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HACCP: obbligatorio anche nelle tabaccherie
HACCP: obbligatorio anche nelle tabaccherie

data

10/05/2021
CATEGORIA
Igiene alimenti | Sicurezza

Data

10/05/2021

Categoria

Le tabaccherie rientrano tra gli esercizi commerciali che possono vendere prodotti alimentari e quindi devono obbligatoriamente procedere alla redazione del manuale di autocontrollo HACCP. Molti clienti ci chiedono il motivo per il quale dovrebbero redigere il suddetto documento, soffermandosi sul fatto che di fatto nè manipolano nè trattano alimenti.

HACCP: obbligatorio anche nelle tabaccherie.

Le tabaccherie rientrano tra gli esercizi commerciali che possono vendere prodotti alimentari e quindi devono obbligatoriamente procedere alla redazione del manuale di autocontrollo HACCP.

Molti clienti ci chiedono il motivo per il quale dovrebbero redigere il suddetto documento, soffermandosi sul fatto che di fatto nè manipolano nè trattano alimenti.

La nostra risposta è che il Regolamento CE 852 si esprime esplicitamente in merito, affermando che “oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita istanza da parte del Titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per i tabaccai ai sensi dell’art. 7 del  D.lgs. 114/98, tra cui sono compresi i pastigliaggi (caramelle, cioccolate, gomme, biscotti preconfezionati, tetrapak, confetti, bibite in lattina che non superino la quantità i 500 ml) vari, ma anche prodotti preconfezionati e bibite.” Quindi, ai sensi dei Regolamenti 178/2002 e 852/2004 CE il tabaccaio è quindi a tutti gli effetti un operatore del settore alimentare e come tale deve sottostare ai seguenti obblighi:

  • Predisporre manuale di autocontrollo alimentare HACCP
  • Avere una conoscenza delle norme igieniche
  • Obbligo di registrazione secondo le modalità definite nelle linee guida
  • Effettuare il corso di formazione HACCP
  • Garantire la formazione di base del personale
  • Mantenere le registrazioni riguardanti l’acquisto dei prodotti alimentari

 

“…oltre alla vendita dei generi di monopolio, possono effettuare, dietro presentazione di apposita istanza da parte del Titolare della rivendita, la vendita di prodotti che rientrano nella tabella speciale per i tabaccai ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 114/98, tra cui sono compresi appunto i pastigliaggi vari, ma anche prodotti e bibite preconfezionati“.

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