Reso obbligatorio corso di formazione per utilizzatori diisocianati

I diisocianati sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie e della pelle di categoria 1 (Regolamento (CE) n. 1272/2008), per questo rappresentano un rischio per i loro utilizzatori che deve essere prevenuto, anche attraverso una formazione specifica.

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto REACH, volto alla registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche, mira a garantire un maggiore livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, mantenendo alta l’attenzione sulla competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea. Tale regolamento è stato modificato con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2020/1149 (GU L 252/24 del 4 agosto 2020), che introduce maggiori restrizioni per l’immissione sul mercato e l’uso di diisocianati o sostanze contenenti diisocianati con concentrazioni maggiori di 0,1% in peso.

Dal 24 agosto 2023, è inoltre previsto che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che utilizzano nella loro attività questa tipologia di prodotti devono aver completato con successo una formazione specifica. La nostra azienda, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana, ha realizzato uno specifico corso di formazione dedicato, denominato “Corso di formazione per l’uso dei diisocianati (REACH)in modalità e-learning, così da permettere ai soggetti interessati di adempiere a tale obbligo attraverso la nostra piattaforma online. La formazione è soggetta ad aggiornamento con cadenza quinquennale.

 

CHI SONO I PRINCIPALI UTILIZZATORI?

I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici presenti all’interno di resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture.

I settori maggiormente coinvolti nel loro utilizzo sono:

  • Settore calzaturiero
  • Settore automotive (vernici e adesivi a base poliuretanica)
  • Settore edile (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici a base poliuretanica)
  • Settore arredamento (schiume, vernici, sigillanti a base poliuretanica)
  • Settore pelletteria (vernici, pitture a base poliuretanica)
  • Settore luxury (vernici e pitture a base poliuretanica)

 

PRINCIPALI RISCHI PER LA SALUTE

Gli isocianati sono agenti chimici capaci di arrecare gravi danni alle vie respiratorie, poiché sono irritanti per le membrane mucose e la cute. In particolare, la sensibilizzazione respiratoria ai diisocianati è ritenuta particolarmente grave, irreversibile e invalidante. Essa si sviluppa con modalità imprevedibili (non è conosciuto il periodo di latenza né l’intensità di esposizione necessaria) e anche il contatto cutaneo può contribuire alla comparsa di patologie.

La valutazione effettuata nell’ambito dei passaggi di approfondimento REACH ha evidenziato a livello UE la comparsa di oltre 5.000 casi all’anno di nuove malattie professionali da sensibilizzazione imputabili ai diisocianati, numero che è stato considerato inaccettabile.

 

QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI MANCATA FORMAZIONE?

La violazione del regolamento REACH comporta una serie di sanzioni piuttosto pesanti. Nel caso specifico sembra applicarsi la Violazione degli obblighi in materia di restrizione (Art. 67):

Il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in miscela o in articolo non conforme alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del Regolamento al di fuori dei casi riportati nell’articolo 67, è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro (D.Lgs 14 settembre 2009, n. 133)