OT23 2027: sconto INAIL fino al 28% con la ISO 45001
OT23 2027: sconto INAIL fino al 28% con la ISO 45001

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07/09/2026

CATEGORIA

Certificazioni | Sicurezza
Il 24 luglio 2026 INAIL ha pubblicato il modello OT23 per il 2027, che valuta gli interventi di miglioramento realizzati nel 2026. Il sistema di gestione certificato UNI ISO 45001 è classificato come intervento di tipo A e soddisfa il requisito di ammissione senza altri interventi, con domanda da presentare entro il 1° marzo 2027.
ALLEGATI
Modello OT23 2027
Guida alla compilazione del modello OT23 2027
Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione

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Certificazioni
Sicurezza sul Lavoro

Il premio assicurativo INAIL è una voce di costo che l’impresa subisce, salvo intervenire sulle condizioni che lo determinano. Il meccanismo che consente di ridurlo esiste da anni ed è legato a ciò che l’azienda fa in materia di prevenzione oltre quanto la legge già impone. Riguarda le aziende titolari di una posizione assicurativa INAIL con lavoratori dipendenti, la finestra per il 2027 è ora aperta e il documento di riferimento è stato appena aggiornato.

Che cosa ha pubblicato INAIL il 24 luglio 2026

INAIL ha reso disponibile il modello OT23 per l’anno 2027, cioè il modulo con cui si chiede la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. È l’oscillazione del tasso riconosciuta alle imprese che intervengono sulla salute e sicurezza andando oltre gli obblighi di legge, e incide direttamente sul premio che l’azienda versa. La versione pubblicata porta la data del 17 luglio 2026 e si accompagna a una guida alla compilazione e a un allegato dedicato alla segnalazione dei mancati infortuni. Il modello si articola in sei sezioni per un totale di sessantacinque voci, trentacinque classificate come interventi di tipo A e trenta come interventi di tipo B.

Gli interventi valutati sono quelli realizzati nel 2026 e la domanda va presentata per via telematica attraverso il servizio online di INAIL. La riduzione, una volta riconosciuta, opera sul premio di regolazione dovuto per l’anno di presentazione e viene applicata in sede di autoliquidazione, cioè nel conguaglio annuale con cui l’azienda calcola quanto deve. Nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione il tasso compare già ridotto. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto arriva via PEC entro centoventi giorni dalla scadenza del termine.

Sul termine conviene essere precisi, perché la data che circola quest’anno non coincide con quella ordinaria. La guida INAIL fissa la scadenza al 28 febbraio, il 29 negli anni bisestili. Nel 2027 il 28 febbraio cade di domenica, quindi il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo ed è lunedì 1° marzo 2027. È la regola generale che vale ogni volta che la scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, e non concede tempo aggiuntivo rispetto al calendario ordinario.

Come si ottiene la riduzione, senza più il conteggio dei punti

Il criterio di ammissione è più lineare di quanto molti ricordino. La guida alla compilazione stabilisce che per fruire della riduzione l’azienda deve aver realizzato un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B, dove la lettera indica la valenza prevenzionale attribuita alla misura e non un ordine di difficoltà. Il conteggio a punteggio, che molte imprese associano ancora all’OT23 e che richiedeva di arrivare a cento punti, non è più il criterio in uso, e non è una novità di quest’anno perché valeva già nel modello dell’edizione precedente.

Prima ancora degli interventi contano i requisiti di accesso, che riguardano la posizione dell’azienda e non le opere realizzate. Il datore di lavoro deve essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi alla data di presentazione della domanda, compresi i premi di autoliquidazione dell’anno in corso, e la verifica passa dal DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Deve inoltre rispettare le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, condizione che INAIL riscontra presso gli organi di vigilanza. In assenza di uno dei due presupposti la domanda non viene accolta, quali che siano gli interventi realizzati, e il premio resta dovuto per intero.

Le differenze rispetto al modello 2026

Il modello introduce due voci nuove. La prima, siglata F-10 e classificata di tipo A, riguarda l’installazione di elementi strutturali e di sistemi per l’evacuazione dei fumi in caso di incendio. La seconda, siglata D-5 e di tipo B, premia la formazione di tutti i lavoratori come addetti al servizio di gestione delle emergenze e alla lotta antincendio, oppure come addetti al primo soccorso o alla rianimazione cardiopolmonare. Entrambe sono contrassegnate come interventi pluriennali, cioè utilizzabili in più domande annuali consecutive a fronte dello stesso investimento.

Due voci sono state riformulate nel merito. Quella sulla prevenzione delle patologie professionali, la C-5.1, allarga l’oggetto dell’accordo sanitario alla prevenzione dei disturbi respiratori del sonno e delle patologie che comportano deterioramento delle funzioni cognitive, accanto alle malattie cardiovascolari e ai tumori già previsti. Quella sulle molestie e sulle violenze nei luoghi di lavoro, la D-2, è stata riscritta come insieme strutturato di misure di contrasto attivo, imperniato sulle procedure di segnalazione e sulla tutela di chi segnala. È stata invece eliminata la voce sulla sostituzione dei trattori agricoli e forestali.

Restano fermi il criterio di ammissione, l’articolazione in sei sezioni e l’impianto della documentazione probante, che il modello continua a richiedere completa e verificabile per ciascuna voce selezionata. La classificazione delle voci tra tipo A e tipo B resta invariata. La documentazione richiesta per ciascuna voce si legge sul testo del modello e sulla guida alla compilazione pubblicati da INAIL.

