Misura STIPA negli impianti EVAC, la UNI 11988 dal 4 settembre 2025
Misura STIPA negli impianti EVAC, la UNI 11988 dal 4 settembre 2025

data

14/10/2026

CATEGORIA

Sicurezza
Dal 4 settembre 2025 gli impianti EVAC di nuova progettazione hanno come riferimento la UNI 11988:2025, e il loro controllo periodico spetta a tecnici manutentori qualificati, con un regime transitorio fino al 31 marzo 2027.
ALLEGATI
D.M. 1 settembre 2021, Decreto Controlli
Circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026
UNI 11988:2025, scheda norma

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Prevenzione Incendi
Sicurezza sul Lavoro

In uno scenario in cui la gestione dell’emergenza viene valutata sulla prestazione reale dei sistemi e non sulla sola conformità documentale, la misura dell’intelligibilità del parlato è diventata una variabile strutturale della sicurezza antincendio. Un impianto di evacuazione vocale che diffonde un messaggio incomprensibile non è un impianto meno efficiente, è un impianto che non assolve la funzione per cui è stato installato. Per questo la normativa tecnica non si limita a chiedere che l’annuncio sia udibile, ma chiede di dimostrarne la comprensibilità con una misura strumentale, in momenti definiti del ciclo di vita dell’impianto.

Gli impianti di cui si parla sono i sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza, quelli che nei capitolati e nelle relazioni tecniche vengono chiamati impianti EVAC, dove la sigla sta per evacuazione vocale. Diffondono messaggi parlati al posto della sola sirena e sono di norma collegati all’impianto di rivelazione incendio. Dal 4 settembre 2025 è disponibile la UNI 11988:2025, il nuovo riferimento UNI per i sistemi di nuova progettazione. Gli impianti già esistenti sono stati progettati, di regola, secondo la UNI ISO 7240-19:2010 o secondo la specifica tecnica UNI CEN/TS 54-32.

Che cosa misura lo STIPA

Lo STIPA, acronimo di Speech Transmission Index for Public Address, è l’indice che quantifica il grado di comprensibilità di un annuncio vocale diffuso da un impianto di diffusione sonora. Si tratta di una versione semplificata dello Speech Transmission Index, l’indice definito dalla CEI EN IEC 60268-16 insieme ai metodi per misurarlo. La semplificazione nasce per consentire misurazioni dirette in campo, con tempi di esecuzione compatibili con le esigenze di cantiere e di manutenzione.

Il metodo si basa sulla funzione di trasferimento della modulazione. Il segnale di prova è un rumore casuale a banda limitata, conformato allo spettro del parlato maschile e suddiviso in sette bande d’ottava con frequenze centrali da 125 Hz a 8 kHz. Ciascuna banda è modulata in ampiezza da due frequenze comprese tra 0,63 Hz e 12,5 Hz, per quattordici combinazioni complessive, contro le novantotto dello STI completo. La misura rileva la degradazione della modulazione al punto di ascolto e restituisce un valore compreso tra 0 e 1, dove 0 indica assenza totale di comprensibilità e 1 la massima intelligibilità.

Il dato richiede una catena strumentale conforme, cioè uno strumento di misura STI o STIPA rispondente ai requisiti della norma di riferimento, un microfono di misura calibrato e una sorgente del segnale di prova conforme allo standard. Quello che ne deriva non è un’opinione tecnica, ma una grandezza misurata, riproducibile e documentabile. È esattamente questa caratteristica a renderla il perno delle verifiche.

Cosa cambia rispetto alla UNI ISO 7240-19:2010

La norma previgente era il recepimento italiano di un testo internazionale e trattava i sistemi di allarme vocale come una parte del sistema di rivelazione incendio. Introduceva l’intelligibilità come requisito, ne individuava i descrittori acustici e collocava fra le attività periodiche del piano di manutenzione il controllo del rispetto dei requisiti a intervalli non superiori a 12 mesi.

