Dal 13 febbraio 2026 il FIR diventa digitale
A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà ufficialmente in vigore il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) digitale, che sostituirà progressivamente il modello cartaceo per diverse categorie di operatori.
La digitalizzazione del FIR rappresenta uno dei passaggi centrali del sistema RENTRI, con l’obiettivo di rendere più efficiente, sicura e trasparente la tracciabilità dei rifiuti in tutte le fasi di gestione.
Cos’è il FIR?
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) costituisce uno degli adempimenti cardine in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. Si tratta di un documento obbligatorio che deve essere emesso per ogni trasporto di rifiuti e che deve riportare tutte le informazioni necessarie all’esatta identificazione del soggetto produttore dei materiali di scarto.
Il formulario deve essere compilato per ciascuna operazione di smaltimento o di recupero cui i rifiuti sono destinati.
Ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), il FIR deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:
- generalità e indirizzo del produttore e del detentore dei rifiuti;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto conferito;
- destinazione finale;
- dati logistici relativi al trasporto, ivi compresi data e percorso;
- generalità e indirizzo del soggetto destinatario.
Unitamente al Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), al registro di carico e scarico dei rifiuti e al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), il FIR assolve inoltre alla funzione di garantire la tracciabilità e il monitoraggio dei rifiuti speciali lungo l’intera filiera gestionale.
Attraverso la digitalizzazione di questo documento, la sua validazione avviene direttamente sulla piattaforma RENTRI attraverso la generazione di un codice univoco, un passaggio che elimina la vidimazione fisica, riduce errori e irregolarità e introduce un livello di tracciabilità molto più solido rispetto al modello tradizionale.
Principali differenze tra formato cartaceo e digitale
La comparazione tra FIR digitale e FIR cartaceo evidenzia un’evoluzione strutturale nelle modalità di emissione, gestione e trasmissione del formulario di identificazione dei rifiuti, con impatti diretti sugli obblighi degli operatori e sui flussi documentali.
- Soggetto emittente
Sia nel modello digitale sia in quello cartaceo, il FIR può essere emesso dal produttore/detentore oppure dal trasportatore su incarico del produttore/detentore. Tuttavia, nel FIR digitale l’emissione si inserisce in un sistema informatico integrato (RENTRI), mentre nel cartaceo l’emissione avviene in forma esclusivamente materiale.
- Formato del documento
Il FIR digitale si presenta in formato elettronico, con possibilità di produrre una copia cartacea di accompagnamento durante il trasporto. In alternativa, il formulario può essere esibito tramite dispositivi mobili conformi alle specifiche tecniche di cui all’art. 8 del Regolamento RENTRI.
Il FIR cartaceo, invece, mantiene un formato integralmente analogico, essendo prodotto e gestito esclusivamente su supporto cartaceo.
- Numero di copie previste
Per il FIR digitale il concetto di “copie” non è applicabile, poiché le informazioni sono contenute in un unico documento elettronico accessibile ai soggetti legittimati tramite la piattaforma.
Il FIR cartaceo richiede invece la generazione e gestione di due copie fisiche, secondo la prassi consolidata.
- Restituzione della copia al produttore
Nel sistema digitale, la restituzione della copia completa del formulario avviene a cura del destinatario tramite la piattaforma RENTRI.
Nel sistema cartaceo, tale adempimento è svolto dal trasportatore, che riconsegna fisicamente la copia al produttore/detentore.
- Trasmissione dei dati al RENTRI
Il FIR digitale prevede un obbligo specifico di trasmissione dei dati al RENTRI, che può essere adempiuto da:
- produttore/detentore (direttamente o tramite delegato o trasportatore),
- trasportatore,
- destinatario.
Tale obbligo è insito nel funzionamento del sistema digitale e costituisce parte integrante della tracciabilità informatica.
Per il FIR cartaceo, invece, non è prevista alcuna trasmissione dei dati al RENTRI, risultando dunque non applicabile.
