Regolamento EUDR – obblighi del commerciante
Il Regolamento (UE) 2023/1115, conosciuto come EUDR – EU Deforestation Regulation, ridefinisce il concetto di responsabilità nella gestione delle catene di approvvigionamento globali, introducendo un sistema di tracciabilità e controllo che coinvolge non solo gli operatori che immettono o esportano prodotti, ma anche i soggetti che li distribuiscono all’interno del mercato europeo. Tra questi, una figura centrale è quella del commerciante, cui la norma assegna obblighi specifici, graduati in funzione delle dimensioni aziendali e del ruolo effettivamente svolto nella filiera.
Il commerciante, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, è la persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un prodotto rilevante, già immesso da un altro soggetto. In altri termini, non è colui che introduce per la prima volta la merce nell’Unione, ma chi la vende, la distribuisce o la trasforma ulteriormente dopo la prima immissione. La distinzione con l’operatore è sottile ma sostanziale, poiché determina un diverso livello di responsabilità.
Il Regolamento distingue due tipi di commercianti:
– commercianti non PMI: sono imprese di dimensioni medio-grandi e per questo soggetti a obblighi analoghi a quelli dell’operatore. Devono disporre di un sistema di due diligence completo, che consenta di garantire che i prodotti resi disponibili siano conformi ai requisiti EUDR, e devono poter fornire alle autorità competenti la documentazione di supporto e i riferimenti alle dichiarazioni di diligenza (DDS) dei propri fornitori;
– commercianti PMI: sono imprese di dimensioni ridotte e per questo beneficiano di un regime semplificato che limita gli obblighi alla tracciabilità e alla conservazione delle informazioni.
Per tutti i commercianti, il principio di base è la tracciabilità documentata. Ogni soggetto deve essere in grado di dimostrare, in qualunque momento, da chi ha acquistato un prodotto e a chi lo ha successivamente ceduto. Tali informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni e devono includere, oltre ai dati identificativi di fornitori e clienti, i riferimenti alla DDS del prodotto o del lotto acquistato.
Nel caso di imprese di grandi dimensioni, ciò comporta la necessità di implementare sistemi informativi e procedure interne in grado di collegare ogni transazione commerciale alla corrispondente dichiarazione EUDR. Le PMI che svolgono attività di commercio o distribuzione, invece, non devono elaborare una propria due diligence, ma devono comunque mantenere la tracciabilità dei flussi di prodotto e delle controparti commerciali. Devono inoltre collaborare con le autorità competenti qualora venga richiesta la documentazione utile a risalire all’origine della merce.
Il Regolamento prevede che tutti i soggetti, indipendentemente dalla dimensione, garantiscano la disponibilità dei dati e la loro veridicità. L’eventuale mancata conservazione delle informazioni o la messa in commercio di prodotti non coperti da una DDS valida può comportare sanzioni significative, che in molti Stati membri potranno raggiungere fino al 4% del fatturato annuo realizzato all’interno dell’Unione, oltre alla confisca dei prodotti e all’esclusione temporanea da appalti o finanziamenti pubblici.
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