Intelligenza artificiale e GDPR, undici casi fra AI Act e provvedimenti del Garante
Intelligenza artificiale e GDPR, undici casi fra AI Act e provvedimenti del Garante

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06/10/2026

CATEGORIA

Business | Privacy
Il Regolamento (UE) 2026/1744 ha rinviato al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 gli obblighi dell'AI Act per l'alto rischio, ma il GDPR si applica già agli strumenti di AI che trattano dati personali, come mostrano i provvedimenti del Garante.
ALLEGATI
Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA)
Legge 23 settembre 2025, n. 132
Avvertimento del Garante del 14 maggio 2026 sul plug-in che stima lo stress dei dipendenti

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Assistenti di scrittura, chatbot sul sito, software che filtrano i curriculum, terminali a riconoscimento facciale, punteggi di affidabilità dei clienti. L’intelligenza artificiale è entrata nei processi delle imprese per strade diverse, spesso attraverso un fornitore e spesso trattando dati personali. Il rapporto fra intelligenza artificiale e GDPR non si risolve quindi in un’unica regola, ma in una serie di casi in cui il GDPR, cioè il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, l’AI Act, cioè il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, e i provvedimenti del Garante privacy si sommano con pesi diversi.

Il quadro si è mosso di recente. Il 27 luglio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/1744, il regolamento di semplificazione noto come Omnibus digitale sull’IA, che ha modificato l’AI Act rinviando gli obblighi per i sistemi ad alto rischio e riscrivendo quello di alfabetizzazione, mentre gli obblighi di trasparenza sui contenuti generati si applicano dal 2 agosto 2026, con un termine fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura da parte dei fornitori di sistemi già sul mercato. In Italia dal 10 ottobre 2025 è in vigore la legge sull’intelligenza artificiale, e il Garante ha continuato a decidere casi concreti, dal lavoro ai minori, dai deepfake al merito creditizio. Il rinvio di una parte dell’AI Act non sposta nulla sul versante privacy, perché il GDPR si applica ai trattamenti di dati personali che un’impresa svolge con un sistema di AI, oggi come prima.

Due regolamenti che si applicano insieme

L’AI Act regola i sistemi di AI in base al rischio e distribuisce gli obblighi fra diversi operatori, fra cui il fornitore, che sviluppa o fa sviluppare il sistema e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, e il deployer, cioè chi utilizza un sistema di AI sotto la propria autorità, salvo che lo faccia nel corso di un’attività personale non professionale. Il Regolamento (UE) 2024/1689, cioè l’AI Act, dichiara di lasciare impregiudicato il GDPR, salvo due deroghe circoscritte, e gli obblighi dei due regolamenti si cumulano. Per il GDPR la stessa impresa è di regola titolare del trattamento, perché ne determina finalità e mezzi, ed è tenuta a individuare una base giuridica, a informare gli interessati e a valutare i rischi.

Un’impresa che acquista e usa uno strumento di AI sviluppato da altri è di regola deployer. L’AI Act la considera però fornitore di un sistema ad alto rischio, con obblighi molto più ampi, se appone il proprio nome o marchio su un sistema già ad alto rischio, salvo accordi contrattuali che ripartiscano diversamente gli obblighi, se modifica in modo sostanziale un sistema ad alto rischio che resta tale, o se cambia la finalità prevista di un sistema, anche di uso generale, in modo tale che diventi ad alto rischio. Il ruolo va quindi verificato strumento per strumento, perché da esso dipendono gli obblighi.

In Italia la Legge 23 settembre 2025, n. 132 aggiunge regole proprie. Chiede che le informazioni sul trattamento dei dati connesso all’uso di sistemi di AI siano rese con linguaggio chiaro e semplice, subordina l’accesso dei minori di quattordici anni alle tecnologie di AI al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale e obbliga il datore di lavoro o il committente a informare il lavoratore dell’uso dell’AI nei casi e con le modalità previsti dal decreto trasparenza. La stessa legge designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) come autorità nazionali per l’intelligenza artificiale e lascia fermi competenze e poteri del Garante per la protezione dei dati personali.

