Piscine ad uso pubblico senza effetto ventosa dall’8/8/2026
Piscine ad uso pubblico senza effetto ventosa dall’8/8/2026

data

03/11/2026

CATEGORIA

Igiene pubblica | Sicurezza
Dall'8 agosto 2026 l'articolo 4-bis del decreto-legge 108/2026, inserito dalla legge 142/2026, chiede che le prese di aspirazione delle piscine destinate a un'utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo, impediscano l'effetto ventosa.
ALLEGATI
Decreto-legge 108/2026 coordinato con la legge di conversione
Legge regionale Toscana 8/2006 sulle piscine
Regolamento regionale 23/R/2010 sulle piscine

Servizi correlati
Compliance Analysis

Nelle strutture ricettive la piscina è un servizio che porta con sé un insieme articolato di adempimenti, dai requisiti igienico-sanitari dell’acqua ai documenti di autocontrollo, fino ai controlli delle aziende sanitarie. Dall’8 agosto 2026 a questo quadro si aggiunge una regola nazionale di sicurezza che riguarda l’impianto, e in particolare il rischio che le prese di aspirazione delle piscine producano un effetto ventosa sul corpo dei bagnanti.

La regola è l’articolo 4-bis del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità. L’articolo non compariva nel testo del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026.

Lo ha aggiunto la legge 4 agosto 2026, n. 142, cioè la legge con cui il Parlamento ha convertito il decreto, apportandovi modifiche. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 ed è entrata in vigore l’8 agosto 2026, ed è da quella data, e non dal 26 giugno, che l’obbligo vale per gli impianti interessati. Il testo non prevede un periodo transitorio e non distingue fra piscine nuove ed esistenti.

Che cosa chiede l’articolo 4-bis

Il comma 1 chiede che il sistema di ricircolo per la depurazione, e in particolare le prese di aspirazione delle acque, come griglie di fondo, bocchettoni o ogni altro materiale usato allo scopo, garantiscano la sicurezza in modo da impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

L’articolo indica la finalità da garantire e non i mezzi per ottenerla. La norma non fissa velocità dell’acqua, numero di prese, distanze o dispositivi da installare e non richiama norme tecniche, ma chiede che il sistema di ricircolo impedisca il fenomeno. Il comma 2 stabilisce la conseguenza della violazione, cioè la chiusura immediata dell’impianto fino all’adempimento degli obblighi.

Il comma 3 fa salvi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori. La regola nazionale non sostituisce quindi le discipline regionali, ma si somma a esse.

Le piscine interessate, dagli alberghi agli agriturismi

L’obbligo riguarda le piscine pubbliche o private destinate a un’utenza pubblica, comprese quelle ad uso collettivo. È la stessa formula con cui la legge regionale toscana 9 marzo 2006, n. 8 definisce la prima categoria della propria classificazione, che comprende le piscine pubbliche e quelle private aperte al pubblico, le piscine private ad uso collettivo e gli impianti finalizzati al gioco acquatico.

Le piscine private ad uso collettivo sono, per la legge toscana, quelle inserite in strutture adibite in via principale ad altre attività ricettive, come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili, e quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti o soci della struttura e agli utenti delle attività aperte al pubblico che la struttura esercita. L’elenco delle attività ricettive si chiude con «e simili» e non è tassativo, per cui anche altre strutture ricettive con una piscina riservata agli ospiti possono rientrare nella categoria.

Le piscine condominiali stanno invece in una categoria distinta, perché la legge regionale le definisce destinate esclusivamente all’uso privato degli aventi titolo e dei loro ospiti. L’articolo 4-bis non le nomina e non le esclude espressamente. La formula che usa, riferita a un’utenza pubblica, ricalca la prima categoria della classificazione regionale, che non le comprende, per cui in questa lettura restano fuori dall’obbligo.

Il comma 4 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di 4.725.000 euro per il 2026, destinato alle spese sostenute per adeguare il sistema di ricircolo e le prese di aspirazione delle sole piscine pubbliche. Le piscine private, comprese quelle delle strutture ricettive, non rientrano nel fondo.

Che cosa cambia rispetto alle regole toscane

In Toscana un requisito tecnico sulle prese di aspirazione esisteva già. Il regolamento regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R chiama sistemi di ripresa i punti da cui l’acqua della vasca torna all’impianto, e chiede che quelli superficiali, come bordi sfioratori e skimmer, e quelli immersi siano realizzati nel rispetto delle vigenti norme tecniche UNI 10637 e UNI EN 13451.

Una delle differenze sta nella conseguenza. Per la mancanza dei requisiti strutturali e tecnici dell’impianto la legge regionale prevede una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, che non si applica, nei casi individuati dal regolamento, quando il responsabile adempie alle prescrizioni dell’azienda USL. Quando la sanzione si applica, il comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da tre a trenta giorni.

Anche la chiusura era già prevista. Per le piscine private ad uso collettivo, soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il comune dispone la sospensione o la cessazione dell’attività dell’impianto quando la verifica comunale o i controlli dell’azienda USL evidenziano violazioni di legge o di regolamento. La chiusura dell’impianto può essere disposta anche dall’azienda USL, in caso di inadempienza alle prescrizioni nei termini fissati e comunque quando vi siano condizioni di rischio per la salute degli utenti. La legge regionale prevede inoltre la chiusura immediata per chi esercita senza autorizzazione o senza SCIA.

Con l’articolo 4-bis la chiusura immediata dell’impianto diventa la conseguenza di ogni violazione dell’obbligo di impedire l’effetto ventosa e dura fino all’adempimento, senza un termine per adeguarsi dopo l’accertamento. Il comma 2 non indica l’autorità che la dispone. In Toscana i controlli esterni sulle piscine sono di competenza delle aziende USL. La norma parla di chiusura dell’impianto, non dell’attività ricettiva in cui la piscina è inserita.

