L’amianto non è un capitolo chiuso con il divieto di impiego. È un materiale che resta installato in una parte consistente del patrimonio edilizio e impiantistico italiano e che torna a essere pericoloso ogni volta che qualcuno interviene su una copertura, su una tubazione o su un impianto costruito prima del divieto. La disciplina europea è stata riscritta proprio per questo e l’ordinamento italiano si è adeguato con un decreto che abbassa di dieci volte la concentrazione di fibre ammessa nei luoghi di lavoro.
Chi è interessato dalle nuove regole e chi no
La disciplina sull’amianto contenuta nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda tutte le attività lavorative che possono comportare un’esposizione dei lavoratori. Sotto questa formula stanno però due situazioni molto diverse, che vengono spesso confuse e che portano a conclusioni opposte.
La prima riguarda le imprese che l’amianto lo rimuovono, lo incapsulano o lo confinano per mestiere, quindi imprese di bonifica, di demolizione, di manutenzione di coperture e di impianti. Per queste il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 incide direttamente sul modo di lavorare, perché tocca la misurazione dell’esposizione, la notifica dei lavori all’organo di vigilanza, il piano di lavoro e la protezione delle vie respiratorie.
La seconda riguarda le imprese che l’amianto se lo trovano in casa, cioè quelle che occupano capannoni con coperture in cemento amianto, canne fumarie, coibentazioni di tubazioni, guarnizioni o pavimentazioni in vinil amianto. Finché il materiale resta integro e nessuno lo tocca non si apre un cantiere di bonifica. La disciplina scatta nel momento in cui si programma un intervento, anche di sola manutenzione, perché prima di iniziare i lavori occorre accertare la presenza di materiali contenenti amianto negli edifici e negli impianti su cui si interviene. Chi non ha una mappatura aggiornata dei propri manufatti se ne accorge esattamente quando il lavoro dovrebbe partire, e il cantiere si ferma prima di aprire.
Dal valore limite di 0,1 a quello di 0,01 fibre per centimetro cubo
Fino al 23 gennaio 2026 il valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione massima di fibre aerodisperse che un lavoratore può respirare, era fissato in 0,1 fibre per centimetro cubo come media ponderata su otto ore di lavoro. Dal 24 gennaio 2026, data di entrata in vigore del decreto, il valore è 0,01 fibre per centimetro cubo, sempre come media ponderata su otto ore. La soglia si è abbassata di dieci volte in un solo passaggio, senza scaglioni intermedi, quindi non esiste un valore di transizione da rispettare prima di arrivare a quello nuovo.
Il regime transitorio previsto dal decreto non riguarda la cifra, ma il modo di misurarla. Fino al 20 dicembre 2029 la misura resta ammessa in microscopia ottica in contrasto di fase, la tecnica usata finora dai laboratori, che conta le fibre visibili al microscopio ottico. Dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatoria la microscopia elettronica a scansione o un metodo almeno equivalente, che rileva anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, oggi semplicemente invisibili. Il valore limite resta 0,01 fibre per centimetro cubo, ma l’insieme di ciò che viene conteggiato si allarga, e questo rende il controllo più severo senza che il numero cambi.
Cosa cambia negli obblighi rispetto al regime precedente
Il confronto tra i due regimi non si esaurisce nella soglia. L’intervento riscrive il capo del Testo Unico dedicato all’amianto e sposta nel merito diversi adempimenti, con effetti che si vedono in cantiere e in azienda.
- La notifica all’organo di vigilanza, prima legata soprattutto ai lavori di demolizione e rimozione, è estesa alle attività che possono comportare esposizione e può essere trasmessa per via telematica.
- La documentazione relativa ai lavoratori impiegati va conservata per quaranta anni.
- La rimozione del materiale diventa la soluzione da preferire rispetto all’incapsulamento e al confinamento.
- La formazione va calibrata sulle mansioni effettivamente svolte e comprende la scelta, i limiti e l’uso corretto dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, oltre alle tecnologie che limitano la dispersione delle fibre nelle demolizioni.