- Ambito oggettivo di applicazione
Il FIR digitale comporta la trasmissione dei dati al RENTRI per i soli rifiuti pericolosi, conformemente al regime transitorio e alle previsioni del regolamento.
Il FIR cartaceo non richiede tale adempimento e rimane utilizzabile esclusivamente nei casi in cui non sussiste l’obbligo di digitalizzazione.
Nonostante l’introduzione del FIR digitale e le innovazioni procedurali connesse al RENTRI, la disciplina sostanziale prevista dall’art. 193 del D.lgs. 152/2006 rimane invariata sotto diversi profili, che continuano a regolare la corretta emissione e gestione del formulario. La disciplina rimane dunque immutata per i seguenti aspetti:
- Soggetti obbligati: restano confermati i medesimi obblighi in capo ai soggetti tenuti all’emissione e alla gestione del Formulario di Identificazione del Rifiuto, ossia il produttore o il detentore del rifiuto, secondo le casistiche individuate dalla normativa e in coerenza con la classificazione operata dal sistema RENTRI.
- Compilazione lungo la filiera del trasporto: il FIR continua a essere compilato dai diversi operatori coinvolti nella movimentazione – produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti e impianto di destinazione – ciascuno limitatamente alla parte di propria competenza.
- Pur essendo il produttore responsabile delle informazioni di sua pertinenza, egli può comunque richiedere al trasportatore di procedere alla compilazione del formulario per suo conto.
- Casi di esenzione dall’obbligo: permangono le esenzioni già previste dal legislatore: sono esclusi dall’emissione e dalla gestione del FIR, tra gli altri, i soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti urbani, coloro che conferiscono rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta e chi movimenta rifiuti all’interno di aree private.
- Sostituzioni documentali e regimi particolari: resta altresì confermata la possibilità, in specifiche circostanze, di sostituire il FIR con documenti alternativi, così come continuano ad applicarsi i regimi speciali previsti per particolari categorie di rifiuti, quali i rifiuti sanitari o i rifiuti da attività di manutenzione.
- Responsabilità delle informazioni inserite: ogni operatore rimane responsabile, ai sensi delle disposizioni vigenti, per le informazioni che inserisce e sottoscrive nel FIR. Tale responsabilità permane anche nel caso in cui il trasportatore compili il formulario su incarico del produttore o del detentore, i quali continuano a rispondere delle dichiarazioni riferibili alle proprie attività.
- Esonero da responsabilità del produttore/detentore: rimane immutato anche il principio secondo cui il produttore o detentore è esonerato dalle responsabilità relative alle successive operazioni di recupero o smaltimento nel momento in cui riceve la copia del FIR completa e firmata in tutte le sue parti, attestante la presa in carico e la corretta consegna del rifiuto all’impianto di destino.
Chi deve utilizzare il formato digitale?
L’obbligo varia in base alla tipologia di produttore e alla dimensione dell’attività:
- Produttori iscritti al RENTRI con più di 10 dipendenti
Sono coinvolte attività industriali, artigianali, impianti di trattamento rifiuti, fanghi, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Obbligo: sempre FIR digitale, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi.
- Produttori iscritti al RENTRI fino a 10 dipendenti
Sono coinvolte attività industriali, artigianali, impianti di trattamento rifiuti, fanghi, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie.
Obbligo:
– FIR digitale per rifiuti pericolosi
– FIR cartaceo o digitale per rifiuti non pericolosi
- Produttori iscritti al RENTRI di specifiche attività
Questa categoria include imprese agricole, agro-industriali, della silvicoltura, della pesca, del settore costruzioni e demolizioni, attività commerciali, di servizio e sanitarie.
Obbligo:
– FIR digitale per rifiuti pericolosi
– FIR cartaceo o digitale per rifiuti non pericolosi
- Produttori non iscritti al RENTRI
Per questi soggetti, il FIR rimane cartaceo.
È importante ricordare che, se il produttore o detentore è obbligato all’emissione in formato digitale, anche trasportatori e destinatari dovranno gestire il FIR nella stessa modalità. Al contrario, se il Produttore iniziale non è obbligato a emettere il FIR digitale, tutto il flusso dovrà avvenire in formato cartaceo.
