In uno scenario regolatorio in cui la conformità ambientale e la solidità dell’assetto organizzativo diventano variabili strutturali per la competitività e per l’accesso alle catene di fornitura, il recepimento della disciplina europea sulla tutela penale dell’ambiente rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione del rapporto fra impresa e presidio ambientale. Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2024/1203 dell’11 aprile 2024 e ridisegna il perimetro dei reati ambientali, con effetti diretti sulla responsabilità amministrativa degli enti.
Per l’imprenditore il punto non è la novità penalistica in sé, ma il fatto che il catalogo dei reati che possono coinvolgere la società , e non solo la persona fisica che ha materialmente agito, si allarga. Chi ha già un modello organizzativo lo deve aggiornare. Chi non lo ha si trova con un’esposizione più ampia e senza il presidio che la legge riconosce come esimente.
Che cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026 e da quando
Il decreto è già applicabile. La data di riferimento è il 2 giugno 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non esiste alcun regime transitorio che sospenda l’efficacia delle nuove fattispecie. La direttiva europea che il decreto recepisce sostituisce le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e chiede agli Stati membri un innalzamento generalizzato del livello di tutela, sia sul versante delle condotte punibili sia su quello della responsabilità delle persone giuridiche.
L’intervento italiano agisce su tre piani. Modifica alcune fattispecie già presenti nel codice penale, introduce nuovi delitti collegati all’immissione sul mercato di prodotti e sostanze, e amplia di conseguenza l’elenco dei reati presupposto richiamati dall’articolo 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il decreto prevede inoltre l’adozione di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali entro il 21 maggio 2027, con aggiornamento triennale, che orienterà nei prossimi anni l’attività di controllo.
Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
La novità di maggiore impatto per le imprese manifatturiere e commerciali è l’articolo 452-bis.1 del codice penale, che punisce chi immette abusivamente sul mercato prodotti il cui uso provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità , flora o fauna. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, con l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca.
La formulazione sposta l’attenzione dal momento della gestione del rifiuto o dello scarico al momento della messa in commercio. Interessa quindi anche imprese che non trattano rifiuti e che fino ad oggi consideravano il rischio ambientale un tema confinato all’area produttiva. Il criterio di rilevanza resta ancorato a un dato tecnico, cioè la significatività e la misurabilità della compromissione, e questo rende centrale la documentazione tecnica del prodotto e la conoscenza delle restrizioni che lo riguardano.
Sostanze ozono lesive e gas fluorurati, due fattispecie da conoscere
Il decreto introduce inoltre specifiche ipotesi di reato legate alla produzione e al commercio di sostanze lesive dell’ozono, punite con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro, e alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, per i quali è previsto l’arresto da sei mesi a un anno oppure l’ammenda da 10.000 a 150.000 euro.
Il perimetro soggettivo è più ampio di quanto sembri. Riguarda chi produce e chi commercializza, quindi anche distributori e installatori che movimentano gas refrigeranti in impianti di condizionamento e refrigerazione, una casistica frequente nel settore alimentare, nella logistica del freddo e nella manutenzione industriale. Per queste attività la corretta tenuta dei registri sugli apparecchi e la verifica delle certificazioni del personale diventano elementi di difesa, non semplici formalità .
Quando una condotta si considera abusiva
Uno degli interventi più rilevanti riguarda la definizione di condotta abusiva. Il decreto chiarisce che rientrano nella nozione le violazioni di disposizioni ambientali europee o nazionali, ma anche le attività svolte sulla base di un’autorizzazione ottenuta fraudolentemente oppure conseguita attraverso condotte che integrano reati contro la pubblica amministrazione.
È un passaggio che merita attenzione perché sposta il baricentro delle verifiche interne. Non basta possedere un titolo autorizzativo. Occorre che il titolo sia coerente con l’attività effettivamente svolta e che il procedimento con cui è stato ottenuto sia trasparente, comprese le informazioni tecniche rese in sede istruttoria. Le imprese che operano con autorizzazioni ambientali risalenti nel tempo, o modificate più volte per varianti successive, hanno un motivo concreto per riesaminarne il contenuto.
L’impatto sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
L’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 elenca i reati ambientali che, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, espongono la società a sanzioni pecuniarie per quote e a sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 81/2026 amplia questo catalogo includendo le nuove fattispecie, con il richiamo anche alle ipotesi aggravate.
Per un’impresa dotata di modello organizzativo il lavoro da fare è definito. La mappatura delle attività sensibili va estesa alle fasi di immissione sul mercato dei prodotti, ai flussi di acquisto e utilizzo di gas refrigeranti e alle attività affidate a terzi. I protocolli di controllo vanno riscritti dove oggi coprono soltanto la gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni. L’organismo di vigilanza deve poter contare su flussi informativi che intercettino anche le non conformità di prodotto. Per un’impresa che non ha un modello, il decreto è l’occasione per valutarne l’adozione con un criterio economico, cioè confrontando il costo del presidio con l’esposizione sanzionatoria e con il rischio di interdizione dall’attività .
Va aggiunto un elemento che spesso sfugge. Il modello 231 e il sistema di gestione ambientale non sono strumenti alternativi. Una certificazione ISO 14001 fornisce l’ossatura procedurale su cui il modello si appoggia, ma non sostituisce la valutazione del rischio reato, che ha una logica differente e guarda alle modalità con cui una violazione può essere commessa nell’interesse dell’impresa.
Rifiuti, il quadro sanzionatorio dell’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006
Sul versante della gestione dei rifiuti il decreto interviene sull’articolo 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione svolte in mancanza del titolo prescritto la risposta sanzionatoria si articola in funzione della pericolosità del rifiuto, con l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da 2.000 a 18.000 euro per i rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a tre anni quando i rifiuti sono pericolosi.
Il dato interessa direttamente le imprese produttrici che affidano i propri rifiuti a terzi, perché la verifica dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore e dell’autorizzazione dell’impianto di destino resta il presidio più efficace contro il coinvolgimento in una filiera irregolare. Con la digitalizzazione della tracciabilità queste verifiche sono più semplici di un tempo e vanno rese sistematiche.
Le priorità operative dei prossimi mesi
- Riesaminare le autorizzazioni ambientali in essere e verificarne la coerenza con i processi realmente svolti, comprese le varianti introdotte negli anni.
- Mappare i prodotti immessi sul mercato e le relative restrizioni, con particolare attenzione alle sostanze soggette a limitazione e ai materiali destinati al contatto con alimenti.
- Censire gli impianti contenenti gas fluorurati, aggiornare i registri e verificare le certificazioni delle imprese e del personale che vi intervengono.
- Aggiornare la parte ambientale del modello organizzativo, o valutarne l’adozione, integrando le nuove fattispecie nella valutazione del rischio reato.
- Sistematizzare la qualifica dei fornitori della filiera rifiuti, con verifica documentale periodica delle iscrizioni e delle autorizzazioni.
Anticipare conviene, e il motivo è misurabile
La direzione europea è chiara e non è reversibile. La tutela dell’ambiente si sposta dal piano amministrativo a quello penale e organizzativo, e la responsabilità non si esaurisce nella persona che compie il gesto ma risale all’assetto che lo ha reso possibile. Per l’impresa questo significa che il presidio ambientale smette di essere un adempimento periodico e diventa un elemento di governo, con un valore che si misura anche nella qualificazione presso committenti e istituti di credito, sempre più attenti al profilo di rischio dei fornitori.