- La sorveglianza sanitaria, cioè il controllo medico dei lavoratori esposti affidato al medico competente, comprende anche la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre a quella preventiva e a quella periodica ad almeno ogni tre anni.
Cambia di conseguenza anche il rapporto con i laboratori che eseguono i campionamenti, perché la misura deve ora apprezzare valori dieci volte più bassi di quelli richiesti fino al 2025. Un rapporto di prova che attesta la conformità a 0,1 fibre per centimetro cubo non dimostra più nulla, e al laboratorio va chiesta conferma scritta che il metodo impiegato abbia un limite di quantificazione compatibile con la nuova soglia. Se la conferma non arriva, il laboratorio va sostituito prima del campionamento successivo.
Che cosa comporta il superamento della soglia
Il superamento del valore limite impone la sospensione immediata dei lavori nell’area interessata. L’attività può riprendere soltanto dopo che le cause sono state individuate, che le misure di protezione sono state adeguate e che una nuova misurazione ha riportato la concentrazione sotto la soglia. Non è quindi un’irregolarità che si sistema con calma a lavori conclusi, ma un fermo che si traduce in giornate di cantiere perse e in penali contrattuali.
L’apparato sanzionatorio del capo dedicato all’amianto è stato aggiornato dallo stesso decreto e resta in capo al datore di lavoro, che risponde della valutazione del rischio, della notifica, del piano di lavoro e della sorveglianza sanitaria. Le violazioni in questa materia sono presidiate da sanzioni penali, non da semplici sanzioni amministrative.
Le linee guida europee diffuse dall’Ispettorato il 4 agosto 2026
Il 4 agosto 2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato diffusione alle linee guida della Commissione europea sulla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti all’amianto. Il documento è stato elaborato dalla direzione generale competente in materia di occupazione con il contributo tripartito delle parti sociali, raccoglie oltre cinquanta fotografie di interventi reali e oltre quaranta casi di studio provenienti dagli Stati membri, ed è disponibile soltanto in lingua inglese.
Il testo dichiara espressamente di non essere vincolante e di non voler interpretare la normativa europea, e serve a mostrare come la gestione del rischio viene organizzata nella pratica. Le sezioni generali coprono la valutazione del rischio, l’identificazione dei materiali, il monitoraggio dell’aria, le misure di controllo, la formazione, la sorveglianza sanitaria e la gestione dei rifiuti, mentre le sezioni finali sono dedicate agli edifici, ai mezzi di trasporto, alle attività estrattive, alle opere di ingegneria civile e ai servizi di emergenza.
I numeri che spiegano perché la soglia è stata abbassata
La dimensione del fenomeno è documentata dal Registro nazionale dei mesoteliomi gestito da INAIL. L’ottavo rapporto rileva 37.003 casi di mesotelioma diagnosticati tra il 1993 e il 2021, con una modalità di esposizione definita per 29.020 soggetti. Di questi il 68,9 per cento presenta un’esposizione di natura professionale, e l’edilizia è il settore più rappresentato con il 16,5 per cento della casistica.
È un dato che fotografa esposizioni avvenute decenni fa, perché la malattia si manifesta a grande distanza di tempo dal contatto con le fibre. Proprio per questo la soglia fissata oggi è la variabile che determina i casi di domani, ed è la ragione per cui il legislatore europeo ha scelto un abbassamento così netto invece di una riduzione graduale.
Dalla bonifica occasionale alla gestione programmata
L’abbassamento della soglia sposta il baricentro dall’intervento straordinario alla conoscenza continua del patrimonio aziendale. Le imprese che dispongono di una mappatura aggiornata dei materiali, di misurazioni compatibili con il nuovo limite e di un programma di controllo pluriennale affrontano gli interventi come attività pianificate, con tempi decisi da loro e non dall’organo di vigilanza. Affianchiamo le imprese nella valutazione del rischio amianto, nella redazione dei piani di lavoro e nella gestione della sorveglianza sanitaria, per trasformare un obbligo di legge in un presidio stabile sulla salute delle persone e sulla continuità dell’attività.
