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Valutazione del rischio chimico: metodi a confronto
Valutazione del rischio chimico: metodi a confronto

data

18/06/2026
CATEGORIA
Sicurezza

Data

18/06/2026

Categoria

La valutazione del rischio chimico è un obbligo del datore di lavoro previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/2008. La norma stabilisce cosa valutare, ma non impone un metodo unico.

Valutazione del rischio chimico: Metodi a confronto

La valutazione del rischio chimico è un obbligo del datore di lavoro previsto dall’articolo 223 del D.Lgs. 81/2008. La norma stabilisce cosa valutare, ma non impone un metodo unico.

Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

Il riferimento normativo è il Titolo IX, Capo I del Testo Unico, dedicato alla protezione da agenti chimici. L’articolo 222 definisce l’agente chimico pericoloso e distingue due concetti chiave: il pericolo, cioè la proprietà intrinseca di una sostanza di produrre effetti nocivi, e il rischio, cioè la probabilità che quel potenziale nocivo si concretizzi nelle reali condizioni di utilizzo.

Una sostanza può essere molto pericolosa ma comportare un rischio basso se l’esposizione è minima. Misurare questo rapporto è il compito del metodo di valutazione.

 

I metodi di valutazione

I metodi di valutazione del rischio chimico si dividono in due grandi categorie.

La prima è quella degli algoritmi semiquantitativi, detti anche modelli. Sono sistemi di valutazione basati su relazioni matematiche che assegnano un valore numerico a una serie di parametri che intervengono nella determinazione del rischio, attribuendo a ognuno un peso diverso sul risultato finale. Non richiedono misurazioni dirette dell’aria. I due modelli più diffusi in Italia sono MoVaRisCh e AlPiRisCh.

La seconda è quella delle misurazioni dirette, cioè il campionamento strumentale dell’esposizione effettiva dei lavoratori, confrontata con i valori limite di esposizione professionale. Il riferimento tecnico è la norma UNI EN 689:2019, richiamata nell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008.

I due approcci non sono alternativi in senso assoluto. Il primo serve a stimare e a orientare, il secondo a verificare e a quantificare. Spesso il percorso corretto parte dall’algoritmo e arriva, se necessario, alla misurazione.

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, MoVaRisCh, è stato approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione delle linee guida del Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08, e consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 223.

Il modello individua un percorso semplificato, alternativo alle valutazioni con misurazione dell’agente chimico, che consente di classificare ogni lavoratore esposto come a rischio irrilevante o non irrilevante per la salute. Il risultato si ottiene combinando due fattori: la pericolosità intrinseca della sostanza o miscela e il livello di esposizione.

Il modello è stato aggiornato nel 2026. L’aggiornamento prosegue il percorso avviato nel 2025 e tiene conto delle evoluzioni della normativa europea e nazionale sulle sostanze chimiche, incluso il D.Lgs. 135/2024 che modifica il Titolo IX. Si tratta di una revisione che consolida l’impianto di calcolo senza stravolgerlo, intervenendo sui punti dove la pratica aveva generato ambiguità interpretative.

Accanto a MoVaRisCh, il principale modello alternativo adottato a livello regionale è AlPiRisCh. Il modello fornisce alle aziende indicazioni operative per la valutazione del rischio derivante dalla presenza di sostanze chimiche in ambiente di lavoro, con esclusione delle sostanze cancerogene e mutagene. È stato approvato con determinazione dirigenziale n. 563 del 20 settembre 2016 e sostituisce la versione precedente del 2013/2014, di cui riprende la metodologia rendendola più chiara.

Come MoVaRisCh, AlPiRisCh è un algoritmo semiquantitativa, combina la pericolosità della sostanza con il livello di esposizione per arrivare a un indice di rischio, senza ricorrere alla misurazione strumentale.

 

A chi si applica l’obbligo

L’obbligo riguarda ogni datore di lavoro nella cui attività siano presenti agenti chimici, anche in quantità ridotte.

La valutazione non è un adempimento da svolgere una volta sola. Va aggiornata ogni volta che si introducono nuove sostanze nel ciclo produttivo, quando cambia il processo lavorativo o quando cambiano i dispositivi di protezione collettiva o individuale.

 

Cosa fare concretamente:

  • Censire tutti gli agenti chimici presenti in azienda, raccogliendo le schede di dati di sicurezza aggiornate di ogni prodotto.
  • Verificare se tra le sostanze impiegate vi siano agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, che dall’11 ottobre 2024 seguono il regime più severo del Capo II.
  • Scegliere il metodo di valutazione adeguato al tipo di rischio: un algoritmo semiquantitativo come per la stima iniziale, le misurazioni secondo UNI EN 689:2019 quando occorre quantificare l’esposizione.
  • Documentare la valutazione per iscritto, indicando le misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 224 e 225.
  • Aggiornare la valutazione a ogni variazione di sostanze, processi o dispositivi di protezione.

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