La UNI 11988:2025 è invece una norma di matrice nazionale, sviluppata dalla commissione UNI sulla protezione attiva contro gli incendi, e sposta il baricentro dalla conformità dei componenti all’efficacia dimostrata del sistema. Le differenze che contano per chi gestisce l’impianto sono tre.

La prima riguarda la progettazione. Il nuovo testo articola i sistemi in categorie funzionali, con livelli di priorità e regole di gestione dei messaggi di emergenza, e affianca al metodo prescrittivo un metodo dettagliato, che dimostra l’intelligibilità già in progetto attraverso il calcolo dello STI. La misura strumentale in campo resta invece il passaggio del collaudo. Il requisito da soddisfare non è quindi uguale per tutti gli impianti, ma dipende dalla categoria e dal livello di sicurezza assegnati in progetto.

La seconda riguarda il collaudo. Alla consegna dell’impianto il controllo dei requisiti di intelligibilità va eseguito in tutte le aree servite e documentato con prove su centrale, altoparlanti e microfoni.

La terza riguarda il rapporto con le altre norme di settore. La UNI 11224:2026, dedicata al controllo e alla manutenzione dei sistemi di rivelazione incendio, richiama la UNI 11988 come riferimento utilizzabile per gli impianti EVAC, nei casi previsti, in alternativa alla UNI ISO 7240-19. Diverse fonti di settore presentano la UNI 11988 come sostitutiva della UNI ISO 7240-19, ma per gli impianti progettati in precedenza il riferimento resta quello del progetto.

I valori soglia applicabili vanno letti nella norma e nel progetto dell’impianto, che li riferisce alla categoria del sistema e al livello di sicurezza assegnati, e in caso di dubbio si richiedono al progettista. Chi deve stabilire se un impianto di nuova progettazione è conforme parte quindi dalla categoria assegnata in progetto, non da un valore unico valido per tutti.

Il Decreto Controlli e i tecnici qualificati

La norma tecnica descrive come si misura, il decreto stabilisce come si organizzano i controlli. Il D.M. 1 settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, chiede che il controllo periodico e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di sicurezza antincendio siano eseguiti in accordo con le norme tecniche applicabili e con il manuale d’uso e manutenzione, e che siano annotati in un registro dei controlli tenuto aggiornato e disponibile per gli organi di controllo. Il decreto non richiama la UNI 11988 e non fissa cadenze per la misura dell’intelligibilità, ma la nomina nell’Allegato II, dove fra i contenuti minimi della formazione del tecnico manutentore di sistemi EVAC figurano i principi dell’intelligibilità e le prove reali di misurazione dell’indice STI. La Tabella 1 del suo allegato elenca, a titolo di esempio, alcune norme possibili e per gli impianti EVAC riporta ancora la UNI ISO 7240-19 o la UNI CEN/TS 54-32. È attraverso questo rinvio che le cadenze della norma adottata in progetto entrano nel registro e possono essere verificate in sede di controllo.

Le modifiche successive al decreto hanno riguardato soprattutto la qualificazione dei tecnici manutentori antincendio. Il termine per ottenere l’attestato di qualificazione è scaduto il 25 settembre 2026, ma il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026, ha inserito nel Decreto Controlli l’articolo 6-bis con una disciplina transitoria. Chi ha presentato istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 può continuare a eseguire manutenzioni e controlli, per le tipologie di impianto indicate nell’istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027, come precisa la circolare della Direzione centrale per la prevenzione dei Vigili del Fuoco n. 20188 del 24 settembre 2026. I sistemi di allarme vocale per la gestione dell’emergenza, cioè gli EVAC, figurano fra gli impianti per i quali il decreto disciplina la qualificazione del manutentore, con un programma dedicato nell’Allegato II. Il controllo periodico dell’impianto e le verifiche previste dal piano di manutenzione vanno quindi affidati a un tecnico qualificato oppure, fino al 31 marzo 2027, a un tecnico che abbia presentato istanza nei termini per gli impianti EVAC.