Un punto di contatto concreto fra le due discipline è la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, la DPIA (Data Protection Impact Assessment). Nell’elenco dei trattamenti per cui la DPIA è obbligatoria, allegato al provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018, il Garante indica espressamente i trattamenti svolti con tecnologie innovative, fra cui i sistemi di intelligenza artificiale, ogni volta che ricorre anche almeno un altro dei criteri di rischio fissati dalle linee guida europee, come la valutazione delle persone, il monitoraggio sistematico, i dati sensibili o il trattamento su larga scala. Le stesse linee guida includono i dipendenti fra gli interessati vulnerabili, e ne discende che uno strumento di AI applicato al personale richiede di regola la DPIA.

Il calendario dell’AI Act dopo l’Omnibus digitale

Il Regolamento (UE) 2026/1744 interviene in modo mirato sull’AI Act, spostandone alcune date e riscrivendone alcuni obblighi. Per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III, che comprende fra gli altri la selezione e la gestione del personale, la valutazione del merito creditizio delle persone fisiche e alcuni usi della biometria, gli obblighi dovevano applicarsi dal 2 agosto 2026 e ora si applicano dal 2 dicembre 2027. Per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti regolati dall’allegato I, come i dispositivi medici, il termine passa dal 2 agosto 2027 al 2 agosto 2028. Il rinvio degli obblighi per l’alto rischio, deciso in via definitiva dal Consiglio il 29 giugno 2026, non sposta la data dei divieti già in vigore né quella generale degli obblighi di trasparenza, salvo il termine fino al 2 dicembre 2026 per la marcatura da parte dei fornitori di sistemi già sul mercato, mentre lo stesso regolamento aggiunge due nuovi divieti dal 2 dicembre 2026.

Per i sistemi ad alto rischio già immessi sul mercato o messi in servizio prima della data di riferimento, l’AI Act prevede un regime transitorio, per cui il regolamento si applica a quei sistemi solo se la loro progettazione subisce modifiche significative, e il considerando 39 dell’Omnibus chiarisce che, se almeno un’unità di un certo tipo e modello è stata immessa legittimamente sul mercato o messa in servizio prima di quella data, la tolleranza vale anche per le altre unità dello stesso tipo e modello, finché la progettazione resta invariata. Per uno strumento già in uso conviene quindi verificare con il fornitore se rientra in questo regime.

Cambia anche l’obbligo di alfabetizzazione in materia di AI, che si applica dal 2 febbraio 2025. Il testo originario chiedeva a fornitori e deployer di adottare misure per garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione del personale e delle altre persone che si occupano dei sistemi per loro conto. Dal 27 luglio 2026 l’obbligo è di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione delle stesse persone, tenendo conto delle competenze, del contesto d’uso e delle persone su cui i sistemi sono utilizzati, e la norma precisa che non impone di garantire un livello specifico. L’obbligo resta, ma non chiede più di raggiungere un livello di alfabetizzazione determinato.

Per un’impresa che usa sistemi di AI le scadenze dell’AI Act si leggono quindi in questa sequenza.

  • dal 2 febbraio 2025, divieti delle pratiche di AI vietate e obbligo di alfabetizzazione;
  • dal 27 luglio 2026, entrata in vigore dell’Omnibus digitale e nuova formulazione dell’alfabetizzazione;
  • dal 2 agosto 2026, obblighi di trasparenza su chatbot, contenuti generati, deepfake, testi di interesse pubblico, riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica;
  • entro il 2 dicembre 2026, marcatura dei contenuti generati in formato leggibile da macchina da parte dei fornitori di sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, e dalla stessa data nuovi divieti sui contenuti intimi non consensuali e sul materiale di abuso sessuale su minori;
  • dal 2 dicembre 2027, obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III;
  • dal 2 agosto 2028, obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati nei prodotti dell’allegato I.

