Servizi


Grazie all’ampio ventaglio di servizi offerti, supportiamo da sempre le imprese nell’implementazione del loro business model, attraverso l’analisi mirata dei bisogni e delle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Scopri di più

Insights

Rimani sempre aggiornato sul mondo corporate

Esplora i nostri approfondimenti per anticipare le sfide e cogliere le opportunità che plasmano il futuro della tua impresa.

Chi siamo


La nostra mission è quella di accompagnare le imprese verso il miglioramento del loro business model, assicurando loro un’organizzazione che renda l’intero ecosistema compliant, innovativo e duraturo nei confronti di tuti gli stakeholders.

Scopri di più

RELAZIONE D’IMPATTO 2024

Crescere insieme per un futuro sostenibile

Il 2024 segna per Effe Diligence il quarto anno come Società Benefit, un percorso che unisce crescita economica, responsabilità sociale e tutela ambientale. In questa Relazione raccontiamo i risultati raggiunti, i progetti avviati e gli obiettivi futuri.

Regolamento EUDR: obblighi del commerciante
Regolamento EUDR: obblighi del commerciante

data

27/10/2025
CATEGORIA
Ambiente

Data

27/10/2025

Categoria

Il Regolamento (UE) 2023/1115, conosciuto come EUDR – EU Deforestation Regulation, ridefinisce il concetto di responsabilità nella gestione delle catene di approvvigionamento globali, introducendo un sistema di tracciabilità e controllo che coinvolge non solo gli operatori che immettono o esportano prodotti, ma anche i soggetti che li distribuiscono all’interno del mercato europeo.

Regolamento EUDR – obblighi del commerciante

Il Regolamento (UE) 2023/1115, conosciuto come EUDR – EU Deforestation Regulation, ridefinisce il concetto di responsabilità nella gestione delle catene di approvvigionamento globali, introducendo un sistema di tracciabilità e controllo che coinvolge non solo gli operatori che immettono o esportano prodotti, ma anche i soggetti che li distribuiscono all’interno del mercato europeo. Tra questi, una figura centrale è quella del commerciante, cui la norma assegna obblighi specifici, graduati in funzione delle dimensioni aziendali e del ruolo effettivamente svolto nella filiera.

Il commerciante, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, è la persona fisica o giuridica che rende disponibile sul mercato un prodotto rilevante, già immesso da un altro soggetto. In altri termini, non è colui che introduce per la prima volta la merce nell’Unione, ma chi la vende, la distribuisce o la trasforma ulteriormente dopo la prima immissione. La distinzione con l’operatore è sottile ma sostanziale, poiché determina un diverso livello di responsabilità.

Il Regolamento distingue due tipi di commercianti:

– commercianti non PMI: sono imprese di dimensioni medio-grandi e per questo soggetti a obblighi analoghi a quelli dell’operatore. Devono disporre di un sistema di due diligence completo, che consenta di garantire che i prodotti resi disponibili siano conformi ai requisiti EUDR, e devono poter fornire alle autorità competenti la documentazione di supporto e i riferimenti alle dichiarazioni di diligenza (DDS) dei propri fornitori;

– commercianti PMI: sono imprese di dimensioni ridotte e per questo beneficiano di un regime semplificato che limita gli obblighi alla tracciabilità e alla conservazione delle informazioni.

Per tutti i commercianti, il principio di base è la tracciabilità documentata. Ogni soggetto deve essere in grado di dimostrare, in qualunque momento, da chi ha acquistato un prodotto e a chi lo ha successivamente ceduto. Tali informazioni devono essere conservate per almeno cinque anni e devono includere, oltre ai dati identificativi di fornitori e clienti, i riferimenti alla DDS del prodotto o del lotto acquistato.

Nel caso di imprese di grandi dimensioni, ciò comporta la necessità di implementare sistemi informativi e procedure interne in grado di collegare ogni transazione commerciale alla corrispondente dichiarazione EUDR. Le PMI che svolgono attività di commercio o distribuzione, invece, non devono elaborare una propria due diligence, ma devono comunque mantenere la tracciabilità dei flussi di prodotto e delle controparti commerciali. Devono inoltre collaborare con le autorità competenti qualora venga richiesta la documentazione utile a risalire all’origine della merce.

Il Regolamento prevede che tutti i soggetti, indipendentemente dalla dimensione, garantiscano la disponibilità dei dati e la loro veridicità. L’eventuale mancata conservazione delle informazioni o la messa in commercio di prodotti non coperti da una DDS valida può comportare sanzioni significative, che in molti Stati membri potranno raggiungere fino al 4% del fatturato annuo realizzato all’interno dell’Unione, oltre alla confisca dei prodotti e all’esclusione temporanea da appalti o finanziamenti pubblici.

4
M

Servizi

Grazie all’ampio ventaglio di servizi offerti, supportiamo da sempre le imprese nell’implementazione del loro business model, attraverso l’analisi mirata dei bisogni e delle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

4
M

Chi siamo

La nostra mission è quella di accompagnare le imprese verso il miglioramento del loro business model, assicurando loro un’organizzazione che renda l’intero ecosistema compliant, innovativo e duraturo nei confronti di tuti gli stakeholders.

M

Insights

Servizi

Chi siamo

Contatti

Careers

Richiedi il tariffario relativo ai servizi di medicina del lavoro