ESRS rivisti: datapoint obbligatori ridotti di oltre il 60%
ESRS rivisti: datapoint obbligatori ridotti di oltre il 60%

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25/09/2026

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Business | Sostenibilità
Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato l'atto delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, con i datapoint obbligatori in calo di oltre il 60% e i costi di rendicontazione di oltre il 30% per impresa. L'applicazione decorre dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, a scrutinio europeo concluso.

La rendicontazione di sostenibilità europea sta attraversando la fase più delicata del proprio ciclo di vita, quella in cui un impianto normativo ambizioso viene ricalibrato sulla capacità effettiva delle imprese di alimentarlo. Il movimento non è di arretramento ma di messa a fuoco, perché si riduce la quantità di informazioni richieste per aumentare la qualità e la comparabilità di quelle che restano. Per le imprese, incluse quelle che non rientrano direttamente nell’obbligo, il punto di attenzione si sposta di conseguenza.

Il 3 luglio 2026 la Commissione europea ha adottato l’atto delegato che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772, il testo che contiene gli ESRS, cioè gli European Sustainability Reporting Standards, gli standard tecnici con cui si redige la rendicontazione di sostenibilità in Europa. La revisione riduce di oltre il 60% i datapoint obbligatori, cioè le singole informazioni elementari che compongono la rendicontazione, e di oltre il 70% quelli complessivi, con una diminuzione attesa dei costi di rendicontazione superiore al 30% per impresa.

Che cosa è stato adottato il 3 luglio 2026

L’atto interviene sugli standard tecnici e non sul perimetro dei soggetti obbligati, che resta quello ridisegnato dalla Direttiva (UE) 2026/470, il cosiddetto pacchetto omnibus. La revisione riscrive gli standard, riorganizza i requisiti informativi e alleggerisce la struttura degli obblighi di divulgazione.

Insieme all’atto delegato sugli standard la Commissione ha adottato un secondo atto, che introduce uno standard di rendicontazione volontario destinato alle imprese di minori dimensioni rimaste fuori dal perimetro obbligatorio e che fissa un tetto alle informazioni richiedibili lungo la catena del valore. È la parte del pacchetto che riguarda più da vicino la maggioranza delle imprese italiane, perché offre un riferimento riconosciuto a chi riceve richieste di informazioni ambientali e sociali dai propri clienti o dal sistema bancario.

Chi resta dentro il perimetro dopo il pacchetto omnibus

La prima domanda di un’impresa di piccole o medie dimensioni è se l’obbligo la riguardi ancora. Dopo la revisione del 2026 la rendicontazione societaria di sostenibilità prevista dalla CSRD, la direttiva europea che disciplina la materia, si applica alle sole imprese che superano insieme i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di fatturato netto. Le PMI restano quindi fuori dall’obbligo diretto, e lo stesso vale per la larghissima maggioranza delle imprese italiane.

Restare fuori dall’obbligo non significa restare fuori dal tema. L’impresa non obbligata è toccata in via indiretta nella sua veste di fornitrice, perché il cliente soggetto agli obblighi deve rendicontare anche gli impatti della propria catena di fornitura e si rivolge a lei per ottenere i dati. È su questo canale che la revisione degli standard produce l’effetto più rilevante per il tessuto produttivo italiano.

Che cosa cambia rispetto agli standard del 2023

Il confronto con la versione del 2023 non si esaurisce nel conteggio delle informazioni richieste. Nei considerando dell’atto la riduzione dei datapoint obbligatori è quantificata nel 61%, ottenuta accorciando il testo degli standard, semplificandone la struttura e la presentazione e dando la precedenza ai dati quantitativi rispetto alle parti descrittive, che nella versione precedente occupavano una porzione consistente della dichiarazione di sostenibilità.

Cambia il modo in cui si conduce la valutazione di doppia materialità, cioè l’analisi che individua sia gli impatti dell’impresa su ambiente e persone sia gli effetti dei fattori di sostenibilità sui suoi risultati economici. Il principio resta e non viene toccato, ma l’analisi si conduce con un approccio dall’alto verso il basso, che evita di dover esaminare uno per uno tutti i singoli impatti, rischi e opportunità. Cambia anche il trattamento delle informazioni non rilevanti, perché alla versione precedente, che semplicemente non le richiedeva, si sostituisce una formulazione più netta secondo cui non devono essere rendicontate.

