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Bisfenolo A negli alimenti: il divieto UE scatta dal 20 luglio 2026
Bisfenolo A negli alimenti: il divieto UE scatta dal 20 luglio 2026

data

24/07/2026
CATEGORIA
Igiene alimenti
Con il Regolamento (UE) 2024/3190, corretto dal Regolamento (UE) 2026/250, l'Unione europea vieta il bisfenolo A nei materiali a contatto con alimenti. Dal 20 luglio 2026 non è più possibile immettere sul mercato gli articoli non conformi.
ALLEGATI
Regolamento (UE) 2024/3190
Regolamento (UE) 2026/250 (rettifica)

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Compliance Analysis

In uno scenario in cui la sicurezza alimentare si estende sempre più dalla qualità del prodotto a quella dei materiali che lo contengono, l’Unione europea ha compiuto un passaggio chiave nella gestione delle sostanze chimiche lungo la filiera. Con il Regolamento (UE) 2024/3190 il bisfenolo A, noto come BPA, viene vietato nei materiali e negli oggetti destinati al contatto con gli alimenti, e per gli operatori del settore si avvicina una scadenza ormai imminente.

Per le imprese alimentari, dai produttori ai confezionatori fino alla distribuzione, la novità non è soltanto un vincolo. È l’occasione per allineare le forniture di imballaggi e contenitori a uno standard di sicurezza che il mercato considererà presto un requisito di base.

Che cosa è il bisfenolo A e perché viene limitato

Il bisfenolo A è una sostanza chimica utilizzata da decenni nella produzione di materie plastiche e di rivestimenti, in particolare nelle resine epossidiche che rivestono l’interno di lattine e di contenitori metallici. La sua limitazione deriva dalle proprietà di interferente endocrino riconosciute a livello europeo, che possono comportare rischi per la salute anche a basse quantità di migrazione negli alimenti.

Cosa prevede il Regolamento (UE) 2024/3190

Il Regolamento (UE) 2024/3190 della Commissione, del 19 dicembre 2024 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2025, vieta l’uso del BPA e dei suoi sali nella produzione e nell’immissione sul mercato di materiali e oggetti a contatto con gli alimenti. Il divieto interessa un’ampia gamma di materiali, tra cui adesivi, gomme, resine a scambio ionico, materie plastiche, inchiostri da stampa, siliconi, vernici e rivestimenti.

Sono previste eccezioni limitate. Per alcune applicazioni il BPA resta ammesso a condizioni rigorose, tra cui l’assenza di migrazione rilevabile negli alimenti. Il quadro è stato affinato dal Regolamento (UE) 2026/250 della Commissione, del 2 febbraio 2026, che rettifica il testo originario, chiarisce che il divieto riguarda anche l’immissione sul mercato dei materiali fabbricati utilizzando BPA e fissa per i controlli analitici un limite di rilevabilità pari a 1 microgrammo per chilogrammo.

La scadenza del 20 luglio 2026 e i periodi transitori

Il regolamento ha previsto periodi transitori per consentire agli operatori di adeguarsi. Il termine principale è il 20 luglio 2026: da questa data non è più consentito immettere sul mercato dell’Unione gli articoli monouso e a uso ripetuto non conformi al divieto. Per alcune categorie specifiche, come determinati materiali a contatto con prodotti ortofrutticoli, la rettifica del 2026 ha esteso il termine al 20 gennaio 2028.

Gli articoli già immessi sul mercato prima delle rispettive scadenze possono in generale essere commercializzati fino a esaurimento, con un limite finale che per alcuni regimi arriva al 20 gennaio 2029. La regola operativa, però, resta netta: la produzione e la fornitura di nuovi materiali a contatto con alimenti devono orientarsi da subito verso soluzioni prive di BPA.

Gli adempimenti per gli operatori del settore alimentare

Il rispetto del divieto passa in primo luogo dalla catena di fornitura. Gli operatori sono chiamati a verificare, insieme ai propri fornitori di imballaggi e contenitori, l’assenza di BPA nei materiali destinati al contatto con gli alimenti e ad aggiornare la documentazione tecnica di conformità.

Il regolamento conferma la centralità della Dichiarazione di Conformità, il documento che accompagna i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti. La dichiarazione deve identificare l’operatore e il produttore o importatore, il materiale o l’oggetto, la data, l’elenco dei bisfenoli eventualmente utilizzati e l’attestazione di conformità alla normativa. Per le imprese alimentari questo si traduce nella necessità di raccogliere e conservare le dichiarazioni aggiornate dei fornitori, integrandole nel sistema di autocontrollo HACCP.

Trasformare l’adeguamento in una garanzia di filiera

La sostituzione del BPA nei materiali a contatto con alimenti conferma una tendenza strutturale della normativa europea verso la riduzione delle sostanze chimiche potenzialmente critiche lungo la filiera. Anticipare la revisione delle forniture, prima della scadenza del 20 luglio 2026, consente di evitare fermi di produzione e contestazioni, e di comunicare ai clienti una scelta di sicurezza già consolidata.

Affianchiamo le imprese della filiera alimentare nella verifica della conformità dei materiali a contatto con alimenti, nell’aggiornamento della documentazione e delle Dichiarazioni di Conformità e nell’integrazione dei nuovi requisiti nei piani di autocontrollo, per gestire la transizione con dati verificabili e senza interruzioni operative.

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