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Il 2024 segna per Effe Diligence il quarto anno come Società Benefit, un percorso che unisce crescita economica, responsabilità sociale e tutela ambientale. In questa Relazione raccontiamo i risultati raggiunti, i progetti avviati e gli obiettivi futuri.

Impianti di produzione di calore: obblighi antincendio per il datore di lavoro
Impianti di produzione di calore: obblighi antincendio per il datore di lavoro

data

23/04/2026
CATEGORIA
Sicurezza

Data

23/04/2026

Categoria

Quando un'azienda decide di installare un locale tecnico destinato alla produzione di calore (centrali termiche, caldaie per la produzione di vapore) o qualsiasi impianto riconducibile all'attività n. 74 del D.P.R. 151/2011, scattano una serie di obblighi precisi in materia di prevenzione incendi.

Obblighi antincendio del datore di lavoro per l’installazione di un impianto per la produzione di calore

Quando un’azienda decide di installare un locale tecnico destinato alla produzione di calore (centrali termiche, caldaie per la produzione di vapore) o qualsiasi impianto riconducibile all’attività n. 74 del D.P.R. 151/2011, scattano una serie di obblighi precisi in materia di prevenzione incendi.

 

Come capire se il mio impianto rientra nell’attività 74?

In presenza di un impianto di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso è importante capire la sua potenzialità, espressa in kW.

Se la potenza dell’impianto è inferiore a 116 kW non ci sono obblighi in campo antincendio per l’azienda. In presenza di un impianto con potenzialità compresa o superiore a 116 kW scattano gli obblighi in materia di prevenzione incendi.

 

Le tre categorie di rischio

Secondo il D.P.R. 151/2011 (che stabilisce le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco) gli impianti per la produzione di calore sono suddivisi in tre categorie:

  • 1.A
  • 2.B
  • 3.C

 

Tali categorie si distinguono per la potenza dell’impianto, che impongono diverse procedure, obblighi, prescrizioni e tempi di controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

 

Impianto con potenzialità superiore a 116 kW fino a 349 kW

Questi impianti rientrano nella categoria 74.1.A, quindi ritenute a minor rischio incendio rispetto alle altre.

Il principale adempimento in questa categoria è la presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) tramite tecnico abilitato, che effettuerà un’attenta valutazione e progettazione basata su specifiche normative.

Non è richiesto alcun parere preventivo da parte dei Vigili del Fuoco: i controlli successivi avverranno a campione.

 

Impianto con potenzialità superiore a 350 kW fino a 699 kW

Questi impianti rientrano nella categoria 74.2.B, quindi ritenuti con un rischio incendio più alto rispetto alla categoria 1.A .

I principali adempimenti in questa categoria sono: presentazione di un esame progetto, inviato preventivamente al comando dei Vigili del Fuoco tramite tecnico abilitato che effettuerà un’attenta valutazione e progettazione basata su specifiche normative.
I Vigili del Fuoco esaminano il progetto e, in caso di conformità, rilasciano un esito favorevole che consente di procedere. In caso contrario, sarà necessario ripresentare la progettazione con le modifiche richieste. Una volta ottenuto il parere favorevole, si procede con l’adeguamento dell’attività sulla base di quanto descritto nella fase precedente e successivamente avviene l’invio della SCIA.

Anche in questa categoria i controlli dei Vigili del Fuoco verranno effettuati a campione.

 

Impianto con potenzialità superiore a 700 kW

Questi impianti rientrano nella categoria 74.3.C, rientrando quindi fra le categorie con un rischio più elevato.

L’iter ricalca quello della categoria precedente, esame progetto preventivo seguito da SCIA antincendio, ma con una differenza sostanziale, i Vigili del Fuoco hanno 60 giorni dalla presentazione dell’istanza per effettuare un sopralluogo certo, al termine del quale rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) entro 15 giorni dalla visita.

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