Cosa prevede il nuovo decreto sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il nuovo Decreto Legge “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2025, introduce una serie di novità importanti in diversi ambiti. L’obiettivo è rafforzare la prevenzione, migliorare la tracciabilità delle attività nei cantieri e aggiornare il D.Lgs. 81/2008 alle nuove esigenze di digitalizzazione e sicurezza.
Tra le più importanti novità introdotte segnaliamo:
- Badge di cantiere: tutte le imprese che operano in cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblici o privati, devono fornire ai lavoratori la tessera di riconoscimento prevista dall’art. 18, lett. u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di codice univoco anticontraffazione. Il badge potrà essere anche digitale, interoperabile con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
- Patente a crediti: il decreto rafforza il meccanismo della “patente a crediti” per imprese e lavoratori autonomi nel settore edile e dei cantieri temporanei. Le sanzioni minime per violazioni in materia di sicurezza vengono innalzate da 6.000 a 12.000 euro, in particolare, per mancanze legate a gravi inadempienze organizzative o al mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
- RLS: è stato confermato l’obbligo dell’aggiornamento periodico anche per gli RLS delle imprese con meno di 15 dipendenti. Il decreto prevede che la formazione segua i contenuti minimi dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
- DPI: il datore di lavoro deve assicurare che i DPI siano sempre efficienti, igienicamente idonei e sottoposti a manutenzione o sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. È richiesto di documentare le attività di controllo e sanificazione dei DPI.
- Scale verticali e protezione caduta dall’alto: la soglia per l’obbligo di gabbia di protezione sulle scale permanenti verticali, aventi un’inclinazione superiore a 75°, scende da 5 metri a 2 metri. In alternativa, è ammesso l’uso di sistemi di protezione, da scegliere in base alla valutazione dei rischi. Il decreto ribadisce, inoltre, la priorità delle misure di protezione collettive (parapetti, ponteggi, reti) rispetto a quelle individuali per il rischio di caduta dall’alto.
- Percorsi di formazione scuola-lavoro: estesa la copertura assicurativa INAIL anche agli infortuni in itinere degli studenti impegnati nei percorsi scuola-lavoro. Inoltre, gli studenti non potranno essere adibiti a mansioni ad alto rischio, così come definite dal DVR dell’azienda ospitante.
- Near miss: per le aziende con più di 15 dipendenti, il Ministero del Lavoro emanerà linee guida ufficiali per l’identificazione, tracciamento e analisi dei “near misses” (mancati infortuni).
Sono previsti incentivi per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza. - Sorveglianza sanitaria: viene specificato che i controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 devono essere svolti durante l’orario di lavoro. Chiarita la possibilità di sottoporre il lavoratore ad una visita medica quando ci sia il sospetto fondato che quest’ultimo abbia assunto alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope, sia a inizio turno che durante l’orario di lavoro.
- Formazione: il decreto si collega al nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che definisce durata, contenuti e modalità della formazione in materia di salute e sicurezza. È prevista l’implementazione di un registro nazionale digitale della formazione per tracciare corsi e aggiornamenti, interoperabile con la piattaforma SIISL.
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