Regolamento EUDR – obblighi per gli operatori
Il campo di applicazione del regolamento è ampio e include sette materie prime considerate a rischio di deforestazione: legno, soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma e bovini, nonché numerosi prodotti derivati come mobili, carta, cioccolato, pelli, pneumatici o biocarburanti.
La normativa si applica a qualunque soggetto, pubblico o privato, che immetta per la prima volta tali prodotti sul mercato dell’Unione o che li esporti verso Paesi terzi, qualificandolo come “operatore” ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento UE 2023/1115. Sono operatori, quindi, sia gli importatori europei di materie prime o beni trasformati provenienti da Paesi extra-UE, sia le imprese che producono, trasformano o commercializzano per la prima volta prodotti di origine europea, così come gli esportatori che li cedono al di fuori del mercato dell’UE.
L’EUDR (European Union Deforestation Regulation), impone agli operatori di adottare un sistema di due diligence che deve essere documentato prima di ogni immissione o esportazione. Questo sistema è articolato in tre fasi distinte e ha lo scopo di assicurare che il prodotto non provenga da terreni deforestati dopo il 1° gennaio 2021 e che sia stato ottenuto nel pieno rispetto della legislazione ambientale, sociale e forestale del Paese di origine.
FASE 1- Raccolta delle informazioni (art. 9 del Reg. UE 2023/1115)
La prima fase richiede che l’operatore disponga di dati completi sul prodotto, sulla sua composizione e sulla provenienza. Devono essere identificati la materia prima utilizzata, la quantità, la specie biologica (quando applicabile), il Paese e l’area di produzione, nonché la geolocalizzazione delle parcelle di origine.
FASE 2 – Valutazione del rischio (art. 10 del Reg. UE 2023/1115)
La seconda fase, quella di valutazione del rischio, comporta l’analisi di tali informazioni alla luce di una serie di criteri oggettivi previsti dal regolamento, come il livello di rischio del Paese o della regione d’origine, la frequenza di fenomeni di deforestazione, la presenza di sanzioni internazionali, la complessità della catena di fornitura e l’affidabilità di eventuali certificazioni o audit indipendenti.
FASE 3 – Attenuazione del rischio (art. 11 del Reg. UE 2023/1115)
Se dalla valutazione emerge che il rischio non può essere considerato trascurabile, l’operatore è obbligato ad adottare misure di mitigazione adeguate e proporzionate. Tali misure possono includere ulteriori verifiche documentali, l’acquisizione di informazioni supplementari dai fornitori, audit di terze parti o controlli in loco. Solo quando il rischio residuo diventa trascurabile il prodotto può essere immesso o esportato legalmente.
Completato il processo di due diligence, l’operatore deve compilare una Dichiarazione di Diligenza (DDS) attraverso il sistema informativo europeo messo a disposizione. La dichiarazione, che sintetizza le informazioni raccolte e la valutazione svolta, costituisce la prova della conformità ai requisiti EUDR e deve essere presentata prima della commercializzazione o dell’esportazione del prodotto. Ogni DDS viene contraddistinta da un numero univoco che dovrà essere riportato nelle dichiarazioni doganali o, per le operazioni intra-UE, messo a disposizione dei soggetti a valle della filiera.
L’EUDR introduce un sistema sanzionatorio particolarmente severo. Gli Stati membri dovranno prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che potranno includere multe fino ad almeno il quattro per cento del fatturato annuo realizzato nell’Unione, la confisca dei prodotti e dei ricavi ottenuti, nonché l’esclusione da appalti e finanziamenti pubblici.
Per le imprese europee, l’attuazione della normativa richiederà un profondo adeguamento organizzativo e gestionale. Sarà necessario mappare l’intera catena di fornitura, aggiornare i contratti con clausole di conformità EUDR, predisporre sistemi digitali per la gestione delle DDS e assicurare la formazione del personale coinvolto nei processi di acquisto, importazione, logistica ed esportazione.
La nuova regolamentazione segna un cambiamento strutturale nel modo in cui le aziende devono gestire la sostenibilità delle proprie catene di approvvigionamento. Non si tratta più di un impegno volontario, ma di un obbligo legale vincolante, che richiede prove verificabili e georeferenziate dell’origine sostenibile delle materie prime utilizzate. L’EUDR impone un salto di qualità nella trasparenza dei processi produttivi e commerciali, spingendo le imprese verso modelli di business più responsabili e tracciabili.
Vuoi conoscere gli obblighi di un’altra figura prevista dal Regolamento? Vedi l’articolo “Regolamento EUDR – Obblighi del commerciante”.
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