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La valutazione del rischio chimico
La valutazione del rischio chimico

data

30/03/2026
CATEGORIA
Sicurezza

Data

30/03/2026

Categoria

In ambito di sicurezza sul lavoro, il rischio chimico, il rischio associato cioè alla possibilità che uno o più agenti chimici utilizzati durante il ciclo lavorativo o prodotti durante una delle sue fasi produttive esplichino il loro danno potenzialmente intrinseco, è una tipologia di rischio particolare, in quanto associata alla possibilità di determinare effetti dannosi tanto sulla sicurezza quanto sulla salute.

La valutazione del rischio chimico

In ambito di sicurezza sul lavoro, il rischio chimico, il rischio associato cioè alla possibilità che uno o più agenti chimici utilizzati durante il ciclo lavorativo o prodotti durante una delle sue fasi produttive esplichino il loro danno potenzialmente intrinseco, è una tipologia di rischio particolare, in quanto associata alla possibilità di determinare effetti dannosi tanto sulla sicurezza quanto sulla salute.

La sua valutazione all’interno di un Documento di Valutazione dei Rischi è quindi soggetta all’utilizzo di una metodologia analitica più completa possibile, che risulti in grado di prendere in considerazione una serie estesa di variabili inerenti alla natura degli agenti chimici manipolati, alle modalità di stoccaggio e imballaggio, a quelle di utilizzo e alle misure di prevenzione e protezione adottate.

La normativa nazionale di riferimento per la trattazione del rischio chimico e della sua valutazione in ambito lavorativo resta il Capo I Titolo IX del D.Lgs. 81/08 (TUSSL), sul quale si innesta una serie di normative regolamentate a livello europeo.

 

Analisi del rischio per la sicurezza

L’analisi del rischio per la sicurezza si pone di quantificare la probabilità che uno o più agenti chimici raggiungano il proprio potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzo. Una delle metodologie di valutazione è basata sull’Allegato II della Direttiva 98/24/CE, integralmente recepito nell’art. 223 e seguenti del TUSSL.

La metodologia si pone l’obiettivo di determinare un livello di rischio per la sicurezza sulla base del livello sia dell’esposizione al rischio, definito come la frequenza di utilizzo dell’agente chimico, sia delle conseguenze attese in caso di realizzazione del rischio, ossia dei danni personali prevedibili. A questi si accompagna la valutazione della pericolosità oggettiva dell’agente chimico, basata sull’analisi di quanto sia efficiente il complesso di misure preventive e protettive in rapporto al rischio.

 

Il risultato permette di comprendere quanto sia alto il rischio associato all’utilizzo e alla manipolazione dell’agente chimico nello specifico contesto lavorativo analizzato, nonché quanto sia stabile la sicurezza realizzata per il suo contenimento e, di conseguenza, quali misure di riduzione del rischio siano da introdurre e con quale urgenza.

 

Analisi del rischio per la salute

L’analisi del rischio per la salute si propone di quantificare la probabilità che uno o più agenti chimici raggiungano il proprio potenziale nocivo nelle condizioni di esposizione personale. Una tipologia di valutazione si basa sulla metodologia MoVaRisCh (Modello di Valutazione del Rischio Chimico), elaborata e approvata dai gruppi tecnici interregionali di Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia in applicazione del Titolo IX del TU, e riconosciuta da INAIL e dalle ASL come metodo di riferimento.

Il MoVaRisCh è un modello completo, che permette di prendere in esame una lunga serie di variabili: la pericolosità intrinseca dell’agente chimico, definita nella scheda di sicurezza, dalle Frasi e Indicazioni di pericolo stabilite dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), le sue proprietà chimico-fisiche, la quantità utilizzata, la tipologia d’uso, le misure predisposte per il controllo dell’esposizione, il tempo di esposizione giornaliera e/o la frequenza di contatto cutaneo e la distanza di utilizzo.

Si pone l’attenzione sul fatto che l’analisi del rischio chimico per la salute non prende in considerazione le proprietà cancerogene e/o mutagene eventualmente riconosciute per un dato agente chimico, poiché da un punto di vista giuridico non è possibile individuare, per gli agenti cancerogeni e/o mutageni, una soglia al di sotto della quale il rischio risulti irrilevante per la salute. La trattazione del rischio cancerogeno e/o mutageno dovrà quindi affidarsi ad una specifica metodologia analitica che risulti conforme al Capo II Titolo IX del D.Lgs. 81/08.

 

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