A partire dal 13 febbraio 2026, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di operare in entrambe le modalità – digitale o cartacea – in base a quanto previsto per ciascun produttore.
Modalità di vidimazione con RENTRI
A decorrere dal 13 febbraio 2025 i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) attualmente in uso non potranno più essere impiegati, essendo obbligatoria l’adozione dei nuovi modelli vidimati digitalmente tramite il RENTRI. Al fine di garantire una corretta e uniforme gestione dei formulari, il sistema mette a disposizione diverse modalità di vidimazione, idonee a soddisfare le specifiche esigenze operative degli utenti.
La vidimazione digitale mediante interoperabilità consente l’integrazione diretta tra i sistemi gestionali aziendali e la piattaforma RENTRI, permettendo la vidimazione automatizzata dei FIR senza necessità di ulteriori attività manuali.
È altresì possibile avvalersi dei servizi di supporto per la compilazione e la vidimazione, che consentono la gestione del FIR attraverso differenti modalità operative, tra le quali:
- la compilazione digitale del FIR con tutti i dati obbligatori, fatta eccezione per quelli concernenti conducente, veicolo e targa — disponibili esclusivamente al momento della partenza —, cui segue la vidimazione
- la stampa del FIR “in bianco”, già vidimato, da completarsi manualmente in un momento successivo.
Per far fronte a necessità operative urgenti o impreviste, è ammesso procedere alla stampa anticipata di FIR vidimati e non compilati, da utilizzare all’occorrenza. Tale facoltà garantisce continuità gestionale nel rispetto dell’obbligo di preventiva vidimazione digitale. Allo stato attuale, il sistema non consente la generazione in blocco di FIR vidimati non compilati; è tuttavia possibile emetterli e stamparli singolarmente in numero illimitato.
Sottoscrizione del FIR digitale
Il FIR digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio a trasporto del rifiuto e infine dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.
La sottoscrizione può essere effettuata anche tramite il certificato rilasciato da RENTRI attraverso il proprio Gestionale o i servizi messi a disposizione dal MASE.
Il destinatario trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nel trasporto del rifiuto, tramite RENTRI il FIR digitale completo, rispettando le tempistiche fissate nei decreti.
È possibile la trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale attraverso i Soggetti Delegati da parte dei produttori che li hanno incaricati.
Tempistiche di trasmissione FIR digitale
La trasmissione dei dati al RENTRI deve essere effettuata nel rispetto delle tempistiche stabilite per l’annotazione dei movimenti nel registro cronologico di carico e scarico.
I produttori/detentori, i trasportatori e i destinatari iscritti sono tenuti a trasmettere al RENTRI i dati relativi ai FIR digitali (XFIR) riferiti ai rifiuti pericolosi. La trasmissione può avvenire mediante:
- sistemi di interoperabilità tra i gestionali degli operatori e la piattaforma RENTRI;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
È bene precisare che il destinatario è tenuto a restituire tutte le copie dei FIR digitali, inclusi quelli relativi ai rifiuti non pericolosi.
La restituzione della copia completa del FIR deve essere effettuata dal destinatario, per il tramite del RENTRI, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti. Tale adempimento consente al produttore di rispettare gli obblighi previsti dall’art. 188, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 152/2006.
La copia del formulario è resa disponibile a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione dei rifiuti anche attraverso sistemi di interoperabilità.
Si evidenzia che, per il produttore, la trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata, per suo conto, dal soggetto delegato o dal trasportatore cui il produttore abbia conferito incarico per la vidimazione e la compilazione del FIR.
L’introduzione del FIR digitale non è soltanto un adeguamento normativo, ma rappresenta un’evoluzione strutturale che migliora l’operatività delle imprese, riducendone il rischio di non conformità.
Effe Diligence supporta le aziende nella corretta gestione dei rifiuti e della documentazione, affiancandole in tutte le fasi di transizione verso il nuovo modello digitale.
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