Effe Diligence svolge da anni consulenza e progettazione nel campo della Prevenzione Incendi per le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e per le attività che ,seppur non rientranti nell’elenco di cui al D.P.R. 151/11, devono conformarsi alla normativa vigente.

Per rendere maggiormente chiaro quali sono le attività soggette e dar modo ai lettori di valutare se la propria impresa può rientrare nel campo di applicazione, viene di seguito riportato per intero l’elenco, tratto direttamente dal sito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011

Attività 3

Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:

  1. compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m3;
  2. disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.
Attività 4

Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:

  1. compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3;
  2. disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m3;
Attività 13

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi:

  1. Impianti di distribuzione carburanti liquidi;
  2. Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).
Attività 53

Officine per la riparazione di:

  • veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2;
  • materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m2;
Attività 62

Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:

  • impianti nucleari;
  • reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
  • impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
  • impianti per la separazione degli isotopi;
  • impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;
  • attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.

Le attività in elenco, rientrando nella disciplina delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, devono presentare le apposite pratiche presso il Suap (sportello unico delle attività produttive) del Comune.

La competenza delle pratiche è comunale per quanto riguarda la presentazione ( Scia, Esame Progetto, Rinnovi etc) ma la competenza specifica riguardo ai controlli di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco è provinciale. Ogni comando provinciale ha infatti l’opportuno dipartimento di Prevenzione Incendi, che svolge l’attività di controllo, di rilascio delle pratiche e di richiesta di miglioramento per le condizioni delle aziende. Nelle attività in elenco, è possibile cliccare per vedere i costi di presentazione della pratica che sono destinati al comando dei Vigili del Fuoco.

La normativa vigente in materia prevede l’adempimento al nuovo Codice di Prevenzione Incendi ( D.M. 3 agosto 2015) che unifica le normative vigenti e fornisce la possibilità a tutti i Professionisti Antincendio di applicarlo in modo orizzontale in tutte le attività soggette. Le attività che prevedono una norma specifica che le disciplina (RTV o norma tecnica verticale) possono prevedere l’applicazione di quest’ultima se non diversamente indicato dal Codice. Nell’attività di progettazione e pianificazione dell’organizzazione produttiva è necessario affidarsi alla figura del Professionista Antincendio, tale figura è riconosciuta dal Ministero dell’Interno con un apposito elenco  (ex legge 7 dicembre 1984, n. 818).

Effe Diligence ha nel suo organico queste figure che seguono passo passo l’andamento della progettazione, dell’esecuzione dei lavori (dove previsti) e la presentazione delle opportune pratiche da presentare ai vari Suap di competenza.

Per le attività non rientranti in quelle elencate sopra, si fa riferimento al D.Lgs. 81/08 e al D.M. 10 Marzo 1998, che disciplinano puntualmente le caratteristiche ed i requisiti necessari per le varie tipologie di luoghi di lavoro. Fondamentale per la direzione da intraprendere è la Valutazione del Rischio Incendio, obbligatoria per tutte le  attività e che tiene in considerazione non solo del carico d’incendio dovuto alla quanttà e tipologia di materiale combustibile, ma anche della definizione dei percorsi d’esodo e la redazione di un Piano di Emergenza. Nella fase di Analisi dei Rischi i consulenti provvederanno a quantificare e qualificare i materiali presenti nel luogo di lavoro e a calcolare il carico d’incendio in MJ/m2. Effettuata questa valutazione, vengono progettati, a seconda dei risultati, i percorsi d’esodo, la modifica della Restistenza al Fuoco necessaria per i vari compartimenti e vengono fornite le indicazioni sulla tipologia e quantità dei presidi antincendio previsti.

Per creare la giusta consapevolezza e conoscenza dell’obbligatorietà di tali adempimenti, vengono di seguito riportate alcune delle sanzioni previste dalle normative vigenti per le disposizioni in materia di Sicurezza Antincendio che prevedono responsabilità di natura penale:

  • Nel decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 con un nuovo articolo 20 che stabilisce, al comma 1, che “Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 16, comma 2.”
  • Il comma 2 dispone che “Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.”
  • Infine, il comma 3 stabilisce che “Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell’attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all’adempimento dell’obbligo.”