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Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento PPWR
Imballaggi: dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento PPWR

data

22/07/2026
CATEGORIA
Ambiente
Dal 12 agosto 2026 si applica il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Cambiano i requisiti su sostanze, riduzione dell'imballaggio e riciclabilità per chi immette imballaggi sul mercato.
ALLEGATI
Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)

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Compliance Analysis

In uno scenario in cui l’economia circolare e la gestione dei materiali diventano variabili strutturali per la competitività industriale, il nuovo quadro europeo sugli imballaggi rappresenta un passaggio chiave nell’evoluzione delle regole di immissione dei prodotti sul mercato. Il Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR, si applica a partire dal 12 agosto 2026 e ridefinisce requisiti, responsabilità e adempimenti per tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi.

Che cosa è il Regolamento PPWR e quali imprese coinvolge

Il Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, disciplina gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la storica Direttiva 94/62/CE. La scelta dello strumento regolamentare non è formale: a differenza di una direttiva, il regolamento si applica in modo diretto e uniforme in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.

Il perimetro di applicazione è ampio. Rientrano gli imballaggi primari a contatto con il prodotto, quelli secondari e quelli da trasporto, in qualunque materiale. Gli obblighi si distribuiscono lungo l’intera filiera e coinvolgono produttori, importatori, distributori e utilizzatori di imballaggi, ciascuno per la parte di propria competenza.

I nuovi limiti alle sostanze: i PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti

Tra le novità che diventano operative dal 12 agosto 2026, l’articolo 5 del Regolamento introduce una restrizione specifica per le sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche, i cosiddetti PFAS, negli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti. La finalità è ridurre la presenza di sostanze persistenti nella filiera alimentare e nella catena del riciclo.

La restrizione fissa soglie di concentrazione precise, oltre le quali l’imballaggio a contatto con alimenti non può essere immesso sul mercato:

  • 25 parti per miliardo per singolo PFAS misurato con analisi mirata;
  • 250 parti per miliardo per la somma dei PFAS misurati con analisi mirata;
  • 50 parti per milione per il totale dei PFAS, inclusa la componente polimerica.

La conformità a questi limiti va documentata nella documentazione tecnica prevista dal Regolamento, secondo quanto indicato nell’Allegato VII. Restano fermi anche i limiti già noti per i metalli pesanti, ereditati dalla disciplina previgente.

Riduzione dell’imballaggio e requisiti generali

Il Regolamento sposta il baricentro dalla sola gestione del rifiuto alla progettazione dell’imballaggio. Il principio di minimizzazione impone di limitare peso, volume e strati dell’imballaggio a quanto necessario per garantire funzionalità, sicurezza e igiene del prodotto. L’imballaggio superfluo, progettato per aumentare il volume percepito della confezione, non è più ammesso.

A questo si affianca l’obbligo di predisporre e conservare la documentazione tecnica che attesta il rispetto dei requisiti, insieme alla dichiarazione di conformità. Per gli imballaggi monouso la documentazione va conservata per cinque anni, per quelli riutilizzabili per dieci anni.

Il calendario dopo il 12 agosto 2026

Il Regolamento adotta un’applicazione progressiva. Alcuni requisiti diventano operativi dalla data di applicazione, altri seguono un percorso graduale che consente alle imprese di adeguare progettazione e processi.

Dal 12 agosto 2028 è prevista l’armonizzazione dell’etichettatura degli imballaggi, con una marcatura relativa alla composizione dei materiali per orientare la raccolta differenziata. Dal 1° gennaio 2030 entrano in vigore i requisiti di riciclabilità basati su classi di prestazione e le percentuali minime di contenuto riciclato negli imballaggi in plastica, insieme agli obiettivi sugli imballaggi riutilizzabili. Conoscere in anticipo questa progressione permette di programmare gli investimenti senza subire le scadenze.

Perché conviene adeguarsi in anticipo

Il passaggio al nuovo regime non è soltanto un adempimento documentale. La revisione di materiali, formati e sostanze incide sulla progettazione del prodotto, sui rapporti con i fornitori di imballaggi e sulla collocazione dell’azienda in un mercato che premia in modo crescente la sostenibilità dimostrabile. Anticipare l’analisi consente di trasformare un obbligo europeo in un elemento di posizionamento competitivo.

Affianchiamo le imprese nell’analisi di conformità degli imballaggi, nella verifica delle sostanze e nella predisposizione della documentazione tecnica richiesta dal nuovo Regolamento, integrando gli adempimenti ambientali in una strategia coerente di gestione dei materiali e dei rifiuti.

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