Sul versante privacy, invece, il GDPR non è stato modificato. L’Omnibus ha introdotto nell’AI Act una base giuridica eccezionale per trattare categorie particolari di dati al solo fine di rilevare e correggere distorsioni dei sistemi, mentre la proposta di modifica del GDPR presentata dalla Commissione europea il 19 novembre 2025, che fra l’altro prevedeva una norma espressa sul legittimo interesse come base giuridica per sviluppare e far funzionare sistemi di AI, è ancora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. Fino alla sua eventuale approvazione valgono le regole vigenti e l’interpretazione che ne danno le autorità.

Negli uffici, assistenti di scrittura e AI generativa

Il primo caso riguarda gli strumenti di AI generativa, cioè i sistemi che producono testi, immagini, audio o video a partire da una richiesta. Un dipendente incolla in un assistente di questo tipo la mail di un cliente, un contratto o il verbale di una riunione per ottenerne una sintesi, e in quel momento l’impresa sta trasmettendo dati personali a un fornitore esterno. Se il fornitore tratta i dati per conto dell’impresa, il GDPR chiede che il rapporto sia regolato da un contratto o altro atto giuridico che lo vincoli, come responsabile del trattamento, a trattare i dati soltanto su istruzione documentata dell’impresa. Un riutilizzo dei dati immessi per finalità proprie del fornitore, come l’addestramento dei suoi modelli, non rientra in quel perimetro. La verifica riguarda quindi prima di tutto il ruolo del fornitore, poi le condizioni contrattuali, in particolare l’uso dei dati immessi e il luogo in cui vengono trattati, e infine la necessità stessa di immettere quei dati, perché il principio di minimizzazione vale anche quando il contratto è in regola.

Il luogo conta perché il fornitore può avere sede fuori dall’Unione europea. Il 30 gennaio 2025 il Garante ha disposto in via d’urgenza la limitazione del trattamento dei dati delle persone che si trovano in Italia da parte di un servizio di chatbot gestito da due società con sede fuori dall’Unione, che sostenevano di non operare in Italia e di non essere soggette al GDPR, ritenendo invece che il servizio fosse offerto a persone che si trovano nell’Unione, in particolare in Italia. Per l’impresa italiana che invia dati a un servizio di questo tipo si aggiunge la disciplina dei trasferimenti di dati verso paesi terzi, che il GDPR sottopone a condizioni specifiche.

Il terzo punto riguarda le persone. L’obbligo di alfabetizzazione dell’AI Act vale anche per chi usa strumenti di uso generale, e una policy interna che stabilisca quali strumenti sono autorizzati, quali dati vi si possono immettere e chi controlla gli output è un modo concreto per documentare le misure adottate. Per chi esercita una professione intellettuale le regole sono due, perché la legge italiana sull’intelligenza artificiale ammette l’uso dei sistemi di AI solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e chiede di comunicare al cliente, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, le informazioni sui sistemi di AI utilizzati.

Davanti ai clienti, chatbot e contenuti sintetici

Un chatbot sul sito o sull’app che risponde ai clienti pone due questioni distinte. Per l’AI Act, dal 2 agosto 2026 i sistemi destinati a interagire direttamente con le persone devono essere progettati e sviluppati in modo che queste siano informate di stare interagendo con un sistema di AI, salvo che ciò sia evidente per una persona ragionevolmente informata, attenta e avveduta, tenuto conto delle circostanze e del contesto d’uso. L’obbligo è del fornitore, ma un’impresa che sviluppa o fa sviluppare un assistente e lo mette in servizio con il proprio nome o marchio è essa stessa fornitore. Per il GDPR le conversazioni contengono di regola dati personali, e l’impresa ne è titolare del trattamento, con informativa, tempi di conservazione e misure di sicurezza da definire prima del lancio.

