Nuovi obblighi per i preposti in azienda

Il Decreto Legge n. 146/2021 ha introdotto sostanziali modifiche alla figura del preposto, al fine di ridurre gli infortuni in azienda.

In particolare, seppur la figura fosse già obbligatoria, con i recenti provvedimenti è stato introdotto l’obbligo della sua individuazione da parte del Datore di Lavoro e dell’inserimento nell’organigramma aziendale.

DEFINIZIONE

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.”

Nello specifico, il preposto non è il Datore di Lavoro, ma un lavoratore che rispetto ai colleghi svolge un ruolo sovraordinato, con l’incarico di sovrintendere, controllare e vigilare (quest’ultima una novità) sulle attività svolte dai lavoratori.

Nel caso in cui siano già presenti figure che svolgono tale ruolo, dovranno essere incaricate formalmente e dovranno seguire uno specifico corso di formazione.

Se invece all’interno dell’organizzazione aziendale non è presente, di fatto, alcun preposto, in quanto l’intera gestione lavorativa viene svolta direttamente dal Datore di lavoro senza alcun interposto, Effe Diligence mette a disposizione un documento da scaricare, compilare, firmare e successivamente allegare al DVR.

 

FORMAZIONE

Per quanto riguarda le novità dal punto di vista formativo, la L. 17/12/2021 n. 215 va a ridurre il periodo di validità dell’attestato di avvenuta formazione da 5 a 2 anni. Ogni due anni il preposto dovrà partecipare al relativo corso di aggiornamento.

SANZIONI

La nuova formulazione dell’art. 18 del TUS prevede per i Datori di lavoro che non hanno provveduto ad individuare il preposto la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.