Una centrale termica di potenza superiore a 116 kW, un gruppo elettrogeno, un deposito di imballaggi o di materie prime, un serbatoio di gasolio. Sono elementi presenti in molte aziende, e ciascuno può bastare a rendere l’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del fuoco. Nel linguaggio comune si parla ancora di «fare il CPI», il certificato di prevenzione incendi, ma dal 2011 la procedura è cambiata e per la maggior parte delle imprese il passaggio decisivo è la segnalazione certificata di inizio attività antincendio, la SCIA. Sapere se la propria attività è soggetta, in quale categoria rientra e che cosa comporta è il primo presidio della sicurezza antincendio, e l’omissione può avere conseguenze penali e portare alla sospensione dell’attività.
Che cosa si intende oggi per CPI
La disciplina è contenuta nel DPR 1 agosto 2011, n. 151, il regolamento che semplifica i procedimenti di prevenzione incendi. Per tutte le attività soggette, l’istanza al Comando provinciale dei Vigili del fuoco si presenta prima dell’esercizio dell’attività con una SCIA. Il certificato di prevenzione incendi in senso proprio viene rilasciato solo per le attività di categoria C, dopo la visita tecnica del Comando. Per le categorie A e B il Comando effettua controlli anche a campione e, su richiesta e in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita. Anche per la categoria C l’attività si avvia con la SCIA, e il certificato attesta l’esito positivo della visita.
Il DPR 151/2011 non ha avuto modifiche recenti, e le regole su categorie, scadenze e rinnovi sono le stesse da oltre dieci anni. È cambiato invece il contesto tecnico in cui si progetta e si gestisce la sicurezza antincendio, come si vedrà più avanti.
Quali attività sono soggette ai controlli dei Vigili del fuoco
Le attività soggette sono elencate nell’allegato I del DPR 151/2011, che ne individua 80, per lo più con una soglia oltre la quale scatta il controllo, e le assegna alle categorie A, B o C, anche in base alla soglia superata. Le categorie sono distinte in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, all’esistenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, con controlli che crescono da A a C. Alcune voci ricorrono spesso nelle piccole e medie imprese.
- Attività 74, impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW, in categoria A fino a 350 kW, in B oltre 350 e fino a 700 kW, in C oltre 700 kW.
- Attività 49, gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW, con le stesse soglie di 350 e 700 kW per le tre categorie.
- Attività 12, depositi e rivendite di liquidi infiammabili o combustibili con capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³.
- Attività 34, depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi e biblioteche, con quantitativi superiori a 5.000 kg.
- Attività 69, locali adibiti a esposizione o vendita con superficie lorda superiore a 400 m², comprensiva dei servizi e depositi.
- Attività 70, locali adibiti a depositi con superficie lorda superiore a 1.000 m² e quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg.
Per stabilire se un’attività è soggetta si confrontano le caratteristiche reali dell’azienda, potenze installate, superfici, quantitativi in deposito, con le soglie dell’allegato. I Vigili del fuoco mettono a disposizione sul proprio sito anche uno strumento di ricerca delle attività soggette. Una stessa azienda può svolgere più attività dell’elenco, per esempio una centrale termica e un deposito, e in quel caso la procedura le considera tutte.
La procedura, dal progetto alla SCIA
Per le attività di categoria B e C la procedura comincia prima dei lavori, con la valutazione del progetto. Il Comando può chiedere documentazione integrativa entro trenta giorni e si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione completa. Per la categoria A la valutazione del progetto non è prevista.
Realizzate le opere, e prima di avviare l’attività, il titolare presenta la SCIA. Il decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012 stabilisce che sia corredata da un’asseverazione firmata da un tecnico abilitato, che attesta la conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi, e dalle certificazioni e dichiarazioni previste dall’allegato II del decreto, alcune riservate ai professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno, altre rilasciate da installatori o tecnici abilitati. Quando la competenza è dello sportello unico per le attività produttive, il SUAP, l’istanza si presenta a quest’ultimo, che la trasmette al Comando. A ogni istanza si allega l’attestato del versamento dovuto per il servizio, calcolato a ore. Dal 24 ottobre 2024 la tariffa oraria è di 63 euro per l’esame dei progetti e di 68 euro per i sopralluoghi, per effetto del decreto ministeriale 11 ottobre 2024.
Dopo la SCIA il Comando effettua i controlli entro sessanta giorni. Per le categorie A e B il controllo può avvenire a campione, mentre per la categoria C il Comando effettua sempre la visita tecnica e, se l’esito è positivo, rilascia il certificato di prevenzione incendi entro quindici giorni dalla visita. Per tutte le categorie, se emergono carenze, il Comando adotta il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che, ove possibile, il titolare la renda conforme entro quarantacinque giorni.
