La conciliazione tra vita familiare e lavoro è entrata fra i temi che un’impresa può governare con un sistema di gestione certificato da parte terza. Il passaggio è iniziato il 14 aprile 2026 con la pubblicazione della UNI/PdR 192:2026 e ha trovato un riconoscimento economico nell’articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, che collega un esonero contributivo alla certificazione.
Il decreto interministeriale attuativo, adottato dal Ministro del lavoro di concerto con la Ministra per la famiglia e con il Ministro dell’economia, è stato trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Con questo atto, in attesa di registrazione, le regole dell’esonero sono definite. Per presentare la domanda servono le istruzioni dell’INPS, che fissano termini e finestre, e che al 13 ottobre 2026 non risultavano ancora pubblicate.
Che cosa è cambiato rispetto al testo di aprile
Nella versione originaria del decreto-legge l’esonero era già fissato in misura non superiore all’1% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro 50.000 euro annui per azienda, a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione. Erano invece rinviate a un decreto attuativo, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le modalità di attuazione, comprese le procedure per ottenere la certificazione e la sua durata di validità.
La legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 e in vigore dal 28 giugno, ha precisato che l’esonero vale per gli anni 2026, 2027 e 2028. Il 28 giugno 2026 è quindi la data da cui l’esonero può decorrere.
Il decreto attuativo ha definito gli elementi che mancavano. Fissa nella UNI/PdR 192:2026 i parametri minimi della certificazione, richiede che a rilasciarla sia un organismo accreditato specificamente per quella prassi, stabilisce una validità di 36 mesi e disciplina la domanda all’INPS, il riparto delle risorse e i controlli. Prima del decreto un’impresa conosceva la misura del beneficio e gli anni di applicazione, ma non come ottenerlo né quanto durasse la certificazione.
Quanto vale l’esonero e per quanto tempo
L’esonero riduce fino all’1% i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un tetto di 50.000 euro annui per azienda, ed è applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, quindi l’esonero non riduce l’aliquota con cui si calcolano le pensioni dei lavoratori.
Con la misura piena dell’1%, il tetto di 50.000 euro corrisponde a cinque milioni di euro annui di contributi datoriali, e sotto questa soglia il limite effettivo è l’1%. Per una PMI con 300.000 euro annui di contribuzione a carico dell’azienda, l’esonero arriva al massimo a 3.000 euro l’anno, cioè a 250 euro al mese, salvo riduzione proporzionale.
L’esonero spetta in relazione ai mesi di validità della certificazione, a partire dal 28 giugno 2026 e non oltre il 31 dicembre 2028. Le risorse sono di 7 milioni di euro per il 2026 e di 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Le domande presentate nella stessa finestra concorrono sulle risorse dell’anno, e se queste non bastano il beneficio è ridotto in proporzione.
Alle aziende certificate il decreto-legge riconosce anche attività di promozione dell’Agenzia ICE, secondo i provvedimenti dell’Agenzia e nei limiti delle risorse disponibili.
La certificazione che dà diritto all’esonero
Il requisito è la certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, rilasciata in conformità alla UNI/PdR 192:2026. La prassi riguarda le politiche aziendali per la genitorialità, l’equilibrio tra vita e lavoro, le pari opportunità e il benessere organizzativo, e i suoi contenuti sono descritti nell’insight sulla nuova certificazione per la conciliazione vita-lavoro.
Il certificato deve essere rilasciato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, con un accreditamento specifico per la UNI/PdR 192:2026. Accredia ha fissato le regole di questo accreditamento con la circolare tecnica DC n. 29/2026 del 2 luglio 2026. Un certificato emesso fuori da questo perimetro, per esempio da un ente che non ha ottenuto l’accreditamento per lo schema, non dà accesso all’esonero.
La certificazione vale 36 mesi. L’esonero è distinto da quello collegato alla certificazione della parità di genere UNI/PdR 125:2022, e il decreto-legge e il decreto attuativo non regolano il cumulo fra i due. Chi è già certificato per la parità di genere non accede a questo esonero senza la certificazione UNI/PdR 192.
Domanda all’INPS e condizioni di accesso
La domanda si presenta solo in via telematica all’INPS, dal legale rappresentante, da un suo delegato o dai professionisti abilitati dalla legge n. 12/1979, come i consulenti del lavoro, con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che contiene
- i dati identificativi dell’azienda;
- la retribuzione media mensile globale, l’aliquota contributiva datoriale media e la forza aziendale media stimate per il periodo di validità;
- gli estremi della certificazione, l’organismo che l’ha rilasciata e la data di rilascio;
- l’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi.
