Segnalazione dei mancati infortuni (near miss): obblighi normativi e opportunità per le imprese
La segnalazione dei mancati infortuni (near miss) sta diventando un elemento centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro, soprattutto dopo la pubblicazione del documento Inail–Formedil 2025 dedicato alle imprese edili e l’adozione del D.L. 31 ottobre 2025 n. 159. Non si tratta più soltanto di una buona prassi: per molte aziende sta assumendo il carattere di vero e proprio obbligo organizzativo.
Cosa sono near miss e mancati infortuni
Nel linguaggio della sicurezza sul lavoro, i near miss sono eventi che si verificano effettivamente ma che non producono danni a persone, cose o ambiente solo per caso o grazie a barriere di protezione. Il nuovo volume Inail–Formedil spiega che questi “mancati infortuni” rappresentano segnali fondamentali per individuare criticità organizzative, tecniche e comportamentali prima che si traducano in infortuni veri e propri.
La UNI EN ISO 45001 inquadra il near miss come una particolare forma di incidente che non ha generato lesioni o malattie ma che avrebbe potuto farlo, collegando la sua gestione ai processi di indagine, azione correttiva e miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza.
Cosa prevede già il D.Lgs. 81/2008
Il D.Lgs. 81/2008 non usa il termine “near miss”, ma contiene disposizioni che, di fatto, impongono alle aziende di gestire in modo strutturato le condizioni di pericolo e gli eventi potenzialmente lesivi.
L’articolo 20 stabilisce che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella altrui e, soprattutto, segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi condizione di pericolo e le deficienze di mezzi e dispositivi di sicurezza. Questa formulazione rende la segnalazione obbligatoria, non facoltativa.
L’articolo 18 attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di organizzare la prevenzione, aggiornare la valutazione dei rischi e adottare misure per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza. La dottrina ha chiarito che questo principio non è solo dichiarazione generale: il DVR deve includere un programma di miglioramento, la cui omissione può comportare responsabilità anche penali. In questo quadro, trascurare sistematicamente near miss significativi può essere interpretato come mancato aggiornamento della valutazione dei rischi e mancata adozione di misure ragionevolmente esigibili.
D.L. 159/2025: il tracciamento dei mancati infortuni diventa strutturale
Il Decreto-legge 31 ottobre 2025 n. 159 interviene in modo esplicito sul tema dei mancati infortuni. L’articolo dedicato al “rafforzamento della cultura della prevenzione e al tracciamento dei mancati infortuni” prevede che il Ministero del lavoro, d’intesa con Inail, adotti linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei near miss, con particolare riferimento alle imprese con più di 15 dipendenti.
Un successivo decreto ministeriale dovrà definire in che modo queste imprese dovranno:
- raccogliere e gestire i dati sui mancati infortuni;
- comunicare dati aggregati e azioni correttive intraprese;
- contribuire a un sistema di monitoraggio nazionale sui near miss.
Per le aziende medio-grandi, la gestione dei near miss non sarà più solo una scelta di buona organizzazione, ma una componente strutturale del sistema di prevenzione, con obblighi di tracciamento e rendicontazione che verranno dettagliati dalle linee guida.
Il modello Inail–Formedil per le imprese edili
Il documento “Segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili” (Inail, Ctss e Cte, in collaborazione con Formedil, 2025) offre un riferimento operativo aggiornato e specifico per il settore costruzioni.
Nell’introduzione viene evidenziato che, sebbene il D.Lgs. 81/2008 non citi esplicitamente i near miss, l’articolo 18 impone al datore di lavoro di adottare misure per il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza e di aggiornare la valutazione dei rischi a seguito del verificarsi di eventi potenzialmente pericolosi. L’articolo 28 richiama inoltre la necessità di considerare anche i rischi derivanti da “eventi inattesi”, che possono essere anticipati attraverso una corretta gestione dei mancati infortuni.
Il volume propone un modello semplice ma strutturato, che ruota attorno a:
- definizione chiara di near miss nel contesto edile;
- strumenti standardizzati di raccolta (schede di segnalazione anche orientate alla digitalizzazione);
- metodi di analisi e discussione dei near miss, utilizzabili anche in sede di riunione periodica ex art. 35;
- integrazione della gestione dei near miss fra gli indicatori di prestazione del sistema di gestione della sicurezza.
Particolare rilievo viene dato al fatto che, nei cantieri con più imprese, la gestione di near miss e situazioni pericolose non può limitarsi alla singola impresa esecutrice: il flusso di comunicazione interno al cantiere dovrebbe essere definito già nei documenti contrattuali, coinvolgendo impresa affidataria, coordinatore per la sicurezza, RSPP e RLS.
Benefici per l’azienda
L’adozione di un sistema strutturato di gestione dei near miss produce effetti che vanno oltre la pura conformità alla normativa:
- consente di ridurre l’incidenza degli infortuni intercettando in anticipo le criticità;
- rende più efficace l’aggiornamento del DVR e del piano di miglioramento, in linea con l’obbligo di miglioramento continuo previsto dal D.Lgs. 81/2008;
- fornisce indicatori proattivi utili nei sistemi di gestione secondo la UNI EN ISO 45001 e nei rapporti con clienti, committenti e organismi di vigilanza;
- supporta l’evoluzione verso modelli di sicurezza partecipata, nei quali lavoratori, preposti e figure della prevenzione condividono responsabilità e informazioni.
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