La voce E-1 e il peso della certificazione ISO 45001

Nella sezione E del modello, dedicata alla gestione della salute e sicurezza, la prima voce, siglata E-1, riguarda l’azienda che ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la norma UNI ISO 45001. È classificata come intervento di tipo A, quindi soddisfa il requisito di ammissione senza che occorra aggiungere altri interventi. L’intera sezione E è composta da undici voci, tutte di tipo A.

La certificazione deve essere rilasciata da un organismo accreditato per lo specifico settore di attività dell’azienda, presso enti di accreditamento aderenti agli accordi internazionali di mutuo riconoscimento noti come EA/MLA e IAF/MLA, gli accordi che rendono equivalenti le certificazioni emesse nei diversi Paesi. In Italia l’ente di accreditamento è Accredia. Il certificato deve essere datato nel 2026 oppure, se rilasciato in anni precedenti, risultare in corso di validità per l’intero 2026, e un certificato con scadenza anteriore al 31 dicembre 2026 non è valido. La validità si mantiene con gli audit di sorveglianza periodici dell’organismo, che restano quindi un passaggio rilevante anche ai fini della domanda.

Sono tre i punti su cui una domanda può cadere pur in presenza di un certificato, la data di scadenza collocata durante il 2026, l’accreditamento assente o riferito a un settore diverso da quello effettivamente esercitato, e il perimetro della certificazione che non copre le unità produttive per le quali si chiede la riduzione. La verifica ha un esito netto. Se il certificato supera i tre controlli, la domanda si presenta indicando la sola voce E-1 e allegando il certificato in corso di validità. Se ne fallisce anche uno solo, la voce E-1 non è utilizzabile e il requisito va costruito con un altro intervento di tipo A oppure con due interventi di tipo B.

Quanto vale la riduzione

La misura della riduzione non è unica e dipende dalla dimensione della posizione assicurativa territoriale, la PAT, cioè la posizione con cui l’azienda è iscritta a INAIL per una determinata attività e sede. Il parametro è il numero di lavoratori-anno del triennio precedente, l’unità che riporta le giornate effettivamente lavorate a lavoratori equivalenti a tempo pieno, così che il part time e i rapporti brevi pesino in proporzione. Il decreto interministeriale 27 febbraio 2019 fissa gli scaglioni.

  • 28% per le posizioni fino a 10 lavoratori-anno.
  • 18% da 10,01 a 50 lavoratori-anno.
  • 10% da 50,01 a 200 lavoratori-anno.
  • 5% oltre 200 lavoratori-anno.

Le percentuali indicate riguardano le posizioni oltre il primo biennio di attività. Nei primi due anni dall’inizio dell’attività della PAT la riduzione è invece applicata nella misura fissa dell’8%, e si chiede con lo stesso modello OT23. Lo schema premia in proporzione le realtà più piccole, dove il beneficio percentuale è quasi sei volte quello riconosciuto alle imprese sopra i duecento lavoratori-anno.

Le alternative per chi non ha la certificazione

La sezione E offre altre dieci strade, tutte classificate di tipo A e quindi capaci ciascuna di soddisfare il requisito senza aggiunte. Sono valorizzati il sistema di gestione conforme alla norma UNI 10617 per le industrie a rischio di incidente rilevante, i sistemi conformi alle linee di indirizzo definite negli accordi tra INAIL e parti sociali, il modello di organizzazione e gestione previsto dal decreto legislativo 81/2008 anche nella versione asseverata, i sistemi di responsabilità sociale conformi alla UNI EN ISO 26000 e la certificazione SA 8000, la buona prassi validata dalla Commissione consultiva permanente, la partecipazione al premio Imprese per la sicurezza, l’adesione al programma Responsible Care e il sistema di rilevazione dei mancati infortuni, per il quale il modello prevede un allegato dedicato.

Chi non dispone di nessuno di questi presidi raggiunge comunque il risultato combinando due interventi di tipo B, distribuiti tra formazione, gestione del rischio stradale, prevenzione delle malattie professionali e dispositivi di protezione individuale. Anche qui la ricognizione ha due soli esiti. O l’azienda individua tra le attività del 2026 almeno un intervento di tipo A oppure due di tipo B con documentazione a supporto, e allora la domanda si presenta entro il 1° marzo 2027, oppure non li individua, e in quel caso la leva si sposta all’edizione successiva, programmando nel 2027 gli interventi che sosterranno la domanda del 2028.

Un beneficio che si rinnova ogni anno

Il dato di scala aiuta a inquadrare la misura. Secondo la comunicazione INAIL del 24 luglio 2026, nel 2025 hanno beneficiato della riduzione 30.841 aziende, per un risparmio complessivo di oltre 211 milioni di euro. È un ordine di grandezza che rende la domanda OT23 una delle poche occasioni in cui un investimento in prevenzione produce un ritorno finanziario immediato e misurabile.

Va tenuto presente che la riduzione non è automatica e non si trascina negli anni successivi. Opera solo per l’anno in cui la domanda è stata presentata, quindi l’azienda certificata che mantiene il sistema di gestione deve ripresentare la richiesta ogni anno per continuare a beneficiarne.

Dalla certificazione al ritorno economico

La norma UNI ISO 45001 viene spesso valutata soltanto come requisito richiesto dal mercato o dai committenti. La riduzione del tasso medio di tariffa ne restituisce anche la dimensione economica interna, perché trasforma un sistema di gestione già in esercizio in una leva che incide direttamente sul costo del lavoro assicurato. Affianchiamo le imprese nel percorso di certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza, nella verifica preliminare dei requisiti della domanda e nella predisposizione della documentazione probante, e curiamo la trasmissione telematica del modello per conto dell’azienda entro il termine.

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