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Regolamento EUDR: obblighi per le aziende soggette
Regolamento EUDR: obblighi per le aziende soggette

data

05/09/2025
CATEGORIA
Ambiente

Data

05/09/2025

Categoria

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, stabilisce nuovi obblighi di conformità per gli operatori economici che immettono sul mercato europeo o esportano prodotti associati al rischio di deforestazione e degrado forestale. Tra i prodotti interessati rientrano il legno, la carta e i derivati cartacei, oltre ad altre materie prime di rilevanza globale.

Regolamento EUDR: obblighi per le aziende soggette

Il Regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR – European Union Deforestation Regulation, stabilisce nuovi obblighi di conformità per gli operatori economici che immettono sul mercato europeo o esportano prodotti associati al rischio di deforestazione e degrado forestale. Tra i prodotti interessati rientrano il legno, la carta e i derivati cartacei, oltre ad altre materie prime di rilevanza globale.

Prodotti regolamentati

L’ambito di applicazione del Regolamento riguarda sette materie prime considerate ad alto rischio: legno, carta e prodotti a base di cellulosa, soia, olio di palma, cacao, caffè, bovini e caucciù. Sono inoltre compresi i prodotti derivati e semilavorati elencati negli allegati al Regolamento, identificati attraverso specifici codici TARIC.

Categorie di soggetti

Il Regolamento distingue due categorie principali di soggetti obbligati. Gli operatori sono le imprese che immettono per la prima volta sul mercato europeo o esportano un prodotto regolamentato; in questo caso sussiste l’obbligo di predisporre un Due Diligence System (DDS) completo. I commercianti sono invece coloro che acquistano e rivendono prodotti già immessi sul mercato da altri operatori, e sono tenuti unicamente ad assicurare la tracciabilità delle transazioni e la conservazione dei dati rilevanti.

Un’applicazione pratica consente di chiarire la distinzione: un’impresa che importa carta da fornitori extra-UE assume il ruolo di operatore ed è pertanto tenuta a predisporre un DDS. Qualora la carta provenga da fornitori all’interno dell’Unione, l’impresa si configura come commerciante, con obblighi limitati alla tracciabilità. Se l’azienda esporta all’estero prodotti finiti contenente materiale soggetto al Regolamento, essa torna ad assumere lo status di operatore, con conseguente obbligo di due diligence.

Il DDS: Due Diligence System

Il DDS costituisce il fulcro della conformità al Regolamento EUDR. Non coincide con la dichiarazione telematica da caricare sul portale europeo, bensì rappresenta un sistema organizzato di procedure e documentazione volto a dimostrare la legalità e la sostenibilità della catena di fornitura. Il DDS si articola in tre fasi principali. La prima consiste nella raccolta delle informazioni, che include la descrizione del prodotto, il codice TARIC, la quantità, il paese di origine, le coordinate geografiche delle aree di produzione e la documentazione comprovante la legalità, come certificazioni FSC/PEFC o autorizzazioni locali. La seconda fase prevede la valutazione del rischio, finalizzata a stabilire la probabilità che il prodotto sia collegato a deforestazione o a pratiche illegali. La terza fase riguarda la mitigazione del rischio, da attuare qualora esso non risulti trascurabile, attraverso misure come audit sui fornitori, verifiche aggiuntive e richiesta di documentazione supplementare. L’intero sistema deve essere supportato da un’adeguata archiviazione, con conservazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni. Solo al termine di tale percorso è possibile procedere alla dichiarazione ufficiale sul Registro Europeo.

La dichiarazione EUDR sul portale europeo

Il portale informatico EUDR costituisce lo strumento ufficiale attraverso cui gli operatori depositano la Dichiarazione di Due Diligence. I dati richiesti includono le informazioni anagrafiche e fiscali dell’operatore, i riferimenti del prodotto (codice HS/TARIC, descrizione e quantità), l’indicazione del paese di produzione e delle coordinate geografiche delle aree di origine, eventuali riferimenti a dichiarazioni precedenti in caso di soggetti che agiscono come commercianti, nonché una dichiarazione legale con cui il responsabile aziendale attesta che il DDS è stato eseguito e che il rischio è nullo o trascurabile. La dichiarazione deve essere validata mediante firma digitale del soggetto responsabile. È fondamentale sottolineare che la piattaforma europea raccoglie esclusivamente la dichiarazione finale: la responsabilità di predisporre e mantenere un DDS completo rimane in capo all’operatore.

Entrata in vigore degli obblighi

Il Regolamento (UE) 2024/3234, approvato il 23 dicembre 2024, posticipa l’obbligo di applicazione del Regolamento di un anno. Pertanto, a partire dal 30 dicembre 2025, l’EUDR sarà vincolante per le imprese medie e grandi, mentre per le microimprese e le piccole imprese (PMI) è prevista una deroga estesa, con obbligo di adeguamento entro il 30 giugno 2026.

Sanzioni

Il Regolamento prevede un sistema sanzionatorio rigoroso, demandato all’attuazione da parte degli Stati membri, con l’obiettivo di garantire l’efficacia delle nuove disposizioni. Le sanzioni possono includere multe amministrative proporzionate alla gravità della violazione e fino al 4% del fatturato annuo dell’operatore nell’Unione Europea, il sequestro o la confisca dei beni e dei ricavi derivanti da operazioni non conformi, la sospensione temporanea dell’attività di immissione sul mercato o esportazione dei prodotti, nonché l’esclusione da procedure di appalto pubblico e da finanziamenti europei. Le imprese devono pertanto predisporre un sistema di compliance robusto, in grado di resistere a controlli e ispezioni, al fine di evitare conseguenze economiche e reputazionali significative.

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