ll D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) adotta una definizione di lavoratore volutamente ampia, sganciata dalla classificazione fiscale o previdenziale del rapporto.
La definizione di lavoratore secondo il D.Lgs. 81/2008
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 definisce il lavoratore come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
Due elementi di questa definizione meritano attenzione particolare.
- “Indipendentemente dalla tipologia contrattuale”: il legislatore ha scelto esplicitamente di non ancorare le tutele al tipo di rapporto. Un collaboratore coordinato e continuativo (Co.Co.Co.), uno stagista, un tirocinante o un socio lavoratore di cooperativa che opera nei luoghi del committente ricadono tutti sotto la normativa prevenzionistica.
- “Con o senza retribuzione”: la gratuità della prestazione non esclude l’obbligo di tutela. Questo principio è centrale per comprendere la posizione dei volontari.
I soggetti equiparati al lavoratore ai fini SSL
L’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 elenca espressamente le figure equiparate al lavoratore ai fini prevenzionistici. Si tratta di soggetti per i quali il legislatore ha ritenuto necessario garantire le stesse tutele, indipendentemente dal rapporto contrattuale formale:
- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la propria attività per conto dell’ente.
- Associato in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
- Soggetto beneficiario di tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e delle disposizioni regionali sull’alternanza scuola-lavoro.
- Allievo degli istituti di istruzione e universitari e partecipante a corsi di formazione professionale, limitatamente ai periodi in cui sia effettivamente applicato a laboratori, attrezzature, agenti chimici, fisici o biologici, o apparecchiature con videoterminali.
- Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3-bis del decreto. Si tratta degli unici volontari che l’art. 2 equipara al lavoratore. Il testo originario del decreto includeva in questa equiparazione tutti i volontari definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, ma il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 ha eliminato quel riferimento, circoscrivendo la tutela piena ai soli volontari VVF e protezione civile.
- Lavoratori socialmente utili, ai sensi del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.
Le tipologie contrattuali disciplinate dall’art. 3: a chi spettano gli obblighi
L’articolo 3 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce il campo di applicazione del decreto per alcune tipologie contrattuali specifiche, precisando in capo a chi ricadono gli obblighi di prevenzione e protezione.
- Distacco del lavoratore (art. 3, comma 6)
Nell’ipotesi di distacco disciplinato dall’articolo 30 del D.Lgs. 276/2003, gli obblighi di prevenzione e protezione sono in capo al distaccatario (l’azienda che riceve il lavoratore). Il distaccante (l’azienda di provenienza) conserva il solo obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi alle mansioni per le quali viene distaccato.
- Collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto (art. 3, comma 7)
Per i co.co.co., ai sensi dell’articolo 409, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, e per i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano solo se la prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Se il collaboratore opera esclusivamente in autonomia fuori dalla sede aziendale, la disciplina non trova applicazione.
- Lavoro agile (art. 3, comma 7-bis)
Per i lavoratori in modalità agile che operano in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità sono assolti mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla prestazione svolta fuori sede. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro. (Comma inserito dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34.)
- Lavoratori a domicilio (art. 3, comma 9)
Per i lavoratori a domicilio il datore di lavoro è tenuto a informarli e formarli sui rischi connessi all’attività svolta e a fornire i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati. Le attrezzature fornite devono essere conformi al Titolo III del decreto.
- Lavoratori autonomi (art. 3, comma 11, e art. 26)
Nei confronti dei lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile si applicano gli articoli 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008. L’articolo 26 disciplina gli obblighi del committente in presenza di contratti di appalto o d’opera: verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esterna, informazione sui rischi presenti negli ambienti di lavoro e, quando necessario, redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).
- Impresa familiare, artigiani e piccoli commercianti (art. 3, comma 12).
Ai componenti dell’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile, ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani, ai piccoli commercianti e ai soci di società semplici operanti nel settore agricolo si applica il solo articolo 21.
Chi è escluso: solo gli addetti ai servizi domestici e familiari
L’unica esclusione prevista dall’art. 2 riguarda gli addetti ai servizi domestici e familiari (colf, badanti, collaboratori domestici in genere). Per questi soggetti il D.Lgs. 81/2008 non si applica.
Attenzione: se i componenti dell’impresa familiare prestano la loro attività con un vero rapporto di subordinazione, diventano a tutti gli effetti lavoratori, e sul titolare ricadono integralmente gli obblighi datoriali, inclusa la redazione del DVR.
Cosa significa per chi redige il DVR
Redigere correttamente il DVR significa partire da una mappatura realistica: non solo i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma tutti coloro che operano nei luoghi di lavoro, stabilmente o occasionalmente, a prescindere dal tipo di contratto o dal titolo giuridico che ne regola la presenza.


