In uno scenario in cui la tracciabilità delle materie prime e la responsabilità sulla catena di fornitura diventano variabili strutturali per l’accesso al mercato europeo, l’entrata in applicazione del regolamento contro la deforestazione rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione della compliance ambientale d’impresa. Il Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda taluni obblighi degli operatori e dei commercianti, ha definito il calendario definitivo. Per le medie e grandi imprese la data da presidiare è il 30 dicembre 2026.
Che cosa disciplina il Regolamento (UE) 2023/1115
Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 subordina l’immissione sul mercato dell’Unione, la messa a disposizione e l’esportazione di determinate materie prime e dei relativi prodotti derivati alla dimostrazione che non provengano da terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che siano stati prodotti nel rispetto della legislazione del paese di origine.
Il perimetro merceologico è ampio e comprende sette materie prime, ossia legno, soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma e bovini, insieme ai prodotti derivati elencati nell’allegato I del regolamento. Rientrano quindi filiere molto diverse fra loro, dal mobile alla carta, dal cioccolato alla pelletteria, dai pneumatici ai biocarburanti. Per un’impresa manifatturiera italiana questo significa che l’obbligo non riguarda soltanto chi importa la materia prima, ma anche chi lavora e commercializza un prodotto finito che la incorpora.
Le nuove date di applicazione fissate dal Regolamento (UE) 2025/2650
Il Regolamento (UE) 2025/2650, entrato in vigore il 26 dicembre 2025, ha ridefinito la scansione temporale degli obblighi. Dal 30 dicembre 2026 il regolamento si applica agli operatori e ai commercianti a valle di ogni dimensione, quindi anche alle medie e grandi imprese, e alle microimprese e piccole imprese limitatamente ai prodotti che erano già coperti dal previgente regolamento sul legno.
Dal 30 giugno 2027 gli obblighi si estendono alle persone fisiche e alle microimprese per i restanti prodotti rientranti nel perimetro EUDR. Il differimento aggiuntivo di un anno è stato costruito per consentire agli operatori di adeguare i sistemi informativi e di rinegoziare i rapporti contrattuali con i fornitori, non per sospendere l’obbligo. La distinzione è rilevante, perché le informazioni da raccogliere riguardano lotti e forniture che in molti casi vengono già movimentati oggi.
Come cambia la dichiarazione di dovuta diligenza lungo la filiera
La modifica di maggiore impatto operativo riguarda il punto della filiera in cui si concentra l’onere dichiarativo. Con il nuovo assetto è il primo operatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Gli attori a valle raccolgono e conservano il numero di riferimento della dichiarazione già presentata, senza doverne produrre una propria per la stessa merce.
I commercianti a valle e i soggetti che non rientrano nella definizione di piccola e media impresa devono comunque registrarsi nel sistema informativo europeo, ma non presentano una dichiarazione autonoma. È un alleggerimento che riduce le duplicazioni lungo catene di fornitura lunghe, tipiche del tessile, dell’arredo e dell’agroalimentare, senza però spostare la responsabilità sulla legalità e sulla tracciabilità del prodotto, che resta piena in capo a chi lo immette per primo sul mercato.
Le semplificazioni per i piccoli operatori e per i paesi a basso rischio
Il regolamento di modifica introduce inoltre una dichiarazione semplificata unica per i micro e piccoli operatori primari che si approvvigionano in paesi classificati a basso rischio. Anche le informazioni richieste in alcuni comparti sono state ridotte, con l’obiettivo dichiarato di contenere l’onere amministrativo mantenendo intatto l’obiettivo ambientale della norma.
La classificazione del rischio paese resta quindi una variabile da monitorare nel tempo, perché determina l’intensità della dovuta diligenza richiesta. Un’impresa che si rifornisce da più aree geografiche deve poter dimostrare, per ciascuna origine, quale livello di verifica ha applicato e perché.
Come prepararsi entro dicembre 2026
Il tempo residuo va utilizzato per costruire un sistema documentale che regga a un controllo, non per accumulare dichiarazioni generiche dei fornitori. I passaggi da completare sono essenzialmente cinque.
- Verificare quali prodotti aziendali rientrano nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, inclusi i prodotti trasformati.
- Mappare fornitori e siti di produzione, raccogliendo le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di origine.
- Formalizzare una procedura di dovuta diligenza documentata, con criteri di valutazione e attenuazione del rischio.
- Registrarsi nel sistema informativo europeo e familiarizzare con le modalità di trasmissione delle dichiarazioni.
- Aggiornare i contratti di fornitura, inserendo obblighi informativi e clausole di risoluzione in caso di dati non verificabili.
L’articolo 25 del Regolamento (UE) 2023/1115 demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni, insieme alle misure di controllo sui prodotti non conformi. Il presidio documentale non è quindi un adempimento formale, ma la condizione per continuare a immettere il prodotto sul mercato europeo.
Dalla conformità alla conoscenza della propria filiera
Le imprese che stanno affrontando l’EUDR con un approccio strutturato stanno ottenendo un risultato che va oltre la conformità. La geolocalizzazione delle origini e la qualificazione dei fornitori producono una conoscenza della catena di fornitura che in molte filiere italiane non era mai stata formalizzata, e che diventa utile anche per la rendicontazione di sostenibilità, per la gestione del rischio di approvvigionamento e per il dialogo con i clienti finali.
Affianchiamo le imprese nella mappatura della filiera, nella costruzione del sistema di dovuta diligenza e nell’integrazione dell’EUDR con gli altri obblighi ambientali già presenti in azienda.


