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Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno
Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno

data

04/08/2026

CATEGORIA

Ambiente | Sicurezza
Con la voce 77 dell'allegato XVII del REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1464, dal 6 agosto 2026 non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli che superano 0,062 mg/m³ di formaldeide per mobili e articoli a base di legno e 0,080 mg/m³ per gli altri articoli. Per i veicoli stradali il termine è il 6 agosto 2027.
ALLEGATI
Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione
D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 (sanzioni REACH)

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Compliance Analysis

In uno scenario in cui la qualità dell’aria negli ambienti chiusi e la trasparenza sulla composizione dei prodotti diventano fattori strutturali di accesso al mercato europeo, la restrizione sulle emissioni di formaldeide rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione della disciplina sulle sostanze chimiche. Per il settore del legno e dell’arredo, per i produttori di pannelli e per chi importa articoli finiti, il 6 agosto 2026 è una data operativa e non un orizzonte lontano.

 

La voce 77 dell’allegato XVII del REACH

Il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 modifica l’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 17 luglio 2023 ed è entrato in vigore il 6 agosto 2023, introducendo nell’allegato XVII la nuova voce 77 e la nuova appendice 14, che definisce le condizioni della camera di prova.

La formaldeide, numero CAS 50-00-0 e numero CE 200-001-8, può essere rilasciata nell’aria degli ambienti chiusi da materiali e articoli di uso corrente. La restrizione non vieta la sostanza: fissa un limite alla concentrazione che gli articoli possono rilasciare. È una scelta regolatoria che sposta il controllo dalla composizione dichiarata al comportamento reale del prodotto finito, con conseguenze dirette sul modo in cui l’impresa documenta la propria conformità.

 

I due valori limite e le condizioni di misura

La voce 77 fissa soglie distinte. Per i mobili e gli articoli a base di legno la concentrazione di formaldeide rilasciata non può superare 0,062 mg/m³. Per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno il limite è 0,080 mg/m³. Per i veicoli stradali la concentrazione di formaldeide all’interno del veicolo non può superare 0,062 mg/m³.

Questi valori non sono immediatamente confrontabili con le classi di emissione comunemente usate nella filiera, perché sono ancorati a condizioni di prova precise. L’appendice 14 stabilisce una temperatura di 23 gradi centigradi con tolleranza di 0,5, un’umidità relativa del 45 per cento con tolleranza di 3 punti, un fattore di carico di 1 m²/m³, un tasso di ricambio d’aria pari a un volume all’ora e una durata massima della prova di 28 giorni, con riferimento alla concentrazione allo stato stazionario e misurazioni almeno due volte al giorno. Per i veicoli stradali la misura avviene in modalità ambiente secondo le norme ISO 12219-1 o ISO 12219-10. Sono ammessi metodi alternativi soltanto in presenza di una correlazione scientificamente valida con i risultati ottenuti alle condizioni di riferimento.

Il regolamento non prevede una certificazione obbligatoria né un marchio. La conformità si dimostra con prove di emissione condotte sul prodotto finito immesso sul mercato, e una dichiarazione del fornitore riferita al solo semilavorato non costituisce di per sé prova della conformità dell’articolo finale.

 

Quando scattano i nuovi limiti e che cosa accade alle scorte

La restrizione si applica agli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026 e ai veicoli stradali immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2027. Il differimento più ampio riconosciuto al comparto automobilistico è motivato dai tempi lunghi di sviluppo dei veicoli, dalla complessità delle catene di fornitura e dal tempo necessario a rendere operativo il metodo analitico per autocarri e autobus.

Il punto che merita più attenzione è il fatto generatore del divieto. La voce 77 àncora la restrizione all’immissione sul mercato e non alla data di fabbricazione, e non contiene alcuna clausola transitoria per lo smaltimento delle scorte. Un pannello o un mobile prodotto prima del 6 agosto 2026 ma offerto o messo a disposizione di terzi dopo quella data ricade quindi nella restrizione. Poiché l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 considera immissione sul mercato anche l’importazione, l’obbligo investe fabbricanti, importatori e chiunque metta il prodotto a disposizione di terzi, ciascuno per l’atto che compie.

 

Quali articoli restano fuori dalla restrizione

La voce 77 elenca in modo tassativo i casi in cui il limite non opera. Le esclusioni previste per gli articoli riguardano:

  • gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che la rilasciano sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti;
  • gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
  • gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore, che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
  • gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, salvo che il rilascio comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
  • gli articoli soggetti alla restrizione della voce 72 dell’allegato XVII;
  • i biocidi, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione individuale e i materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari, disciplinati dai rispettivi regolamenti europei;
  • gli articoli usati.

Vale la pena segnalare che i giocattoli non compaiono fra le esclusioni e che il testo non definisce la nozione di articoli a base di legno. Per i prodotti compositi, in cui il legno convive con tessili, schiume o rivestimenti, l’attribuzione al limite di 0,062 oppure a quello di 0,080 mg/m³ richiede una valutazione caso per caso, che è opportuno mettere per iscritto.

 

Le sanzioni previste in Italia per la violazione delle restrizioni REACH

Sul piano nazionale la disciplina sanzionatoria è contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 24 settembre 2009. L’articolo 16 punisce il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o l’utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo in modo non conforme alle condizioni di restrizione previste dall’allegato XVII, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Si tratta di una sanzione penale e non amministrativa, con le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità delle persone fisiche coinvolte.

 

Come arrivare preparati alla scadenza

Il tempo utile è breve e la variabile critica è la catena di fornitura. Le imprese che stanno gestendo bene il passaggio hanno lavorato su tre fronti. Hanno anzitutto censito il portafoglio prodotti, distinguendo ciò che rientra nella restrizione da ciò che ne è escluso, con motivazione scritta per ogni esclusione invocata. Hanno poi richiesto ai fornitori evidenze di prova riferite alle condizioni dell’appendice 14, in sostituzione delle generiche dichiarazioni di classe di emissione. Hanno infine verificato la giacenza di magazzino, perché lo stock non venduto al 6 agosto 2026 è il primo elemento di rischio.

Il valore di questo lavoro non si esaurisce nell’adempimento. Una filiera che sa documentare le emissioni dei propri prodotti dispone di un argomento commerciale solido verso i grandi committenti europei, che stanno inserendo requisiti di qualità dell’aria interna nei propri capitolati.

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