Modifiche, rinnovo e altri procedimenti
La conformità antincendio non si ottiene una volta per tutte. Quando l’attività cambia, con modifiche di lavorazione o di strutture, nuova destinazione dei locali, variazioni qualitative o quantitative delle sostanze pericolose o, in generale, modifiche delle condizioni di sicurezza già accertate, il titolare deve ripetere la procedura, con una nuova valutazione del progetto per le attività di categoria B e C quando la modifica aggrava il rischio. Tra una verifica e l’altra impianti e presidi antincendio vanno mantenuti efficienti, con controlli e manutenzioni annotati in un registro, che l’articolo 6 del DPR 151/2011 vuole a disposizione del Comando per le attività non soggette al D.Lgs. 81/2008 e che il decreto ministeriale 1° settembre 2021 vuole a disposizione degli organi di controllo nei luoghi di lavoro. In assenza di modifiche, ogni cinque anni il titolare presenta la dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio, accompagnata dall’asseverazione di un professionista antincendio sull’efficienza degli impianti di protezione attiva. Per alcune attività indicate dal regolamento, le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, la cadenza è di dieci anni.
Il DPR 151/2011 prevede anche procedimenti utili nei casi meno lineari. La deroga consente di chiedere di non osservare integralmente una regola tecnica, indicando le misure tecniche compensative del rischio aggiuntivo, il nulla osta di fattibilità permette alle attività di categoria B e C di ottenere una valutazione preliminare su progetti complessi, e le verifiche in corso d’opera possono essere richieste durante la realizzazione. La modulistica ufficiale per ciascun procedimento è pubblicata sul sito dei Vigili del fuoco.
Le sanzioni per chi non presenta la SCIA
Le sanzioni sono previste dall’articolo 20 del D.Lgs. 139/2006. Il titolare di un’attività soggetta che omette la presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico è punito con l’arresto sino a un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dallo stesso decreto legislativo. Chi, nelle certificazioni e dichiarazioni rese per la prevenzione incendi, attesta fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. In caso di omissione il prefetto può disporre la sospensione dell’attività fino all’adempimento dell’obbligo.
Gli obblighi antincendio valgono anche per chi non è soggetto
Non rientrare nell’allegato I non esonera dagli obblighi antincendio. L’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che nei luoghi di lavoro soggetti al decreto devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e tutelare l’incolumità dei lavoratori, e in base all’articolo 18 il datore di lavoro deve designare gli addetti antincendio e adottare le misure per l’evacuazione. I criteri sono fissati da tre decreti del Ministero dell’interno del 2021. Il decreto del 1° settembre riguarda il controllo e la manutenzione di impianti e attrezzature antincendio, oggi affidati a tecnici manutentori qualificati. Il decreto del 2 settembre riguarda la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e la formazione degli addetti. Il decreto del 3 settembre fissa i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, con regole semplificate, il cosiddetto minicodice, per quelli a basso rischio d’incendio.
Per i manutentori il decreto del Ministro dell’interno 22 settembre 2026 consente a chi ha presentato istanza di valutazione dei requisiti entro il 25 settembre 2026 di continuare a operare sulle tipologie indicate nell’istanza fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Per la progettazione delle attività soggette il riferimento tecnico è sempre più il Codice di prevenzione incendi, approvato con il decreto ministeriale 3 agosto 2015. Dopo il decreto ministeriale 12 aprile 2019 il Codice si applica alle attività di nuova realizzazione elencate nel decreto, mentre per alcune tipologie, come scuole, uffici e attività commerciali, restano utilizzabili in alternativa le regole tecniche tradizionali. Il Codice è stato completato nel tempo da regole tecniche verticali per specifiche tipologie, come uffici, autorimesse e attività commerciali. La valutazione del rischio incendio, in ogni caso, fa parte del documento di valutazione dei rischi dell’azienda.
La prevenzione incendi come parte della gestione aziendale
La SCIA antincendio non è una pratica edilizia da archiviare, ma l’impegno a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza dichiarate, con impianti verificati, addetti formati e un controllo delle modifiche che l’azienda introduce. Chi amplia un magazzino, sostituisce una caldaia o installa un gruppo elettrogeno dovrebbe chiedersi prima se l’intervento cambia la posizione dell’attività rispetto al DPR 151/2011. Affianchiamo le imprese nella verifica delle attività soggette, nella gestione dei procedimenti con i Vigili del fuoco, nei rinnovi periodici e nell’integrazione della prevenzione incendi con il sistema di gestione della sicurezza.