Accanto al decreto opera la norma tecnica sulla manutenzione dei sistemi di rivelazione e allarme incendio. La UNI 11224:2026, in vigore dal 9 luglio 2026, disciplina il controllo iniziale e la manutenzione di questi impianti, si applica sia ai sistemi nuovi sia a quelli esistenti, prevede una verifica generale del sistema almeno ogni dodici anni e contiene precisazioni specifiche per il controllo periodico dei sistemi di allarme vocale.

Quando la misura va eseguita

Per un impianto di nuova progettazione la misura dell’intelligibilità non è un’attività una tantum legata alla realizzazione, e non è una prova facoltativa da eseguire solo in caso di contestazione. Le norme la collocano in due momenti del ciclo di vita del sistema, a cui si aggiunge la verifica generale periodica come occasione di controllo.

1. Alla consegna dell’impianto, come parte del collaudo

Il primo momento coincide con la messa in servizio dell’impianto di allarme vocale. Il collaudo non si esaurisce nella verifica di funzionamento della centrale, delle linee altoparlanti e delle alimentazioni, perché comprende la misura strumentale dell’intelligibilità nelle aree servite dal sistema.

La ragione è tecnica prima ancora che formale. L’intelligibilità dipende dal comportamento acustico reale dell’ambiente, ossia dal tempo di riverberazione, dalla geometria degli spazi, dai materiali di finitura, dal rumore di fondo e dal posizionamento effettivo dei diffusori. Il calcolo di progetto ne tiene conto, ma nessuna di queste variabili è verificabile a tavolino con la stessa attendibilità di una misura in campo. La UNI 11988:2025 rende esplicito questo passaggio e richiede che il controllo alla consegna sia eseguito in tutte le aree e documentato in modo tracciabile.

Il collaudo produce quindi un dato di riferimento con una doppia funzione, perché attesta la conformità dell’impianto al momento della consegna e costituisce il valore di raffronto per tutte le verifiche successive.

2. Dopo modifiche strutturali dell’ambiente o del sistema

La nuova norma richiede una nuova misurazione dell’intelligibilità nelle aree interessate quando intervengono cambiamenti strutturali nell’ambiente protetto o modifiche al sistema di evacuazione vocale che ne cambiano la funzionalità.

Ci sono poi casi che la norma non elenca, ma in cui una nuova misura è tecnicamente consigliabile, perché un impianto collaudato correttamente può perdere intelligibilità senza che la centrale segnali alcun guasto. Sono tipicamente i seguenti.

  • nuove pareti divisorie, riorganizzazione di scaffalature o di linee produttive;
  • variazione delle superfici fonoassorbenti a seguito di ristrutturazioni o di cambio di destinazione degli spazi;
  • incremento del rumore di fondo dovuto a nuovi macchinari o a diverse condizioni di esercizio;
  • decadimento, spostamento o sostituzione non equivalente dei diffusori acustici;
  • interventi sull’impianto elettroacustico, sulle tarature o sulle equalizzazioni.

In tutti questi casi l’impianto continua a funzionare e a diffondere il messaggio, ma il valore di intelligibilità può essere sceso sotto la soglia richiesta. Solo una nuova misura intercetta questa deriva.

3. In sede di verifica generale del sistema

La UNI 11224:2026 prevede per i sistemi di rivelazione e allarme incendio una verifica generale almeno ogni dodici anni, che accerta la disponibilità dei ricambi, la corrispondenza dell’impianto alla documentazione e l’assenza di modifiche sostanziali. Le fonti di settore consultate non indicano che la verifica generale comporti di per sé una nuova misura dell’intelligibilità, ma è il momento in cui emergono le modifiche all’ambiente o al sistema che, secondo la UNI 11988, richiedono di ripetere la misura nelle aree interessate. Poiché la UNI 11224:2026 si applica anche agli impianti esistenti, la verifica generale riguarda anche gli EVAC progettati prima del 4 settembre 2025, quando il sistema di rivelazione a cui sono collegati ha superato i dodici anni di vita.

Il dato va letto per quello che è. Dodici anni è la cadenza della verifica generale del sistema, non della singola misura di intelligibilità, che negli anni intermedi resta legata alle modifiche dell’ambiente e dell’impianto e al piano di manutenzione adottato.

