratori operanti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

Ecco, nel dettaglio, cosa cambia per le imprese.

Datori di lavoro: un nuovo corso di base e-learning da 16 ore

Per tutti i datori di lavoro ĆØ stato introdotto un nuovo corso obbligatorio di 16 ore, che rappresenta il punto di partenza per ogni successivo percorso formativo.
Il corso può essere erogato sia in modalità e-learning che in presenza, offrendo così maggiore flessibilità organizzativa, soprattutto per realtà con più sedi o con vincoli logistici.
Nel caso in cui l’azienda operi in cantieri temporanei o mobili, ĆØ previsto un modulo integrativo aggiuntivo di 6 ore, obbligatoriamente in presenza.

RSPP interni: percorsi settoriali con moduli specifici

Per i datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008), la formazione non sarĆ  più suddivisa in base al rischio aziendale.

Il nuovo percorso ĆØ ora articolato in due moduli successivi:

  • Modulo comune di 8 ore, da frequentare solo dopo il nuovo corso base da datore di lavoro;
  • Modulo tecnico-integrativo, distinto in base al settore produttivo dell’azienda:
    • Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia → 16 ore
    • Pesca → 12 ore
    • Costruzioni → 16 ore
    • AttivitĆ  manifatturiere (raffinazione petrolio, chimica) → 16 ore

L’approccio settoriale mira a rendere la formazione più coerente con i rischi effettivi del comparto operativo.

Preposti: obbligo di presenza e aggiornamento biennale

Il nuovo Accordo rafforza il ruolo del preposto, sottolineandone la funzione di vigilanza operativa e richiedendo un impegno formativo maggiore:

  • Il corso iniziale passa da 8 a 12 ore;
  • Non ĆØ più ammessa alcuna forma di e-learning: la formazione dovrĆ  essere interamente in presenza;
  • L’aggiornamento ĆØ ora obbligatorio ogni due anni, con una durata minima di 6 ore.

ƈ importante ricordare che, per i preposti che hanno completato la formazione (o l’ultimo aggiornamento) oltre 2 anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, sarĆ  necessario regolarizzarsi entro 12 mesi, ovvero entro maggio 2026.

L’accesso al corso per preposti ĆØ possibile solo dopo aver completato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.

Dirigenti: percorso ridotto ma con focus sui cantieri

La formazione per dirigenti subisce una semplificazione nella durata, ma al tempo stesso diventa più mirata nei contenuti.

  • Il corso passa da 16 a 12 ore;
  • ƈ previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti che operano in cantieri temporanei o mobili;
  • L’aggiornamento resta quinquennale, con una durata minima di 6 ore.

Queste modifiche rendono più efficiente la formazione per i dirigenti, pur garantendo l’approfondimento necessario in contesti più complessi come l’edilizia.

Ambienti confinati o sospetti di inquinamento: più pratica e aggiornamento mirato

Per lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, il nuovo Accordo introduce due modifiche chiave:

  • La durata minima del corso aumenta da 8 a 12 ore;
  • L’aggiornamento quinquennale deve includere almeno 4 ore di parte pratica.

L’obiettivo ĆØ rafforzare la componente operativa in contesti ad alto rischio, garantendo una formazione applicabile e aggiornata.

 

Effe Diligence supporta le imprese in tutte le fasi dell’adeguamento al nuovo Accordo: dalla verifica della formazione giĆ  svolta. all’organizzazione dei nuovi corsi, fino alla consulenza normativa.

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