L’impresa che presenta la domanda entro il primo termine utile successivo al rilascio del certificato, secondo le indicazioni che l’INPS fornisce ogni anno, è ammessa all’esonero per l’intero periodo di validità, sempre entro il 31 dicembre 2028. Il decreto non disciplina le domande presentate dopo quel termine. L’INPS autorizza l’esonero fino all’1%, entro 50.000 euro annui e salvo riduzione proporzionale.
Valgono le condizioni comuni ai benefici contributivi fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, cioè il possesso del DURC, il rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, insieme al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. A queste si aggiunge la condizione introdotta dallo stesso decreto-legge 62/2026 sul salario giusto. Accede ai benefici previsti dal decreto-legge, compreso questo esonero, solo il datore di lavoro che corrisponde un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo del contratto collettivo di riferimento. Questo comprende tutte le voci retributive fisse e continuative previste dai contratti collettivi ed esclude le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
La rinuncia o la revoca della certificazione va comunicata tempestivamente all’INPS e al Dipartimento per le politiche della famiglia. Chi ha fruito dell’esonero senza diritto deve versare i contributi dovuti e le sanzioni previste dalla legge, salva la responsabilità penale.
Il calendario che conta per le imprese
Il termine finale del 31 dicembre 2028 è fisso, mentre l’inizio dell’esonero dipende dalla data del certificato e dalla domanda presentata nel primo termine utile. Il 28 giugno 2026 resta un limite teorico, perché Accredia ha approvato le regole per accreditare gli organismi solo il 2 luglio 2026, con la circolare DC n. 29/2026. Ogni mese che passa prima del rilascio del certificato è un mese di esonero che non si recupera. Un certificato rilasciato il 1° marzo 2027 può dare diritto all’esonero da marzo 2027 a dicembre 2028, cioè per ventidue mesi, se la domanda è presentata al primo termine utile e salvo riduzione proporzionale.
Unioncamere gestisce un avviso dedicato alla certificazione UNI/PdR 192:2026, in regime de minimis, con una dotazione di 7,5 milioni di euro e il 60% delle risorse riservato a micro, piccole e medie imprese. L’avviso copre fino a sei giornate di assistenza tecnica, per un massimo di 2.459,01 euro al netto dell’IVA, e la sola prima certificazione, con un contributo massimo che cresce con gli addetti equivalenti coinvolti nei processi più critici e non con l’intero organico, fino a 1.800 euro tra uno e cinque addetti e fino a 12.000 euro oltre i 250. Sorveglianze e rinnovo restano a carico dell’impresa, mentre chi alla data della domanda è certificato UNI/PdR 125:2022 o Family Audit può chiedere un aumento di 450 euro, per la sorveglianza che cade fra la domanda e la nuova certificazione.
Le domande si presentano a sportello dalle 10 del 21 settembre 2026 alle 16 del 31 marzo 2027, salvo esaurimento anticipato delle risorse, e l’istruttoria si chiude entro 90 giorni dall’invio della domanda, salvo sospensione per richieste di integrazione. La certificazione va ottenuta entro il 30 giugno 2027, salvo proroga, e solo dopo la comunicazione della concessione, perché i servizi di certificazione svolti prima comportano la revoca del contributo. Per chi usa l’avviso, quindi, la data del certificato e l’inizio dell’esonero dipendono anche dai tempi della concessione, ed è un equilibrio da valutare all’avvio del progetto.
Una leva che premia la pianificazione
L’esonero collegato alla UNI/PdR 192:2026 si chiede a certificazione ottenuta, ma il suo valore si decide prima, nel momento in cui l’impresa sceglie quando avviare il sistema di gestione. Il termine finale è fisso, le risorse sono limitate e annuali, le domande di ogni finestra concorrono su quelle dell’anno, e i mesi utili dipendono da quando arrivano la certificazione e la domanda. Per le imprese che hanno già politiche di flessibilità, welfare e sostegno alla genitorialità, la decisione riguarda il momento in cui renderle verificabili da un organismo accreditato.
Affianchiamo le organizzazioni nel percorso di certificazione UNI/PdR 192:2026, dalla gap analysis delle politiche esistenti alla definizione degli indicatori, fino alla preparazione all’audit e all’integrazione con i sistemi di gestione già certificati, compresa la parità di genere. È il modo per trasformare misure spesso già presenti in azienda in un sistema stabile, riconosciuto anche sul piano contributivo.