Gli impianti progettati prima del 4 settembre 2025

La UNI 11988:2025 si applica ai sistemi di nuova progettazione. Per il parco impianti esistente il riferimento resta la norma tecnica applicata in progetto, cioè la UNI ISO 7240-19:2010 o la UNI CEN/TS 54-32, insieme al manuale d’uso e manutenzione del sistema. Per i sistemi progettati secondo la UNI ISO 7240-19:2010 il piano di manutenzione prevede il controllo dei requisiti di intelligibilità a intervalli non superiori a 12 mesi.

La data di progettazione, ricavabile dalla documentazione di collaudo, indica quale piano di manutenzione seguire, ma non esaurisce la verifica. Se il sistema è anteriore al 4 settembre 2025 vale il piano costruito sulla norma previgente, che per la UNI ISO 7240-19:2010 significa una misura annuale. Se è di nuova progettazione vale la nuova norma, con il controllo completo alla consegna e le verifiche successive legate alle modifiche dell’ambiente e del sistema. In entrambi i casi si applica la UNI 11224:2026, con la verifica generale per i sistemi che hanno superato i dodici anni, e il controllo periodico spetta a un tecnico qualificato, salvo il regime transitorio fino al 31 marzo 2027 per chi ha presentato istanza entro il 25 settembre 2026.

I valori di riferimento da rispettare

La misura ha senso solo se confrontata con una soglia. I descrittori introdotti dalla UNI ISO 7240-19:2010, tuttora utilizzati nella prassi delle verifiche e nella documentazione tecnica di settore, fissano un valore medio di STI o STIPA maggiore o uguale a 0,50 nelle aree servite e un valore minimo di 0,45 nel singolo punto di misura.

Con la nuova norma l’impostazione resta prestazionale, ma il valore applicabile discende dalla categoria del sistema e dal livello di sicurezza assegnati in progetto. Resta fermo il principio di fondo. Un impianto che restituisce valori inferiori alla soglia applicabile non è conforme, quale che sia la certificazione dei componenti installati e la correttezza formale della documentazione di progetto.

Le attività interessate

La misura riguarda le attività dotate di un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, sia quando l’impianto è richiesto da una regola tecnica sia quando è stato adottato come scelta di progetto nella strategia antincendio. La norma con cui eseguirla è quella adottata in progetto per l’impianto vocale.

Nel Codice di prevenzione incendi, il D.M. 3 agosto 2015, il sistema di allarme vocale rientra nella misura della strategia antincendio dedicata alla rivelazione e all’allarme. Per le attività commerciali la regola tecnica verticale richiede l’impianto EVAC quando è previsto il livello di prestazione IV, con estensione almeno alle aree accessibili al pubblico. Il Codice lo richiede inoltre quando si adotta l’esodo per fasi, indipendentemente dalla regola tecnica verticale.

In alternativa al Codice, le attività commerciali con superficie lorda superiore a 400 metri quadrati possono essere progettate secondo il D.M. 27 luglio 2010, che chiede un sistema di diffusione sonora in grado di diffondere avvisi e segnali di allarme per dare avvio alle procedure di emergenza e alle operazioni di evacuazione. Il decreto non richiama norme specifiche sugli impianti EVAC, e un impianto di diffusione sonora non collegato a un impianto di rivelazione resta fuori dall’ambito della UNI 11988. Le due discipline sono alternative e non complementari, perché l’applicazione del Codice esclude quella del decreto del 2010 e viceversa.

Per le altre attività dotate di una regola tecnica verticale, come quelle ricettive, sanitarie e scolastiche, la presenza dell’impianto EVAC dipende dalle condizioni fissate dalla singola regola e dalle scelte di progetto. Il criterio operativo resta semplice. Se l’impianto EVAC è presente, la misura dell’intelligibilità è dovuta secondo la norma con cui è stato progettato, quale che sia il titolo per cui è stato installato.

Come allineare un impianto già in esercizio

Il percorso per riportare l’impianto dentro gli obblighi di misura si articola in pochi passaggi verificabili, che partono dalla documentazione già presente in azienda.