Se il servizio è accessibile anche a minori, servono tutele specifiche. Con i provvedimenti del 10 aprile 2025 e del 3 luglio 2026 il Garante ha sanzionato per 5 milioni e per 158.000 euro le società che gestiscono due servizi di chatbot di AI generativa offerti al pubblico, contestando fra l’altro l’assenza di una verifica dell’età efficace e, nel secondo caso, profili dei minori pubblici per impostazione predefinita e una valutazione d’impatto che andava svolta prima del lancio del servizio. Per un chatbot di assistenza ai clienti la lezione riguarda soprattutto la DPIA prima del lancio e la valutazione dell’eventuale uso da parte di minori, per i quali la legge italiana richiede, sotto i quattordici anni, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le immagini, i video e le voci generati con AI usati nella comunicazione aziendale hanno regole proprie, in parte già operative. Dal 2 agosto 2026 chi usa un sistema di AI per generare o manipolare un deepfake, cioè un’immagine o un contenuto audio o video che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero, deve rendere noto che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente. Per le opere palesemente artistiche, creative, satiriche o di finzione l’obbligo si limita a segnalarlo in modo da non ostacolare la fruizione dell’opera. Entro il 2 dicembre 2026 anche i fornitori dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026 devono marcare i contenuti generati, e dalla stessa data è vietato usare sistemi di AI per generare o manipolare immagini, video o audio realistici delle parti intime di persone riconoscibili, o che le ritraggono in atti sessualmente espliciti, senza il loro consenso liberamente prestato, specifico, informato e inequivocabile.

Quando il contenuto ritrae una persona reale, il GDPR resta in primo piano. Il 23 luglio 2026 il Garante ha ammonito un’impresa che aveva diffuso video in cui immagine e voce di una persona reale erano state manipolate con AI per attribuirle dichiarazioni mai pronunciate, con avvertenze sulla natura artificiale non sufficientemente chiare, ritenendo violati i principi di liceità, correttezza e trasparenza e la protezione dei dati fin dalla progettazione, e le ha vietato l’ulteriore trattamento con quelle modalità. Sul piano penale, la legge sull’intelligenza artificiale ha introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con AI, che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati con sistemi di AI e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, di regola a querela della persona offesa.

Nel rapporto di lavoro, dalla selezione al monitoraggio

Un software che filtra le candidature, ordina i candidati o ne valuta i colloqui rientra fra i sistemi ad alto rischio dell’AI Act, che lo indica espressamente fra gli usi in materia di occupazione. Dal 2 dicembre 2027, fatto salvo il regime transitorio per i sistemi già sul mercato, il datore di lavoro che lo utilizza dovrà seguire le istruzioni del fornitore, affidare la sorveglianza umana a persone con competenza, formazione e autorità adeguate, monitorarne il funzionamento, conservare i registri generati automaticamente dal sistema (log), per la parte sotto il proprio controllo, per un periodo adeguato e comunque di almeno sei mesi salvo diversa disposizione di legge, e informare le persone che sono soggette al suo uso. Se invece l’impresa usa per filtrare i curriculum un assistente di uso generale nato per altri scopi, può diventare essa stessa fornitore di un sistema ad alto rischio.

Il rinvio non lascia però un vuoto. Già oggi il GDPR vieta, salvo eccezioni circoscritte, le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producono effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente sulla persona, e i considerando del regolamento citano come esempio proprio le pratiche di assunzione elettronica senza interventi umani. Un’esclusione automatica di candidature senza una persona che ne riesamini davvero l’esito ricade in questa disciplina. A questo si aggiungono la DPIA, perché alla tecnologia innovativa si somma la valutazione delle persone, e, se la decisione è automatizzata, informazioni significative sulla logica utilizzata.

