Piano di emergenza obbligatorio dai 10 lavoratori e prova di evacuazione ogni anno
Piano di emergenza obbligatorio dai 10 lavoratori e prova di evacuazione ogni anno

data

23/10/2026

CATEGORIA

Sicurezza
Il decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021 rende obbligatorio il piano di emergenza dai dieci lavoratori e impone almeno una prova di evacuazione all'anno, con addetti aggiornati almeno ogni cinque anni.
ALLEGATI
Decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021
Testo del D.M. 2 settembre 2021 (Vigili del Fuoco)

Servizi correlati
Prevenzione Incendi
Formazione in aula

La gestione di un’emergenza si decide molto prima che l’emergenza accada. Quando scatta un allarme contano pochi minuti, e in quei minuti le persone fanno quello che hanno già provato, non quello che è scritto in un documento mai letto. Per questo la disciplina antincendio dei luoghi di lavoro non si ferma agli estintori e alle uscite di sicurezza, ma chiede al datore di lavoro di organizzare in anticipo chi fa che cosa, come si esce e come si soccorre chi non può uscire da solo.

Il riferimento è il decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, noto come decreto GSA, cioè gestione della sicurezza antincendio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 e in vigore dal 4 ottobre 2022. Attua l’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 e ha preso il posto, per queste materie, del decreto ministeriale 10 marzo 1998. Da allora la disciplina non ha subito modifiche nel merito, e la programmazione delle esercitazioni annuali e degli aggiornamenti degli addetti è un momento utile per verificare di esservi allineati.

Quando il piano di emergenza è obbligatorio

Il decreto impone di predisporre un piano di emergenza in tre casi, cioè nei luoghi di lavoro in cui sono occupati almeno dieci lavoratori, nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, qualunque sia il numero dei dipendenti, e nelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco elencate nell’allegato I del D.P.R. 151/2011.

Fuori da questi casi il piano non è richiesto come documento a sé, ma le misure per gestire l’emergenza non spariscono. Il datore di lavoro deve comunque adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportarle nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto secondo le procedure standardizzate. La verifica ha quindi un esito semplice. Un’azienda con almeno dieci lavoratori, un negozio con più di cinquanta persone presenti contemporaneamente o un’attività soggetta ai controlli dei vigili del fuoco deve avere il piano, mentre tutte le altre devono riportare nel DVR le proprie misure per l’emergenza.

Che cosa deve contenere il piano

Il piano descrive le azioni da compiere in caso di incendio, le procedure di evacuazione, le modalità di chiamata dei vigili del fuoco e le misure di assistenza per le persone con esigenze speciali. Individua inoltre un numero di addetti al servizio antincendio adeguato, tenendo conto dei turni e delle assenze ordinariamente prevedibili, perché un piano che funziona solo quando è presente una certa persona non funziona.

Per costruirlo il decreto chiede di considerare le caratteristiche dei luoghi e delle vie di esodo, il sistema di rivelazione e di allarme, il numero e la posizione delle persone presenti, i lavoratori esposti a rischi particolari e il livello di informazione e formazione del personale. Le istruzioni scritte devono indicare i compiti del personale con mansioni specifiche per la sicurezza antincendio, come telefonisti, custodi, capi reparto e addetti alla manutenzione, e quelli del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio.

Il piano è accompagnato da planimetrie che riportano

  • la destinazione delle aree, le vie di esodo e le compartimentazioni;
  • la posizione degli impianti e dei presidi antincendio, compresi gli estintori;
  • i dispositivi di allarme e l’eventuale centrale di controllo;
  • gli interruttori elettrici generali e le valvole di intercettazione del gas;
  • i locali a rischio specifico e i presidi di primo soccorso.

Le planimetrie indicano anche gli eventuali ascensori utilizzabili per l’esodo, perché quelli ordinari non vanno usati durante un incendio.

La prova di evacuazione, almeno una volta l’anno

Nei luoghi di lavoro in cui il piano è obbligatorio, il decreto prevede esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale. L’esercitazione serve all’addestramento sulle procedure di esodo e di primo intervento e, nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, comprende almeno la percorrenza delle vie di esodo, l’individuazione delle porte resistenti al fuoco ove presenti, la posizione dei dispositivi di allarme e l’ubicazione delle attrezzature di estinzione.

La cadenza annuale è un minimo. L’esercitazione va ripetuta quando la precedente ha fatto emergere carenze gravi e sono state corrette, quando sono aumentati in modo significativo i lavoratori o l’affollamento e quando sono cambiate in modo sostanziale le vie di esodo, per esempio dopo un trasloco, un ampliamento o una diversa disposizione dei reparti. Ogni esercitazione va documentata, e dove più imprese condividono lo stesso edificio le prove vanno coordinate fra i rispettivi datori di lavoro.