La legge non chiarisce il rapporto fra la chiusura e le sanzioni regionali quando la stessa presa viola anche il regolamento toscano. Il comma 3 lascia fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente, e la sanzione regionale resta collegata al mancato rispetto dei requisiti del regolamento.

Le norme tecniche sulle prese di aspirazione

Delle norme richiamate dal regolamento toscano, quelle che riguardano le prese di aspirazione hanno edizioni del 2024 e del 2025. La UNI EN 13451-3:2025, parte della serie UNI EN 13451 e in vigore dal 10 luglio 2025, definisce i requisiti di sicurezza e i metodi di prova per i componenti di immissione e aspirazione di acqua e aria installati nelle piscine per uso pubblico. La UNI 10637:2024, in vigore dall’8 febbraio 2024, stabilisce i requisiti di progettazione, costruzione e gestione degli impianti di trattamento dell’acqua delle piscine ad uso pubblico.

Il regolamento non dice se per un impianto già costruito conti l’edizione in vigore al momento della realizzazione o quella successiva. L’articolo 4-bis, dal canto suo, non richiama le norme UNI e chiede un risultato, l’assenza dell’effetto ventosa, che vale per ogni impianto qualunque sia l’anno di costruzione.

L’articolo 4-bis non indica neppure chi debba eseguire la verifica né in quale forma vada attestata, e non individua il soggetto tenuto all’obbligo né una periodicità dei controlli. Il comma 1 non pone limiti di tempo alla garanzia di sicurezza, che vale quindi per tutto il periodo di apertura della vasca e non si esaurisce in una verifica iniziale. In Toscana il corretto funzionamento della struttura sotto il profilo tecnologico è affidato al responsabile della piscina, e quello degli impianti all’addetto agli impianti tecnologici.

Per l’avvio dell’esercizio il regolamento toscano chiede una relazione tecnica asseverata da un professionista abilitato, che attesta la rispondenza della struttura ai requisiti regionali. In una lettura prudente, la conformità dei sistemi di ripresa alle norme UNI, attestata da un tecnico, è uno degli elementi con cui una struttura toscana può documentare anche il rispetto del nuovo obbligo, che resta riferito al risultato, cioè all’assenza del fenomeno.

Le verifiche sull’impianto e sui documenti

La prima verifica riguarda l’impianto, presa per presa, e ha tre oggetti.

  • Il censimento dei punti di aspirazione, cioè le griglie di fondo, i bocchettoni a parete, le bocche degli skimmer e le prese usate per la pulizia della vasca, con la loro posizione e il collegamento alle pompe.
  • Lo stato di ogni griglia, cioè se è integra e saldamente fissata.
  • La configurazione del ricircolo, cioè la portata delle pompe, il numero di prese collegate alla stessa pompa e il comportamento dell’impianto quando una presa viene ostruita.

L’esito colloca la struttura in una di due situazioni. Se la verifica tecnica conclude che nessuna presa può produrre l’effetto ventosa, è prudente documentarne l’esito e tenerlo a disposizione dei controlli, anche se l’articolo 4-bis non prevede un documento specifico. Se anche una sola presa non offre questa garanzia, l’adeguamento precede l’apertura della vasca ai bagnanti, perché la violazione comporta la chiusura immediata dell’impianto. Per le vasche già in esercizio, coperte o riscaldate, l’obbligo vale dall’8 agosto 2026 come per le altre, senza un termine diverso.

La seconda verifica riguarda i documenti che la normativa toscana già chiede. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio della piscina previsto dalla legge regionale, distinto dal documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, e il regolamento regionale lo sottopone a riesame periodico anche in relazione al variare delle condizioni iniziali e dell’analisi dei rischi. In una lettura prudente, un rischio che una legge nazionale nomina espressamente rientra fra le ragioni di questo riesame.

Il responsabile tiene inoltre a disposizione dei controlli un documento con i requisiti tecnico-funzionali dell’impianto, compresi il numero e la tipologia dei filtri e la portata delle pompe, che va tenuto allineato se l’adeguamento cambia pompe o filtri. Fra i documenti da tenere a disposizione dei controlli c’è anche il registro degli interventi di manutenzione, in cui trovano posto gli interventi su griglie e prese. In Toscana la mancanza del documento di valutazione del rischio e degli altri documenti di funzionamento e di autocontrollo è punita con una sanzione da 500 a 3.000 euro e comporta la chiusura immediata dell’impianto.

Se l’adeguamento modifica l’impianto di trattamento delle acque descritto nella relazione tecnica presentata al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive, per l’avvio dell’esercizio, il regolamento regionale prevede l’obbligo di una nuova comunicazione.

La sicurezza della vasca nella gestione della piscina

Dall’8 agosto 2026 la sicurezza delle prese di aspirazione è una condizione per tenere aperta la piscina, in ogni regione e per ogni impianto destinato a un’utenza pubblica. L’articolo 4-bis non indica come verificarla e documentarla. In Toscana l’esito della verifica tecnica, presa per presa, può essere richiamato nei documenti che la normativa regionale già chiede, dal documento di valutazione del rischio della piscina al registro degli interventi di manutenzione, senza che questi documenti bastino da soli a provare l’assenza dell’effetto ventosa.

Affianchiamo alberghi, agriturismi e campeggi nella gestione igienico-sanitaria delle piscine, dal documento di valutazione del rischio al piano di autocontrollo, e nella lettura dei requisiti che le norme nazionali aggiungono a quelli regionali, coordinando la verifica documentale con i tecnici che seguono l’impianto.

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