ALLEGATI
Nota DCPREV n. 14030 del 1° settembre 2025
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, allegato I
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Impianto fotovoltaico e prevenzione incendi
Installare un impianto fotovoltaico è una scelta strategica per ridurre i costi energetici e migliorare la sostenibilità. Un aspetto viene però spesso sottovalutato in fase di progettazione: l’impatto dell’impianto sulla sicurezza antincendio dell’attività. Un impianto fotovoltaico modifica il profilo di rischio dell’edificio e, in molti casi, comporta adempimenti precisi nei confronti dei Vigili del Fuoco.
Perché il fotovoltaico è rilevante ai fini antincendio
I moduli fotovoltaici producono energia elettrica in corrente continua. In caso di incendio le squadre di soccorso possono trovarsi a operare su superfici sotto tensione, con rischi specifici di folgorazione, propagazione del fuoco attraverso i cavi in corrente continua e ostacolo alle operazioni di spegnimento dall’alto. A questo si aggiunge il fatto che il pannello stesso, in presenza di guasti, può essere fonte di innesco.
Il quadro normativo di riferimento
Il documento cardine è la nota n. 14030 del 1° settembre 2025 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Con questa nota sono state pubblicate le nuove linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici.
Le linee guida definiscono i requisiti minimi per garantire la sicurezza antincendio sia dell’impianto sia dell’attività sottostante con: separazione tra moduli e materiali combustibili della copertura, presenza di un sezionatore di emergenza accessibile e segnalato, cartellonistica specifica, planimetrie a disposizione delle squadre di soccorso e procedure di manutenzione documentata.
Per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011), l’installazione del fotovoltaico costituisce di norma una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio: ciò significa che l’azienda deve aggiornare la propria pratica VVF, presentando una nuova SCIA antincendio o una variante, a seconda della categoria dell’attività e dell’entità dell’intervento.
Cosa comporta in pratica per l’azienda
Sul piano operativo, l’azienda dovrà:
- far redigere a un tecnico abilitato la valutazione del rischio aggiornata, coerente con le indicazioni della nota n. 14030/2025;
- verificare la compatibilità della copertura esistente (reazione e resistenza al fuoco) con i moduli installati;
- presentare la SCIA antincendio (anche di non aggravio del rischio se ritenuta corretta) aggiornata tramite il portale Suap, allegando relazione tecnica, schemi elettrici, planimetrie con indicazione dei sezionatori e dichiarazioni di conformità;
- aggiornare il piano di emergenza interno e il registro dei controlli, includendo le procedure specifiche per il fotovoltaico;
- garantire la manutenzione periodica documentata dell’impianto, con particolare attenzione a termografie e verifiche dei collegamenti.
Conseguenze
Trascurare l’aspetto antincendio del fotovoltaico significa esporsi a sanzioni, alla sospensione del CPI e, soprattutto, a un rischio concreto in caso di sinistro, con possibili ricadute sulla copertura assicurativa. Le nuove linee guida del 2025 rappresentano l’occasione per allineare gli impianti esistenti e progettare i nuovi con un approccio integrato, in cui la sicurezza antincendio non sia un adempimento successivo, ma parte costitutiva della scelta tecnologica.
Ma per le attività che non sono soggette al controllo dei Vigili del Fuoco secondo il DPR 151/2011?
La nota n. 14030 del 1° settembre 2025 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco dice:
“Gli impianti FV non sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi, in quanto non compresi nell’allegato I del DPR 151/2011, ma la loro installazione è da considerare modifica a tali attività, almeno di tipo senza aggravio di rischio”
Quindi se non si è già soggetti per un’altra attività, l’invio della Scia Antincendio non è necessaria, Resta però opportuno seguire le indicazioni tecniche della nota: i rischi del fotovoltaico esistono a prescindere dall’obbligo procedurale.