Lo stesso vale per i sistemi che assegnano compiti in base al comportamento individuale, monitorano e valutano le prestazioni o supportano decisioni su promozioni e cessazioni, anch’essi ad alto rischio per l’AI Act. Dal 2 dicembre 2027, prima di metterli in servizio o di utilizzarli sul luogo di lavoro, il datore di lavoro dovrà informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori interessati. Già oggi, però, se dallo strumento deriva anche solo la possibilità di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori ne ammette l’impiego solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro. L’accordo o l’autorizzazione non servono per gli strumenti usati dal lavoratore per rendere la prestazione e per quelli di registrazione degli accessi e delle presenze. Si aggiungono l’obbligo di informazione richiamato dalla legge sull’intelligenza artificiale, nei casi previsti dal decreto trasparenza, e la DPIA, che il Garante richiede per i trattamenti tecnologici da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei dipendenti.

Un precedente utile è la gestione algoritmica dei rider di una piattaforma di consegne, sanzionata dal Garante con il provvedimento del 13 novembre 2024 per 5 milioni di euro. L’Autorità ha contestato fra l’altro l’assenza di misure che consentissero ai lavoratori di ottenere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare le decisioni automatizzate, come la disattivazione dell’account, e ha vietato l’ulteriore trattamento dei dati biometrici raccolti con il riconoscimento facciale.

C’è poi un uso che non è rinviato ma vietato. Dal 2 febbraio 2025 l’AI Act vieta i sistemi di AI per inferire le emozioni di una persona sul luogo di lavoro, salvo che siano destinati a motivi medici o di sicurezza. Il Garante ha richiamato questo divieto nel provvedimento del 14 maggio 2026, con cui ha rivolto un avvertimento a una start-up italiana che offriva un plug-in per le piattaforme di messaggistica aziendale capace di stimare, con l’analisi dei messaggi scambiati nelle chat, il livello di stress dei dipendenti, con report aggregati per l’azienda cliente. Secondo l’Autorità quei trattamenti possono verosimilmente violare il GDPR e le norme a tutela della dignità di chi lavora, perché le informazioni sulla sfera emotiva dei dipendenti sono precluse al datore di lavoro, e le finalità di medicina preventiva dichiarate dalla società spettano al solo medico competente. Per l’impresa ne discende che uno strumento che stima umore, stress o emozioni dei dipendenti va evitato, anche quando analizza testi e non dati biometrici e anche quando è presentato con finalità di tutela della salute.

Biometria e videoanalisi, dove il GDPR pone limiti che l’AI Act non prevede

I terminali che riconoscono il volto o l’impronta per registrare le presenze sono un caso in cui le due discipline divergono. Per l’AI Act la sola verifica biometrica, che conferma che una persona è chi dichiara di essere, non rientra fra gli usi ad alto rischio. Per il GDPR, invece, i dati biometrici usati per identificare una persona sono categorie particolari di dati, trattabili solo nei casi previsti, e il Garante ha ribadito che l’ordinamento vigente non ne consente il trattamento per rilevare la presenza in servizio dei dipendenti. Con il provvedimento del 6 giugno 2024 ha sanzionato per 120.000 euro un’impresa che rilevava le presenze con il riconoscimento facciale, e con quello del 26 febbraio 2026 una cooperativa che usava le impronte digitali, per 15.000 euro, osservando che gli stessi obiettivi si possono perseguire con strumenti meno invasivi.

Anche per le telecamere con funzioni di analisi automatica il Garante guarda prima di tutto alla base giuridica. Con il provvedimento dell’11 gennaio 2024 ha sanzionato per 50.000 euro un comune che aveva partecipato a progetti di ricerca basati su videosorveglianza e intelligenza artificiale, chiarendo che la partecipazione a progetti di ricerca non esonera dal dotarsi di una base giuridica idonea e che i dati pseudonimizzati restano dati personali. Se le riprese riguardano i dipendenti, per un’impresa privata si applicano anche le regole dello Statuto dei lavoratori sui controlli a distanza. L’AI Act aggiunge in questo campo divieti già in vigore, come quello di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale con lo scraping non mirato di immagini da internet o da telecamere a circuito chiuso, e quello di classificare le persone in base ai dati biometrici per dedurne razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita od orientamento sessuale.

