La due diligence sulle materie prime a rischio deforestazione è entrata nella gestione ordinaria di molte filiere agroalimentari e manifatturiere, e il primo passaggio di ogni progetto di adeguamento consiste nel capire quali prodotti aziendali siano effettivamente coinvolti. Quel passaggio va rifatto, perché l’elenco dei prodotti EUDR è cambiato. Il regolamento delegato (UE) 2026/2102 riscrive l’allegato I del regolamento europeo sulla deforestazione e ridisegna il perimetro merceologico a pochi mesi dall’avvio degli obblighi. Escono dall’elenco le pelli greggi e il cuoio conciato di bovini delle voci 4101, 4104 e 4107, mentre entra il caffè solubile con obbligo dal 30 dicembre 2027.
L’atto che riscrive l’allegato I
Il regolamento delegato porta la data del 13 luglio 2026 ed è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 settembre 2026, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Interviene sul regolamento (UE) 2023/1115, che vieta di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione, o di esportare, le materie prime e i prodotti interessati, a meno che non siano a deforestazione zero, prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione e coperti da una dichiarazione di due diligence o da una dichiarazione semplificata.
Le sette materie prime di riferimento restano quelle di partenza, cioè bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. A cambiare è l’elenco dei prodotti derivati che ricadono nell’obbligo, che l’allegato I individua attraverso i codici della nomenclatura combinata, la classificazione doganale usata in tutta l’Unione.
I prodotti che entrano nel perimetro
Tra le novità figura un derivato del caffè. Entrano nell’allegato gli estratti, le essenze e i concentrati di caffè classificati alla voce 2101 11 00, cioè quello che il mercato chiama caffè solubile. Fino all’entrata in vigore del regolamento delegato, il 18 settembre 2026, il solubile restava fuori perimetro, e il regolamento delegato motiva l’inserimento con il rischio che fosse immesso sul mercato senza rispettare la disciplina.
Entrano inoltre le lingue bovine congelate, classificate alla voce 0206 21 00, e una serie di derivati oleochimici dell’olio di palma, tra cui alcoli grassi, acidi grassi e saponi. Per i prodotti di nuovo inserimento indicati nell’allegato l’obbligo decorre dal 30 dicembre 2027, un anno dopo il termine generale del 30 dicembre 2026 previsto per i prodotti già presenti nell’allegato.
I prodotti che ne escono
Il movimento opposto riguarda soprattutto il comparto conciario e quello della gomma. Escono dall’allegato le pelli greggi e il cuoio conciato di bovini, classificati alle voci 4101, 4104 e 4107, insieme ai nastri trasportatori e alle cinghie di trasmissione della voce 4010 e ad altri lavori di gomma della voce 4016.
Per i pneumatici il perimetro si restringe anziché scomparire, perché la voce 4012 90 30 resta soggetta all’obbligo limitatamente ai battistrada. Sulla soia la voce è limitata alla sottovoce 1201 90 00, e le fave destinate alla semina non rientrano più nella disciplina. Chi importa o commercializza questi prodotti e aveva avviato la costruzione del sistema di due diligence può fermarsi, verificando però che nessun’altra voce della propria gamma resti coinvolta.
La notazione ex cambia il metodo di verifica
Sul piano tecnico l’atto estende in modo sistematico la notazione ex davanti ai codici doganali, in particolare sulle voci del legno. Quando un codice è preceduto da quella notazione, non tutti i prodotti classificabili in quella voce ricadono nell’obbligo, ma soltanto quelli che rispondono alla descrizione riportata accanto al codice.
La conseguenza è un cambio di metodo. La notazione era già presente su alcune voci, ma con la sua estensione il solo confronto tra il codice doganale del prodotto e l’elenco dell’allegato non basta più per un numero più ampio di voci. Adesso servono tre elementi insieme, cioè il codice doganale, la descrizione merceologica del prodotto e la materia prima da cui deriva. Un prodotto classificato in una voce presente nell’elenco può risultare escluso, ed è opportuno che la verifica si concluda con un esito documentato per ciascun codice trattato dall’impresa.
Le date da tenere separate
Il nuovo elenco non sposta il calendario generale del regolamento sulla deforestazione, che resta quello fissato dal regolamento (UE) 2025/2650. Per i prodotti già presenti nell’allegato I gli obblighi si applicano dal 30 dicembre 2026 e, per gli operatori che sono persone fisiche o micro e piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024, dal 30 giugno 2027, salvo che per i prodotti di legno già soggetti alla precedente disciplina europea sul legname.
Per i prodotti inseriti dal regolamento delegato vale invece il 30 dicembre 2027. Un’impresa che tratti sia prodotti già inclusi sia prodotti di nuova introduzione si trova quindi con due scadenze diverse sulla stessa gamma, e il sistema di due diligence può essere costruito una sola volta e attivato in due momenti distinti.
Che cosa comporta sbagliare il perimetro
Immettere sul mercato europeo un prodotto soggetto all’obbligo senza la dichiarazione di due diligence o, dove ammessa, la dichiarazione semplificata espone alle sanzioni che gli Stati membri stabiliscono secondo i criteri del regolamento (UE) 2023/1115. La sanzione pecuniaria è commisurata al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti coinvolti e, per le persone giuridiche, il suo importo massimo deve essere pari almeno al quattro per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’Unione nell’esercizio precedente.
Accanto alla sanzione pecuniaria operano misure che incidono sull’attività. Tra queste figurano la confisca dei prodotti non conformi e dei proventi dell’operazione, l’esclusione fino a dodici mesi dagli appalti e dai finanziamenti pubblici e, nei casi gravi o ripetuti, il divieto temporaneo di immettere sul mercato, mettere a disposizione o esportare le materie prime e i prodotti interessati. Un errore di mappatura, quindi, non produce soltanto un’irregolarità documentale.
La mappatura va rifatta prima di dicembre
Mancano meno di tre mesi al primo termine del 30 dicembre 2026 e la revisione dell’allegato può arrivare quando l’analisi della gamma aziendale è già stata completata. Il lavoro da rifare riguarda l’elenco dei codici doganali movimentati, il confronto con il nuovo allegato e l’aggiornamento delle richieste di informazioni ai fornitori, che nei contratti di filiera possono essere agganciate a un elenco di prodotti ormai superato.
Chi si accorge ora di essere uscito dal perimetro recupera risorse da destinare altrove, chi vi entra ha tempo fino al 30 dicembre 2027 per organizzarsi, ma in entrambi i casi la decisione va presa sulla base di una verifica documentata e non di una lettura sommaria. Affianchiamo le imprese nella mappatura dei prodotti soggetti al regolamento, nella raccolta delle informazioni lungo la catena di fornitura e nella predisposizione del sistema di due diligence, integrandolo con gli altri presidi ambientali già presenti in azienda.
