Registro dell’addestramento, che cosa deve contenere dopo la legge 34/2026
Registro dell’addestramento, che cosa deve contenere dopo la legge 34/2026

data

06/11/2026

CATEGORIA

Sicurezza
Il registro dell'addestramento, anche informatizzato, è la prova che l'addestramento è avvenuto e dopo la Legge 11 marzo 2026, n. 34 deve documentare anche le sessioni svolte con tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
ALLEGATI
Legge 11 marzo 2026, n. 34
Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro del 15 aprile 2026

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Nella gestione della sicurezza sul lavoro esiste un adempimento che non produce un attestato. La formazione lascia dietro di sé un registro di presenze e un certificato, la sorveglianza sanitaria un giudizio di idoneità, la valutazione dei rischi un documento firmato. L’addestramento invece si esaurisce in una prova pratica, e la sua prova documentale è il registro dell’addestramento.

Sull’addestramento è intervenuta la Legge 11 marzo 2026, n. 34, la legge annuale sulle piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026 e in vigore dal 7 aprile 2026. La modifica riguarda le modalità con cui l’addestramento può essere erogato e apre alle tecnologie di simulazione, lasciando intatto l’obbligo di tracciarlo.

Perché addestramento e formazione non sono la stessa cosa

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, tiene distinti i due istituti fin dalle definizioni. La formazione trasferisce conoscenze e procedure, l’addestramento fa esercitare il lavoratore all’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi di protezione individuale e procedure di lavoro.

La distinzione non è terminologica e produce effetti in caso di controllo. Un corso frequentato non dimostra l’addestramento all’uso di una specifica attrezzatura presente in azienda, e dopo un infortunio con macchina o attrezzatura è proprio questa prova che il datore di lavoro deve essere in grado di esibire.

Che cosa ha cambiato la legge annuale sulle piccole e medie imprese

La legge interviene sull’articolo 37 del decreto e stabilisce che l’addestramento possa essere effettuato anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Restano fermi i due requisiti che qualificavano già l’istituto, cioè l’esecuzione da parte di persona esperta e la collocazione sul luogo di lavoro, e resta fermo l’obbligo di tracciare l’attività in apposito registro, anche informatizzato.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diffuso il 15 aprile 2026 una nota di indicazioni al personale ispettivo sulle novità introdotte dalla legge, che conferma la lettura del nuovo testo e il quadro delle modifiche apportate al Testo Unico.

Sul piano pratico la simulazione è utile soprattutto quando l’esercitazione sull’attrezzatura reale sarebbe pericolosa, impraticabile o distruttiva, anche se la norma non ne limita l’uso a questi casi. Il caso tipico è la manovra di emergenza, che su una macchina in produzione non si può provare davvero e che in simulazione si ripete quante volte serve.

Che cosa valeva prima e che cosa vale adesso

Prima della modifica il testo descriveva l’addestramento come attività svolta da persona esperta e sul luogo di lavoro, senza menzionare strumenti di simulazione. In assenza di un riferimento esplicito, l’uso di simulatori e visori restava una scelta dell’azienda esposta a contestazione, perché un ispettore poteva ritenere che l’esercitazione virtuale non integrasse l’addestramento richiesto.

Dopo la modifica la simulazione in ambiente reale o virtuale è una modalità riconosciuta dalla norma. Il cambiamento non è di calendario, è di merito, perché sposta un’attività dalla zona grigia dell’interpretazione a quella delle modalità ammesse.

Ciò che non cambia è altrettanto rilevante. La simulazione non sostituisce la persona esperta che conduce l’addestramento e ne valuta l’esito, non sposta l’attività fuori dal contesto aziendale e non sostituisce l’obbligo di registrazione. Un percorso interamente affidato a una piattaforma, senza un addestratore che conduca e verifichi, non soddisfa il requisito.

