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Smart working e sicurezza sul lavoro: dal 7 aprile nuovi obblighi e sanzioni
Smart working e sicurezza sul lavoro: dal 7 aprile nuovi obblighi e sanzioni

data

07/04/2026
CATEGORIA
Sicurezza

Data

07/04/2026

Categoria

Cambiano in modo significativo gli obblighi a carico di tutti i datori di lavoro in materia di sicurezza per i lavoratori in smart working.

Smart working e sicurezza sul lavoro: dal 7 aprile nuovi obblighi e sanzioni

Con l’entrata in vigore della Legge 11 marzo 2026, n. 34 cambiano in modo significativo gli obblighi a carico di tutti i datori di lavoro in materia di sicurezza per i lavoratori in smart working. La novità più rilevante riguarda l’introduzione di un regime sanzionatorio specifico per chi non adempie all’obbligo di consegna dell’informativa scritta annuale sui rischi.

Cos’è il lavoro agile (smart working)

Il lavoro agile, comunemente noto come smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81. Si caratterizza per l’assenza di vincoli di orario o di luogo di lavoro fissi: il lavoratore svolge la propria prestazione in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, alternando presenza in sede e lavoro da remoto secondo quanto stabilito dall’accordo individuale stipulato con il datore di lavoro.

A differenza del telelavoro, che prevede una postazione fissa e dedicata al di fuori dell’azienda, lo smart working si fonda sul principio della flessibilità: il lavoratore può operare dall’abitazione, da spazi di coworking o da qualsiasi altro luogo, nel rispetto degli obiettivi e dei tempi concordati. L’accordo scritto tra le parti disciplina le modalità di svolgimento della prestazione, i tempi di riposo, i diritti alla disconnessione e le misure di sicurezza da adottare

Cos’è la Legge PMI e cosa prevede per lo smart working

La Legge n. 34/2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026, rappresenta il primo provvedimento legislativo organico dedicato alle piccole e medie imprese italiane. Tra le misure introdotte, l’articolo 11 interviene direttamente sul Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), rafforzando gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori in modalità agile.

La disposizione inserisce un nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, specificamente dedicato alle prestazioni rese in ambienti al di fuori della disponibilità giuridica del datore di lavoro, esattamente il contesto in cui opera chi lavora in smart working. Il legislatore riconosce così che, venendo meno il controllo diretto sui luoghi di lavoro, il datore non può intervenire fisicamente sulla prevenzione dei rischi: l’informativa scritta diventa quindi lo strumento centrale per trasferire al lavoratore la consapevolezza e gli strumenti per gestirli in autonomia.

L’obbligo di informativa annuale: cosa cambia rispetto al passato

L’obbligo di fornire un’informativa scritta ai lavoratori in smart working non è una novità assoluta: era già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, che ha introdotto il lavoro agile nel nostro ordinamento. Tuttavia, fino a ieri tale obbligo non era assistito da un regime sanzionatorio specifico all’interno del Testo Unico sulla Sicurezza.

Con la Legge PMI 2026 questo cambia radicalmente: la violazione dell’obbligo di consegna dell’informativa è ora espressamente richiamata nell’articolo 55 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina le sanzioni penali per le violazioni in materia di salute e sicurezza. Si tratta di un cambio di paradigma significativo: da adempimento raccomandato a obbligo sanzionato penalmente.

Cosa deve contenere l’informativa

L’informativa scritta deve essere consegnata almeno una volta all’anno al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Il documento deve individuare in modo puntuale i rischi connessi alla prestazione svolta al di fuori dei locali aziendali, con particolare riferimento a:

  • i rischi generali connessi alla modalità di lavoro agile;
  • i rischi specifici legati all’utilizzo dei videoterminali: affaticamento visivo, problematiche posturali, affaticamento fisico e mentale;
  • le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale del luogo in cui viene svolta la prestazione;
  • le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Qualora il lavoratore utilizzi dispositivi propri, il datore di lavoro è tenuto a verificare che tali strumenti rispettino i requisiti previsti dalla normativa sull’uso delle attrezzature di lavoro.

Le sanzioni previste

In caso di mancata consegna dell’informativa scritta al lavoratore e al RLS, il datore di lavoro incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 34/2026:

  • arresto da due a quattro mesi, oppure
  • ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (importi rivalutati ai sensi del D.D. INL n. 111/2023).

Le sanzioni si applicano in forma alternativa (arresto o ammenda), ma la loro natura penale rende l’adempimento non più rinviabile per nessun datore di lavoro che abbia dipendenti in lavoro agile.

A chi si applica: non solo alle PMI

Sebbene la norma sia inserita nella legge dedicata alle piccole e medie imprese, la sua portata applicativa è generale. L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni aziendali: dalla microimpresa con due dipendenti alla grande multinazionale. La scelta di collocarla nella Legge PMI è una scelta di politica legislativa, non un limite soggettivo di applicazione.

Ogni datore di lavoro che abbia in essere rapporti di lavoro agile ai sensi della Legge n. 81/2017 è quindi tenuto ad adempiere a decorrere da martedì 7 aprile 2026.

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro

Per adeguarsi ai nuovi obblighi, è opportuno che il datore di lavoro intervenga tempestivamente adottando le seguenti azioni:

  1. Redigere l’informativa scritta con indicazione puntuale dei rischi generali, specifici e legati ai videoterminali.
  2. Consegnare il documento a ciascun lavoratore agile e al RLS, conservando prova della consegna (firma per ricevuta, PEC, raccomandata).
  3. Implementare un sistema di tracciabilità della consegna, così da poter dimostrare l’adempimento in caso di ispezione.
  4. Calendarizzare la consegna annuale dell’informativa, garantendo il rispetto della periodicità prevista dalla legge.
  5. Aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) integrando la valutazione dei rischi connessi alla prestazione da remoto.

 

Effe Diligence supporta le aziende nell’adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dalla Legge PMI 2026, affiancandole nella redazione dell’informativa scritta, nell’aggiornamento del DVR e in tutte le attività di compliance in materia di sicurezza sul lavoro.

 

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