D.M. 02/09/2021: principali novità sui corsi di formazione antincendio

Con l’introduzione del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, che sostituisce il D.M. 10/03/1998, vengono introdotti nuovi criteri per la gestione e la formazione antincendio nei luoghi di lavoro.

Il Decreto è entrato in vigore il 04 ottobre 2022 e tratta molteplici aspetti, fornendo indicazioni su formazione, informazione, requisiti degli addetti antincendio e dei docenti. Nello specifico è composto da 8 articoli e 5 allegati:

  • Allegato I – Gestione della sicurezza antincendio in esercizio;
  • Allegato II – Gestione della sicurezza antincendio in emergenza;
  • Allegato III – Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio;
  • Allegato IV – Idoneità tecnica degli addetti al servizio antincendio;
  • Allegato V – Corsi di formazione e aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio.

 

PRINCIPALI NOVITÀ IN MERITO ALLA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

Secondo quanto previsto dal D.M., per identificare la tipologia di formazione per gli addetti antincendio più adeguata, il Datore di Lavoro dovrà analizzare le caratteristiche dei luoghi di lavoro, verificando la corrispondenza e/o assimilabilità della propria impresa con le “attività” elencate nei punti 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 dell’Allegato III del D.M. 02/09/2021, così da identificare la propria classe di rischio e scegliere il corretto livello di formazione.

Vengono specificati 3 livelli di rischio:

  • LIVELLO 3 (punto 3.2.2): fanno parte di questo livello 16 tipologie di attività (stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; fabbriche e depositi di esplosivi; centrali termoelettriche; impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; impianti e laboratori nucleari; depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2; attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2; aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m2; alberghi con oltre 200 posti letto; strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; uffici con oltre 1.000 persone presenti; cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36).
  • LIVELLO 2 (punto 3.2.3): fanno parte di questo livello tutti i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello; i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
  • LIVELLO 1 (punto 3.2.4): rientrano in tale categoria tutte le attività non presenti nei livelli 1 e 2.

Cambia dunque la denominazione dei corsi, che non vengono più classificati con le diciture rischio basso, medio e alto, ma bensì con livello 1 (basso), livello 2 (medio), livello 3 (alto).

La frequenza degli aggiornamenti degli addetti antincendio, nell’art. 5 c. 5, è ora di cinque anni e non più di tre.

Rimane vietata la formazione in modalità e-learning, poiché vengono previste esercitazioni pratiche nei programmi di tutti i livelli di attività.