Scoring e decisioni automatizzate sui clienti

Un’impresa può ricevere da società di informazioni commerciali un punteggio di affidabilità dei potenziali clienti persone fisiche, lo scoring, e usarlo per decidere se stipulare un contratto, come facevano i venditori di energia esaminati dal Garante. Con la sentenza del 7 dicembre 2023 nella causa C-634/21 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che il calcolo automatizzato di un tasso di probabilità sulla capacità di una persona di onorare i pagamenti futuri costituisce un processo decisionale automatizzato ai sensi del GDPR quando da quel tasso dipende in modo decisivo la stipula, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale da parte del terzo che lo riceve.

Il Garante ha richiamato quella sentenza nei provvedimenti del 3 luglio 2026 rivolti a due società di informazioni commerciali, parte dei quattro provvedimenti sul merito creditizio nel settore dell’energia, per complessivi 7,72 milioni di euro a carico di venditori di energia e società di informazioni commerciali. Con la sentenza del 27 febbraio 2025 nella causa C-203/22 la Corte ha poi precisato che l’interessato può pretendere una spiegazione della procedura e dei principi concretamente applicati per arrivare al risultato, e che quando il titolare invoca un segreto commerciale spetta all’autorità di controllo o al giudice bilanciare i diritti in gioco. Per l’impresa che usa un punteggio di terzi la verifica riguarda il peso che quel punteggio ha nella decisione e la presenza di una persona in grado di riesaminarla, perché ne dipendono le garanzie sul trattamento automatizzato, compreso il diritto dell’interessato di ottenere l’intervento umano, esprimere la propria opinione e contestare la decisione.

Dal 2 dicembre 2027 i sistemi di AI usati per valutare l’affidabilità creditizia delle persone fisiche, esclusi quelli per individuare frodi finanziarie, saranno ad alto rischio, e chi li utilizza dovrà svolgere anche una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali, la FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment). L’Omnibus digitale ha previsto che, se alcuni obblighi sono già assolti con la DPIA, la FRIA possa rinviare alle sezioni pertinenti della DPIA o includerne le parti pertinenti.

Addestrare un modello con i dati dell’impresa

Un altro caso riguarda l’impresa che personalizza o addestra un modello con i propri dati, come documenti interni o richieste dei clienti. Un riferimento per farlo nel rispetto del GDPR è il parere 28/2024 del Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), adottato il 17 dicembre 2024, che esamina alcuni aspetti di protezione dei dati legati ai modelli di AI. Il legittimo interesse può essere la base giuridica per sviluppare e usare un modello, ma solo se supera una verifica in tre passaggi, che riguarda l’interesse perseguito, la necessità del trattamento e il bilanciamento con i diritti delle persone. Un modello addestrato con dati personali non è anonimo per definizione, e può essere considerato tale solo se la probabilità di estrarne quei dati, direttamente o tramite le richieste, è insignificante.

Il parere riguarda anche chi non sviluppa nulla e si limita a usare un modello di terzi. Se il modello è stato sviluppato trattando dati in modo illecito, l’illiceità può riflettersi sul suo utilizzo, salvo che sia stato debitamente anonimizzato, e le autorità dovrebbero valutare se l’impresa che lo usa abbia condotto una verifica adeguata nell’ambito della propria accountability, cioè dell’obbligo di poter dimostrare il rispetto del GDPR. La scelta del fornitore diventa così parte della conformità privacy.

Il Garante ha già sanzionato errori commessi in questa fase. Con il provvedimento del 21 maggio 2025 ha inflitto 21.000 euro a un’impresa del settore biomedicale che aveva usato dati sanitari di pazienti per addestrare e validare un algoritmo di classificazione automatica di immagini cellulari, contestando un’informativa che descriveva in modo fuorviante lo scopo della raccolta e tempi di conservazione sproporzionati rispetto alla finalità di ricerca, fissati anche in vista di usi futuri solo eventuali. Per i dati sensibili l’Omnibus digitale ha introdotto nell’AI Act una base giuridica eccezionale, estesa anche ai deployer, che consente di trattare categorie particolari di dati solo nella misura strettamente necessaria a rilevare e correggere distorsioni dei sistemi, con garanzie stringenti come la pseudonimizzazione, il divieto di trasmissione a terzi e la cancellazione a correzione avvenuta o alla fine del periodo di conservazione, se precedente.

