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Certificato medico di infortunio INAIL: dal 13 maggio nuova procedura telematica
Certificato medico di infortunio INAIL: dal 13 maggio nuova procedura telematica

data

20/05/2026
CATEGORIA
Sicurezza

Data

20/05/2026

Categoria

Dal 13 maggio 2026 è operativa la nuova versione del servizio telematico INAIL per la compilazione e la trasmissione dei certificati medici di infortunio. La revisione, comunicata con Circolare INAIL n. 23 dell'11 maggio 2026, introduce una serie di semplificazioni operative che riguardano direttamente medici, strutture sanitarie e, per alcuni aspetti, i datori di lavoro nella gestione del rientro del lavoratore infortunato.

Dal 13 maggio 2026 è operativa la nuova versione del servizio telematico INAIL per la compilazione e la trasmissione dei certificati medici di infortunio.

 

Cos’è il certificato medico di infortunio

Il certificato medico di infortunio è il documento che attesta lo stato di inabilità temporanea del lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro. Viene trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza. È il presupposto necessario per avviare la pratica INAIL e per l’erogazione delle prestazioni economiche collegate.

La base normativa di riferimento è l’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

 

Cosa cambia dal 13 maggio 2026

La nuova versione del servizio interviene su quattro aspetti principali:

  • Riduzione dei campi obbligatori, per rendere più snella la compilazione da parte del medico
  • Eliminazione dei campi non essenziali, in precedenza presenti nel modulo
  • Razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato
  • Introduzione dell’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore (telefono o email), per agevolare le comunicazioni sulla pratica

Non cambia la base giuridica dell’obbligo di certificazione, né il sistema generale di denuncia dell’infortunio. La modifica è di natura procedurale e operativa.

 

Chiusura della prognosi: non serve sempre il certificato definitivo

Le nuove istruzioni operative chiariscono un aspetto spesso fonte di incertezza. Se alla scadenza della prognosi non viene trasmesso un certificato continuativo, l’ultimo certificato inviato si considera automaticamente conclusivo del periodo di inabilità temporanea assoluta. Non è quindi sempre necessario un certificato finale di chiusura.

Fanno eccezione i casi in cui il lavoratore richieda espressamente un certificato medico-legale conclusivo, o l’INAIL lo richieda per esigenze di accertamento. In questi casi la certificazione può essere rilasciata anche in telemedicina.

Se alla scadenza della prognosi non perviene un certificato continuativo, l’INAIL può procedere alla chiusura amministrativa del periodo di inabilità entro 15 giorni.

 

Rientro anticipato: quando serve una nuova certificazione

Se il lavoratore intende rientrare prima della scadenza indicata nella prognosi, il rientro non può avvenire automaticamente. È necessario un nuovo certificato medico che aggiorni formalmente la prognosi originaria. Senza questa documentazione il lavoratore non può essere regolarmente riammesso in servizio.

 

Fine prognosi non equivale a idoneità alla mansione

Un aspetto rilevante per i datori di lavoro: la scadenza del periodo di prognosi non implica automaticamente che il lavoratore sia idoneo a svolgere la propria mansione. Il giudizio sull’idoneità rimane di competenza del medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. Nei casi di lavori fisicamente impegnativi o a rischio specifico, possono essere necessari accertamenti aggiuntivi prima della ripresa effettiva dell’attività.

 

Effe Diligence supporta le aziende nella gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, dalla sorveglianza sanitaria alla corretta tenuta della documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008.

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