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Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) 2026 è stato ufficialmente approvato con il D.P.C.M. del 30 gennaio 2026 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il termine ultimo per la trasmissione del MUD è 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni dei dati ambientali relativi all’anno 2025 dovranno essere inviate entro il 3 luglio 2026.
Soggetti obbligati a presentare il MUD 2026
Sono obbligati a presentare il MUD tutti i soggetti previsti dalla normativa ambientale (D.Lgs. 152/06), ossia coloro che, a vario titolo, producono, gestiscono o trattano rifiuti e sono tenuti a rendicontarne la movimentazione. Questo obbligo riguarda diverse categorie di operatori, tra cui:
- chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi (inclusi i trasportatori di metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis);
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ad eccezione di: imprese agricole (art. 2135 C.c.) con volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, attività di barbieri, parrucchieri, estetisti, manicure/pedicure e tatuatori (codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03, 96.09.02) e produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;
- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti, derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, attività di recupero e smaltimento, trattamento acque, abbattimento fumi, fosse settiche e reti fognarie (art. 184, comma 3, lett. c, d, g del D.Lgs. 152/2006).
Modalità di presentazione
Per agevolare la compilazione e l’invio del MUD 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha creato un’apposita sezione sul proprio sito web dove poter scaricare:
- Istruzioni per la compilazione del MUD (Allegato 1).
- Modulo di Comunicazione rifiuti semplificata (Allegato 2).
- Modelli per la raccolta dati (Allegato 3).
- Linee guida per la presentazione telematica (Allegato 4).
Il modello unico di dichiarazione (MUD) semplificato può essere presentato solo da produttori iniziali, che producono un numero di rifiuti pari o inferiore a sette tipologie diverse nella loro unità territoriale e che utilizzano tre o meno trasportatori destinatari finali.
Sanzioni
L’art. 258, comma 1, del D.lgs. 152/2006 prevede due tipi di sanzioni:
- In caso di ritardo della presentazione MUD, ma entro i 60 giorni successivi alla scadenza, la sanzione va da 26 a 160 €
- In caso di mancata presentazione del MUD, presentazione oltre i 60 giorni, presentazione incompleta o inesatta, la sanzione va da 2.600 a 15.000 €
Effe Diligence, nel suo servizio integrato di gestione dei rifiuti, si occupa di organizzare tutta la documentazione e trasmettere correttamente il modello per evitare di incorrere in sanzioni amministrative.