C’è infine il caso opposto, quello dell’impresa che pubblica dati personali sul proprio sito e li vede raccolti da altri per addestrare modelli. Con la nota del 20 maggio 2024 il Garante ha indicato ai gestori di siti alcune misure contro il web scraping, cioè la raccolta automatizzata di contenuti dalle pagine web, come aree riservate accessibili solo previa registrazione, clausole nei termini di servizio, monitoraggio del traffico e istruzioni nel file robots.txt, che indica ai programmi automatici quali pagine non visitare, precisando che non sono obbligatorie e vanno valutate secondo il principio di accountability. Sullo stesso tema l’EDPB ha posto in consultazione pubblica, fino al 30 ottobre 2026, le linee guida 03/2026 sul web scraping nel contesto dell’AI generativa.

Che cosa comporta per l’impresa

Le conseguenze economiche sono rilevanti su entrambi i fronti. Il GDPR prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4 per cento del fatturato mondiale annuo per la violazione dei principi, delle basi giuridiche e dei diritti degli interessati. L’AI Act arriva fino a 35 milioni di euro o al 7 per cento per le pratiche vietate e fino a 15 milioni o al 3 per cento per gli obblighi dei deployer dei sistemi ad alto rischio e per quelli di trasparenza. In entrambi i regolamenti si applica il più alto dei due importi, ma per le PMI l’AI Act fissa il massimo nel più basso.

Il punto di partenza è sapere quali strumenti di AI sono in uso, compresi quelli adottati dai singoli reparti senza passare dall’ufficio acquisti. Per ciascuno conviene ricostruire che cosa fa e su quali persone, quale ruolo ha l’impresa secondo l’AI Act e secondo il GDPR, e da quando le si applicano le regole. L’esito di questa ricognizione permette di distinguere tre situazioni ricorrenti, a cui si aggiungono i casi in cui l’impresa addestra modelli con i propri dati o diventa essa stessa fornitore.

  • usi vietati o non consentiti, come gli strumenti che stimano le emozioni o lo stress dei dipendenti e la biometria per le presenze, da dismettere;
  • usi leciti con obblighi già applicabili, come assistenti generativi, chatbot e contenuti sintetici, per cui servono un contratto con il fornitore quando tratta dati per conto dell’impresa, l’informativa, la DPIA quando ricorrono i criteri del Garante, l’indicazione dei deepfake generati con AI e misure di alfabetizzazione, che una policy interna aiuta a documentare;
  • usi che l’AI Act classifica ad alto rischio, come i sistemi di AI per la selezione e la gestione del personale e quelli che valutano il merito creditizio delle persone fisiche, già soggetti al GDPR e, per i lavoratori, alle regole dello Statuto dei lavoratori e del decreto trasparenza, a cui dal 2 dicembre 2027 si aggiungono gli obblighi dei deployer dell’AI Act, salvo il regime transitorio per i sistemi già sul mercato.

Il rinvio dell’alto rischio è un margine di tempo, non una sospensione. Oggi il presidio passa soprattutto dal GDPR, che il Garante applica a casi molto concreti, e le imprese che usano questi mesi per mettere in ordine contratti con i fornitori, valutazioni d’impatto e informative arriveranno al dicembre 2027 con una parte del lavoro già impostata, anche perché chi sarà tenuto alla FRIA potrà rinviare alla DPIA già svolta per gli aspetti che questa copre. Affianchiamo le imprese nella mappatura degli strumenti di AI in uso, nella valutazione d’impatto e nella revisione dei contratti con i fornitori, e, per chi vuole un presidio strutturato, nell’impostazione di un sistema di gestione dell’intelligenza artificiale secondo la ISO/IEC 42001.

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