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La delega di funzioni
La delega di funzioni rappresenta uno strumento attraverso cui un soggetto (generalmente il Datore di lavoro) trasferisce parte dei propri obblighi competenti, siano essi di organizzazione, di gestione o di spesa, ad un’altra figura professionale inquadrata all’interno dell’organigramma HSE aziendale, come un dirigente o un preposto.
Tale possibilità viene esplicitata dall’art. 16 del D.Lgs. 81/08, che ne definisce nel dettaglio requisiti, limiti e condizioni, e viene completata a seguire dal successivo articolo, l’art. 17, dove vengono chiariti quali siano gli unici due obblighi indelegabili: la valutazione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Quali sono i requisiti e i limiti di delega?
Secondo il comma 1 dell’art. 16, affinché una delega di funzioni risulti valida ed efficace devono essere rispettate specifiche condizioni, così riassunte: la delega deve risultare da atto scritto, recante data certa e accettazione da parte di un delegato che possieda i requisiti di professionalità ed esperienza, e deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché l’autonomia di spesa, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
La delega di una funzione, che il comma 2 aggiunge che debba essere resa nota con tempestiva pubblicità a tutto il personale, interno ed esterno, che venga interessato da tale comunicazione, non rappresenta tuttavia un esonero totale. Il comma 3, infatti, chiarisce che essa non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro, così che questi si assicuri che le funzioni trasferite vengano correttamente espletate dal delegato. In altri termini, il datore di lavoro può trasferire un proprio obbligo, ma non la responsabilità che grava su tale obbligo.
La subdelega
Con l’attuazione del decreto correttivo D.Lgs. 106/09, all’art. 16 è stato aggiunto il comma 3bis, recante disposizioni in tema di subdelega. Si tratta della possibilità, da parte del soggetto delegato, di trasferire a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni ad un subdelegato. Tale possibilità si esaurisce ad un unico trasferimento: il subdelegato non potrà dunque trasferire a sua volta le funzioni ottenute ad un ennesimo delegato.
La subdelega eredita i medesimi requisiti e limiti identificati nei comma 1, 2 e 3. Questo significa che una subdelega, per poter essere considerata valida, deve rispettare le stesse condizioni della delega e che il secondo delegante mantiene, come il primo, l’obbligo di vigilanza e la responsabilità sul corretto espletamento delle funzioni delegate.


