Le ondate di calore sono ormai un fenomeno ricorrente e non più eccezionale, e la protezione dei lavoratori dallo stress termico si conferma una variabile strutturale della gestione della sicurezza aziendale. La Regione Toscana interviene ancora una volta con un provvedimento stagionale dedicato, fissando limiti puntuali al lavoro all’aperto nelle ore più calde della giornata.
Il provvedimento non introduce soltanto un divieto stagionale. Richiama le imprese a governare in modo strutturato un rischio che il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare in ogni periodo dell’anno.
Come funziona la classificazione del rischio e dove verificarla
L’ordinanza, in vigore dal 28 maggio al 31 agosto 2026, individua le giornate soggette al divieto attraverso la classificazione ufficiale del rischio da stress da calore, articolata sui livelli basso, moderato e alto: lo stop scatta soltanto quando il livello previsto per la giornata è alto, su tutto il territorio regionale. La classificazione aggiornata quotidianamente è consultabile sul portale Worklimate, il servizio di previsione del rischio da calore per i lavoratori gestito dal Consorzio LaMMA, l’ente meteorologico ufficiale della Regione Toscana, in collaborazione con INAIL e CNR-IBE.
I settori interessati sono quelli in cui l’attività si svolge prevalentemente all’aperto e sotto esposizione diretta al sole: l’agricoltura e il florovivaismo, i cantieri edili all’aperto e le cave. Il riferimento tecnico è alle linee di indirizzo regionali per la protezione dei lavoratori dagli effetti del calore, adottate con delibera di Giunta regionale n. 806 del 16 giugno 2025.
Lo stress termico è un rischio da valutare nel DVR
Il divieto regionale si inserisce in un obbligo più ampio e permanente. L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compresi quelli legati alle condizioni microclimatiche e all’esposizione a temperature elevate. Il caldo, quando può determinare un pericolo per la salute, va quindi analizzato nel Documento di Valutazione dei Rischi con misure di prevenzione specifiche.
A questo si aggiunge il principio generale dell’articolo 2087 del Codice civile, che chiede all’imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. L’ordinanza regionale non introduce quindi un obbligo nuovo, ma rende più stringente, nei mesi estivi, una valutazione che il datore di lavoro deve comunque svolgere durante tutto l’anno.
Le misure di prevenzione a carico del datore di lavoro
Le linee di indirizzo regionali indicano le misure organizzative che accompagnano il divieto orario:
- rendere sempre disponibili acqua e aree ombreggiate per le pause;
- favorire l’acclimatazione graduale dei lavoratori, in particolare dei neoassunti e dei lavoratori stagionali;
- riorganizzare i turni concentrando le attività più gravose nelle fasce più fresche della giornata;
- curare la scelta degli indumenti da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale;
- formare e informare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da colpo di calore.
Il ruolo del preposto nella gestione delle giornate critiche
La gestione del rischio caldo coinvolge anche la catena della sicurezza aziendale. Tra i compiti del preposto, definiti dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, rientra l’interruzione dell’attività in caso di pericolo grave e immediato, con l’allontanamento dei lavoratori dalla zona a rischio. Nelle giornate classificate a rischio elevato questa funzione di presidio diventa decisiva per tradurre la valutazione dei rischi in comportamenti concreti sul luogo di lavoro.
Anticipare la gestione del caldo protegge salute e produttivitÃ
Programmare per tempo la gestione del rischio termico consente di conciliare la tutela della salute con la continuità dell’attività . Una pianificazione dei turni, una valutazione aggiornata e una organizzazione del lavoro coerente con le previsioni meteo riducono il rischio di infortuni e di fermi improvvisi, trasformando un vincolo stagionale in un elemento di efficienza operativa. Dove le sospensioni sono inevitabili, gli strumenti di integrazione salariale previsti per gli eventi climatici possono attenuare l’impatto economico sull’impresa.
Affianchiamo le imprese nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, nella definizione delle misure di prevenzione contro lo stress termico e nella formazione di preposti e lavoratori, integrando la consulenza in materia di sicurezza con il contributo della medicina del lavoro.


