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Il 2024 segna per Effe Diligence il quarto anno come Società Benefit, un percorso che unisce crescita economica, responsabilità sociale e tutela ambientale. In questa Relazione raccontiamo i risultati raggiunti, i progetti avviati e gli obiettivi futuri.

La formazione datore di lavoro e DL-RSPP secondo l’accordo Stato-Regioni 2025
La formazione datore di lavoro e DL-RSPP secondo l’accordo Stato-Regioni 2025

data

27/11/2025
CATEGORIA
Sicurezza

Data

27/11/2025

Categoria

Alla luce dell’ultimo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (Accordo Stato-Regioni), approvato il 17 aprile 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2025, sono state riordinate le disposizioni inerenti alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le figure facenti parte del sistema di protezione e prevenzione (SPP) aziendale, oltre che per i lavoratori addetti all’utilizzo di specifiche macchine e attrezzature.

LA FORMAZIONE DATORE DI LAVORO E DL-RSPP SECONDO L’ACCORDO STATO-REGIONI 2025

Alla luce dell’ultimo accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (Accordo Stato-Regioni), approvato il 17 aprile 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2025, sono state riordinate le disposizioni inerenti alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le figure facenti parte del sistema di protezione e prevenzione (SPP) aziendale, oltre che per i lavoratori addetti all’utilizzo di specifiche macchine e attrezzature.

L’ASR 2025, che ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08 sostituisce e accorpa i precedenti Accordi in materia di formazione, introduce durate, contenuti minimi, modalità di erogazione, requisiti di accesso e criteri di verifica dell’apprendimento per tutti i percorsi formativi in essere.

Tra le varie modifiche apportate ai precedenti Accordi, una delle principali novità riguarda la formazione obbligatoria per la figura del Datore di Lavoro e quella del Datore di Lavoro-RSPP. Nello specifico, il primo riceve una formazione che fino a questo momento risultava assente, mentre il secondo viene associato ad una formazione modificata rispetto alle vecchie disposizioni.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

L’introduzione della formazione riservata al Datore di Lavoro (DL) rappresenta una delle maggiori innovazioni, poiché compare per la prima volta tra i percorsi formativi obbligatori; fino a questo momento, infatti, un DL che non svolgesse direttamente i compiti di RSPP non era interessato dall’obbligatorietà di ricevere una formazione specifica.

Il percorso formativo per il DL si incentra su un corso base di formazione DL di durata minima di 16 ore, strutturato nei suoi contenuti in modo da fornire competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire la salute e la sicurezza aziendale con una visione orientata alla prevenzione e protezione e all’evoluzione continua.

Al corso base si aggiunge, per i soli DL di imprese affidatarie in cantieri temporanei e mobili, un modulo aggiuntivo cantieri della durata di 6 ore.

L’attestato di avvenuta formazione, che può essere erogata in presenza, videoconferenza sincrona oppure in e-learning (ad eccezione del modulo cantieri, per il quale non è riconosciuta la modalità in e-learning), ha una validità di 5 anni e deve essere rinnovato da un aggiornamento quinquennale di 6 ore.

LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE SVOLGE DIRETTAMENTE I COMPITI DI RSPP

Il Datore di Lavoro che, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, decida di svolgere direttamente i compiti di RSPP (DL-RSPP) era già interessato da uno specifico percorso formativo, regolamentato dai precedenti Accordi. Con il nuovo Accordo 2025, tuttavia, tale formazione risulta modificata nella sua struttura e durata, in modo da essere più facilmente integrabile con la formazione del DL.

In linea di massima, è stata eliminata la suddivisione del corso formativo del DL-RSPP sulla base del rischio aziendale (basso, medio o alto) a durata crescente. Al suo posto, è stata resa obbligatoria la partecipazione al corso base di formazione DL di 16 ore (lo stesso corso pensato per il DL), in aggiunta al quale viene introdotta una successiva formazione da RSPP basata su una struttura modulare non più legata al rischio aziendale, bensì alla combinazione di moduli formativi:

 

  1. un modulo comune RSPP, avente durata di 8 ore, strutturato in modo da fornire conoscenze riguardanti la valutazione dei rischi, la redazione del DVR e l’adozione di misure preventive e protettive di gestione del rischio.
  2. un eventuale modulo tecnico-integrativo, avente una durata di 12 o 16 ore, da aggiungere al modulo comune per i DL-RSPP di aziende appartenenti a determinatati codici ATECO 2007, quali A 01-02-03, C 19-20 ed F.

L’attestato di avvenuta formazione presenta una validità di 5 anni e deve essere rinnovato da aggiornamento quinquennale di 8 ore per il quale è previsto anche l’e-learning come modalità di erogazione.

QUALI SONO LE CONDIZIONI DI ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI?

Nonostante i due percorsi formativi siano obbligatori per la formazione della relativa figura aziendale, l’ASR 2025 ha comunque decretato la validità di precedenti formazioni che risultino rispondenti ad una compatibilità dei contenuti del programma del corso già frequentato.

In particolare, il possedimento di un precedente attestato da Dirigente o da DL-RSPP esonera il Datore di Lavoro dall’affrontare il corso base di 16 ore. Allo stesso modo, risulta esonerato il Datore di Lavoro-RSPP in grado di esibire un precedente attestato da DL-RSPP che sia conforme ad una delle seguenti condizioni:

 

  1. l’azienda non risulti associata a codice ATECO A 01-02-03, C 19-20 o F;
  2. l’azienda risulti associata ad uno dei sopracitati codici ATECO e quest’ultimo sia chiaramente riportato nell’attestato in possesso.

Qualora il codice ATECO non risulti esplicitato nel precedente attestato, il DL-RSPP sarà obbligato a svolgere il modulo integrativo specifico.

In ogni caso, il riconoscimento di formazione pregressa e l’esonero da nuova formazione risulta valido fino a naturale scadenza quinquennale della formazione in possesso. Allo scadere della validità della prima formazione o dell’ultimo aggiornamento, il nuovo aggiornamento e successivi dovranno essere svolti seguendo le nuove indicazioni in termini di contenuti minimi e durata.

ENTRO QUANDO È NECESSARIO UNIFORMARSI ALLE NUOVE DISPOSIZIONI?

La normativa prevede un periodo transitorio di adeguamento di 12 mesi a partire dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato-regioni.

A partire dal 24 maggio 2026, qualsiasi nuovo corso dovrà essere organizzato secondo le nuove disposizioni.

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