Aggiornamento EUDR: nuovo rinvio e semplificazioni
Il 19 novembre 2025 il Consiglio Europeo ha adottato il mandato negoziale relativo alla proposta di revisione del regolamento EUDR, un intervento atteso dagli operatori economici e dagli Stati membri, finalizzato a semplificare le modalità di attuazione della normativa vigente e a differirne i termini applicativi.
Il regolamento in esame impone agli operatori che immettono sul mercato o esportano materie prime quali caffè, cacao, soia, gomma, olio di palma, bovini e legno l’obbligo di garantire che i prodotti siano “a deforestazione zero” e pienamente conformi alla legislazione del Paese di origine.
Nuove scadenze
Sulla base delle preoccupazioni in merito al raggiungimento di un’adeguata preparazione di aziende e amministrazioni, il Consiglio Europeo ha sollecitato un rinvio uniforme dell’applicazione per tutti gli operatori. Le nuove date di entrata in vigore sono:
– 30 dicembre 2026: data di applicazione per gli operatori di medie e grandi dimensioni;
– 30 giugno 2027: data di applicazione per i micro e piccoli operatori, che beneficiano di un ulteriore periodo di sei mesi (30 dicembre 2027).
È stato inoltre precisato che il Consiglio Europeo intende eliminare il periodo di transizione inizialmente proposto dalla Commissione per le grandi e medie imprese, optando invece per una chiara proroga della data di applicazione valida per tutti.
Misure di semplificazione
Il mandato del Consiglio Europeo conferma e rafforza le misure di semplificazione proposte dalla Commissione, con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi senza compromettere gli obiettivi essenziali dell’EUDR. Le modifiche si concentrano in particolare sulla procedura di dovuta diligenza (due diligence):
– responsabilità del primo operatore: l’obbligo e la responsabilità di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza ricadono esclusivamente sull’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato;
– commercianti esentati: gli operatori a valle, ovvero i commercianti, non sono più tenuti a presentare dichiarazioni di dovuta diligenza separate. Soltanto i primi operatori a valle dovranno conservare e comunicare il numero di riferimento della dichiarazione iniziale presentata dal primo operatore;
– dichiarazione semplificata per micro e piccoli operatori.
Cosa succede ora?
Per rendere effettive le modifiche, il Consiglio Europeo avvierà i negoziati con il Parlamento Europeo per raggiungere un accordo definitivo nelle prossime settimane, prima che l’attuale Regolamento EUDR diventi applicabile.
Inoltre, la Commissione è stata incaricata di effettuare entro il 30 aprile 2026 un riesame approfondito sulla semplificazione per valutare l’impatto e gli oneri amministrativi dell’EUDR, ponendo particolare attenzione sui piccoli e micro operatori.