Il registro dell’addestramento e la sua funzione probatoria

L’obbligo di tracciare l’addestramento in apposito registro, anche informatizzato, non nasce con la legge del 2026 ed è stato introdotto dal decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, con effetto dal 21 dicembre 2021. La novità è che adesso quel registro deve dar conto anche delle sessioni condotte in simulazione.

La norma non prescrive un modello di registro né il suo contenuto analitico, quindi la sua adeguatezza si misura su ciò che riesce a dimostrare. Un registro utile consente di risalire, per ogni lavoratore, a quale attrezzatura o procedura è stato addestrato, quando, con quale durata, per opera di chi e con quale esito, e di distinguere l’addestramento iniziale da quello ripetuto dopo una modifica organizzativa o l’introduzione di una macchina nuova.

La forma informatizzata è espressamente ammessa, quindi un foglio elettronico o un modulo di un gestionale hanno lo stesso valore del registro cartaceo. Ciò che conta è che la registrazione sia contestuale all’attività e riconducibile a chi l’ha condotta, perché un elenco compilato a posteriori in vista di una verifica perde la funzione che gli è propria.

Le altre modifiche al Testo Unico contenute nella stessa legge

La legge annuale sulle piccole e medie imprese tocca il decreto sicurezza anche in altri punti, che conviene conoscere perché entrati in vigore insieme. Oltre ad affidare all’INAIL l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per le microimprese e le piccole e medie imprese, interviene su tre aspetti della gestione quotidiana.

Il primo riguarda la formazione durante i periodi di cassa integrazione guadagni, che va assicurata sia nei casi di sospensione sia in quelli di riduzione dell’orario di lavoro. Il secondo riguarda l’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, l’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica, dove è stata inserita la voce relativa alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, con periodicità triennale.

Il terzo riguarda il lavoro agile svolto in luoghi che non sono nella disponibilità giuridica del datore di lavoro. L’informativa scritta almeno annuale sui rischi generali e specifici, già prevista dalla legge 81/2017, entra ora nel D.Lgs. 81/2008, e la sua omissione è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda, che la norma fissa da 1.200 a 5.200 euro e che l’Ispettorato nazionale del lavoro indica, con la rivalutazione, da 1.708,61 a 7.403,96 euro, a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Come mettere in ordine la documentazione

La verifica da fare è rapida e restituisce un esito riconoscibile a ogni passaggio.

  1. Esistenza del registro dell’addestramento. L’esito è positivo quando il registro esiste come documento distinto dai registri di formazione, non quando l’addestramento compare come voce dentro un attestato di corso.
  2. Copertura per attrezzatura e per lavoratore. L’esito è positivo quando per ogni attrezzatura che richiede addestramento esiste almeno una registrazione per ciascun lavoratore che la usa.
  3. Identificazione della persona esperta. L’esito è positivo quando il registro nomina chi ha condotto l’addestramento e l’azienda è in grado di documentarne l’esperienza specifica.
  4. Trattamento delle sessioni in simulazione. L’esito è positivo quando le sessioni condotte con simulatore o visore sono registrate come le altre e indicano l’attrezzatura o la procedura oggetto della prova.
  5. Aggiornamento dopo le modifiche. L’esito è positivo quando l’ingresso di una macchina nuova o la revisione di una procedura produce una registrazione nuova e non solo una comunicazione interna.

Dalla prova di conformità alla competenza dimostrabile

L’apertura alla simulazione segue una direzione che riguarda l’intero impianto della formazione alla sicurezza, spostata da un conteggio di ore verso la verifica di ciò che il lavoratore sa fare davvero. Il simulatore ha senso in questa cornice, perché permette di misurare un comportamento invece di certificare una presenza.

Per l’imprenditore la leva è duplice. Un addestramento documentato bene regge il controllo e, nei casi peggiori, regge il giudizio, mentre un addestramento progettato bene riduce gli errori operativi che generano fermi e infortuni. Affianchiamo le imprese nella progettazione dei percorsi di formazione e addestramento, nella tenuta della documentazione della pratica sicurezza e nell’adeguamento del sistema di gestione alle modifiche del Testo Unico.

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