Cosa prevede il nuovo decreto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo Decreto Legge āMisure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civileā, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di novitĆ importanti in diversi ambiti. Lāobiettivo ĆØ rafforzare la prevenzione, migliorare la tracciabilitĆ delle attivitĆ nei cantieri e aggiornare il D.Lgs. 81/2008 alle nuove esigenze di digitalizzazione e sicurezza.
Tra le più importanti novità introdotte segnaliamo:
- Badge di cantiere: tutte le imprese che operano in cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblici o privati, devono fornire ai lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dallāart. 18, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di codice univoco anticontraffazione. Il badge potrĆ essere anche digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per lāInclusione Sociale e Lavorativa).
- Patente a crediti: il decreto rafforza il meccanismo della āpatente a creditiā per imprese e lavoratori autonomi nel settore edile e dei cantieri temporanei. Le sanzioni minime per violazioni in materia di sicurezza vengono innalzate da 6.000 a 12.000 euro, in particolare, per mancanze legate a gravi inadempienze organizzative o al mancato possesso dei requisiti di idoneitĆ tecnico-professionale.
- RLS: ĆØ stato confermato lāobbligo dellāaggiornamento periodico anche per gli RLS delle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede che la formazione segua i contenuti minimi dellāAccordo Stato-Regioni 2025.
- DPI: il datore di lavoro deve assicurare che i DPI siano sempre efficienti, igienicamente idonei e sottoposti a manutenzione o sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. Ć richiesto di documentare le attivitĆ di controllo e sanificazione dei DPI.
- Scale verticali e protezione caduta dallāalto: la soglia per lāobbligo di gabbia di protezione sulle scale permanenti verticali, aventi unāinclinazione superiore a 75°, scende da 5 metri a 2 metri. In alternativa, ĆØ ammesso lāuso di sistemi di protezione, da scegliere in base alla valutazione dei rischi. Il decreto ribadisce, inoltre, la prioritĆ delle misure di protezione collettive (parapetti, ponteggi, reti) rispetto a quelle individuali per il rischio di caduta dallāalto.
- Percorsi di formazione scuola-lavoro: estesa la copertura assicurativa INAIL anche agli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro. Inoltre, gli studenti non potranno essere adibiti a mansioni ad alto rischio, cosƬ come definite dal DVR dellāazienda ospitante.
- Near miss: per le aziende con più di 15 dipendenti, il Ministero del Lavoro emanerĆ linee guida ufficiali per lāidentificazione, tracciamento e analisi dei ānear missesā (mancati infortuni).
Sono previsti incentivi per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza. - Sorveglianza sanitaria: viene specificato che i controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere svolti durante lāorario di lavoro. Chiarita la possibilitĆ di sottoporre il lavoratore ad una visita medica quando ci sia il sospetto fondato che questāultimo abbia assunto alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, sia a inizio turno che durante lāorario di lavoro.
- Formazione: il decreto si collega al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che definisce durata, contenuti e modalitĆ della formazione in materia di salute e sicurezza. Ć prevista lāimplementazione di un registro nazionale digitale della formazione per tracciare corsi e aggiornamenti, interoperabile con la piattaforma SIISL.
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