Un verbale che riporti la data, gli scenari simulati, i tempi di evacuazione, le persone coinvolte e le criticità emerse è ciò che dimostra, a un organo di controllo come a un cliente in sede di audit, che il piano non è rimasto sulla carta.

Le persone con esigenze speciali

Il decreto chiede di individuare in anticipo le necessità particolari di chi può trovarsi in difficoltà durante l’esodo, come persone con disabilità motorie o sensoriali, anziani, donne in gravidanza e bambini, compresi visitatori e clienti. Nel piano il datore di lavoro deve prevedere un’adeguata assistenza e misure di supporto per le persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, fra cui la diffusione dell’allarme con luci, scritte luminose o dispositivi a vibrazione e con messaggi da altoparlanti, per esempio tramite un sistema EVAC.

Un piano scritto pensando soltanto a un lavoratore tipo lascia scoperto proprio questo aspetto. Nella pratica è utile che il piano indichi chi assiste chi, da quale posizione e verso quale luogo sicuro.

Gli addetti antincendio e l’aggiornamento ogni cinque anni

Il piano si regge sugli addetti antincendio designati dal datore di lavoro sulla base della valutazione dei rischi. Il decreto fissa la durata della formazione in funzione del livello dell’attività e impone un aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

Le attività di livello 1, cioè quelle che non rientrano nei livelli superiori e in cui sviluppo e propagazione di un incendio sono poco probabili, richiedono un corso di 4 ore e un aggiornamento di 2 ore. Quelle di livello 2, cioè le attività dell’allegato I del D.P.R. 151/2011 non classificate al livello superiore e i cantieri temporanei e mobili con sostanze infiammabili e uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto, richiedono 8 ore di corso e 5 di aggiornamento. Quelle di livello 3, fra cui grandi depositi, alberghi con oltre 200 posti letto, strutture sanitarie con ricovero e scuole con oltre 1.000 persone presenti, richiedono 16 ore di corso e 8 di aggiornamento. Per le attività elencate nell’allegato IV gli addetti devono inoltre conseguire l’attestato di idoneità tecnica rilasciato dai vigili del fuoco.

Il calcolo del quinquennio parte dall’ultima formazione svolta. Per gli addetti formati nell’autunno del 2021, circa un anno prima che il decreto entrasse in vigore, la scadenza dell’aggiornamento cade in questi mesi.

Cosa verificare in azienda

La verifica si riduce a poche domande con risposta sì o no. Se l’azienda rientra in uno dei tre casi che rendono obbligatorio il piano, e se il piano corrisponde alla disposizione attuale dei locali. Se nell’ultimo anno si è svolta almeno un’esercitazione e ne esiste un verbale. Se gli addetti designati coprono tutti i turni e il loro aggiornamento rientra nei cinque anni. Se le persone con esigenze speciali, dipendenti e visitatori, hanno un’assistenza definita nel piano. Ogni risposta negativa indica l’adempimento da completare.

Le misure di emergenza sono obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008, e la loro omissione ha rilievo anche penale, oltre a pesare sulla valutazione delle responsabilità in caso di infortunio. Un piano provato ogni anno e addetti formati nei termini sono invece la prova più concreta di un’organizzazione che governa i propri rischi, e un elemento che clienti, assicurazioni e sistemi di gestione certificati possono prendere in esame. Affianchiamo le imprese nella redazione dei piani di emergenza, nell’organizzazione delle esercitazioni e nella formazione degli addetti antincendio.

ALLEGATI
Decreto del Ministro dell'interno 2 settembre 2021
Testo del D.M. 2 settembre 2021 (Vigili del Fuoco)

Servizi correlati
Prevenzione Incendi
Formazione in aula
4
M

Servizi

Grazie all’ampio ventaglio di servizi offerti, supportiamo da sempre le imprese nell’implementazione del loro business model, attraverso l’analisi mirata dei bisogni e delle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4
M

Chi siamo

La nostra mission è quella di accompagnare le imprese verso il miglioramento del loro business model, assicurando loro un’organizzazione che renda l’intero ecosistema compliant, innovativo e duraturo nei confronti di tuti gli stakeholders.

M

Insights

Servizi

Chi siamo

Contatti

Careers

La tua compliance,I tuoi sistemi di gestione,La tua formazione,Le tue scadenze,Il nostro supporto,La tua azienda,sempre a portata di mano Il portale dedicato alla gestione integrata della tua impresa, con un team di esperti sempre al tuo fianco.
Dashboard del portale