  • ricostruire la documentazione dell’impianto EVAC e verificare la presenza del rapporto di misura dell’intelligibilità redatto in sede di collaudo, con i valori STI o STIPA rilevati area per area;
  • individuare la norma tecnica effettivamente applicata al sistema, la UNI ISO 7240-19:2010 o la UNI CEN/TS 54-32 per gli impianti anteriori al 4 settembre 2025 e la UNI 11988:2025 per quelli di nuova progettazione, e ricavarne il piano di controllo applicabile;
  • verificare la data dell’ultima misura eseguita e inserire la cadenza che ne deriva nel piano di manutenzione dell’impianto antincendio;
  • verificare l’età del sistema di rivelazione a cui l’impianto EVAC è collegato e, oltre i dodici anni, programmare la verifica generale prevista dalla UNI 11224:2026;
  • confrontare i valori rilevati con la soglia applicabile all’impianto, area per area e non come dato aggregato di edificio;
  • mappare le modifiche intervenute su strutture, layout, arredi, macchinari e finiture dall’ultima misura e programmare una verifica aggiuntiva dove le condizioni acustiche sono cambiate;
  • verificare che il tecnico incaricato del controllo periodico sia in possesso dell’attestato di qualificazione o, fino al 31 marzo 2027, abbia presentato istanza entro il 25 settembre 2026 per gli impianti EVAC, e annotare nel registro dei controlli esito, data, strumentazione utilizzata e nominativo del tecnico;
  • in caso di valori non conformi, pianificare gli interventi correttivi sul sistema elettroacustico o sull’ambiente e ripetere la misura a chiusura dell’intervento.

Al termine di questi passaggi la posizione dell’impianto è definita. O esiste un rapporto di misura coerente con la norma applicata, con valori sopra soglia in tutte le aree e successivo all’ultima modifica dell’ambiente o del sistema, e allora l’adempimento è assolto. Oppure il rapporto manca, i valori sono inferiori alla soglia o l’ambiente è cambiato dopo l’ultima misura, e allora una nuova misura va programmata.

Un numero misurato vale più di una dichiarazione

Il senso della misura STIPA si riassume in tre punti. Il primo è funzionale, perché un impianto EVAC esiste per far comprendere un messaggio di evacuazione e la comprensibilità non si può presumere, dato che dipende dall’acustica reale degli ambienti e cambia nel tempo con il layout, le finiture, il rumore di fondo e lo stato dei diffusori. Il secondo è normativo. Per gli impianti di nuova progettazione la verifica strumentale è richiesta alla consegna in tutte le aree servite e dopo le modifiche strutturali dell’ambiente o del sistema, per quelli progettati sulla UNI ISO 7240-19:2010 resta la cadenza annuale del piano di manutenzione, e per tutti vale la verifica generale della UNI 11224:2026. Il Decreto Controlli porta queste attività nel registro e le riserva a tecnici qualificati, con un regime transitorio fino al 31 marzo 2027 per chi ha presentato istanza nei termini. Il terzo è gestionale, perché l’intelligibilità è uno dei pochi parametri di sicurezza antincendio che si esprime con un numero. A nostro giudizio un numero misurato, confrontato con la soglia e archiviato nel registro dei controlli, protegge l’impresa più di qualsiasi dichiarazione di conformità nel rapporto con gli organi di controllo.

Il passaggio alla UNI 11988:2025 lega la misura ai momenti in cui l’impianto o l’ambiente cambiano, mentre per il parco esistente restano le regole del progetto originario e la verifica generale della UNI 11224:2026. Nella nostra esperienza ricostruire lo stato documentale degli impianti prima che sia un controllo a imporlo è la scelta che dà il risultato più solido.

Affianchiamo le imprese nella gestione integrata degli adempimenti di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, dalla ricognizione dello stato documentale degli impianti alla programmazione delle verifiche periodiche, fino alla tenuta del registro dei controlli e alla verifica dei requisiti dei fornitori.

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