Si sposta poi il piano su cui si misura la correttezza della rendicontazione. Prima il riferimento era il singolo dato, adesso è la dichiarazione di sostenibilità nel suo insieme, così che l’aggiunta di informazioni non rilevanti non finisca per oscurare quelle rilevanti.

Sulla value chain, cioè la catena del valore normata dagli standard, la revisione riconosce apertamente la difficoltà di raccogliere informazioni dagli attori che non sono soggetti agli obblighi di rendicontazione. Ne discendono limiti espliciti quando l’informazione comporterebbe costi o sforzi eccessivi e la possibilità di circoscrivere il perimetro della rendicontazione della catena del valore, dove prima l’impresa doveva comunque motivare l’assenza del dato.

Alcuni obblighi vengono eliminati o ridotti nel merito. L’informativa sulle microplastiche si restringe alle sole microplastiche primarie, mentre per le sostanze estremamente preoccupanti è introdotto un anno di applicazione graduale. Le emissioni di inquinanti non entrano più automaticamente nella rendicontazione, perché la loro rilevanza va determinata con una valutazione gestionale. Sui piani di transizione climatica resta invece l’obbligo di dichiarare in modo trasparente gli obiettivi non allineati alla traiettoria di 1,5 gradi.

L’elenco aggiornato dei datapoint, lo strumento con cui le imprese mappano in concreto le informazioni da produrre, sarà pubblicato da EFRAG, l’organismo tecnico che elabora gli standard per conto della Commissione europea, e non è ancora disponibile. Fino alla sua pubblicazione il confronto voce per voce tra vecchia e nuova versione si fa sul testo degli standard allegati all’atto delegato.

Quanto pesa la semplificazione sui costi

I numeri della revisione vanno letti nel loro ordine di grandezza. I datapoint obbligatori si riducono di oltre il 60%, il totale di oltre il 70%, e la riduzione dei costi di rendicontazione è stimata in oltre il 30% per impresa, in linea con l’obiettivo dichiarato dalla Commissione di ridurre del 25% gli oneri connessi agli obblighi di rendicontazione.

Nella documentazione di accompagnamento all’atto la stima è declinata su un orizzonte quinquennale. I risparmi corrispondono in media al 34% dei costi di riferimento per le imprese nel perimetro, pari a circa 3,7 miliardi di euro tra il 2027 e il 2031, e salgono a circa 4,7 miliardi, corrispondenti a circa il 44% dei costi di riferimento, tenendo conto anche degli effetti che si propagano lungo la catena del valore. L’andamento non è uniforme, con un risparmio stimato al 28% nel 2027, al 38% nel 2028 e su valori compresi tra il 33% e il 36% dal 2029 in avanti.

Da quando si applicano i nuovi standard

L’applicazione decorre dagli esercizi finanziari che iniziano il 1° gennaio 2027 o in data successiva. Per l’esercizio 2026 è prevista una facoltà di applicazione anticipata, esercitabile una volta che l’atto delegato sarà entrato in vigore, che si articola in tre possibilità.

  • Applicare gli standard oggi vigenti, cioè la versione del 2023.
  • Applicare integralmente e in anticipo gli standard rivisti.
  • Applicare gli standard vigenti avvalendosi di otto specifiche semplificazioni introdotte dalla nuova versione, tra cui l’approccio dall’alto verso il basso nella valutazione di doppia materialità, i limiti alla raccolta di informazioni lungo la catena del valore, il trattamento di acquisizioni e cessioni e la presentazione delle informazioni sulla tassonomia in un’appendice separata.

In tutti i casi resta l’onere di dichiarare quale versione degli standard è stata adottata.

La scelta non è neutra. Anticipare significa lavorare su un impianto più leggero già sul bilancio in corso di formazione, ma comporta la necessità di riallineare processi di raccolta dati che in molte organizzazioni erano stati impostati sulla versione precedente. È una valutazione da fare adesso, perché riguarda dati che si stanno raccogliendo in questi mesi.

Che cosa è già definitivo e che cosa non lo è

Su questo punto occorre una precisazione, perché separa nettamente due piani. L’atto è stato adottato dalla Commissione e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per il periodo di scrutinio, della durata di due mesi prorogabili di ulteriori due, entro il quale entrambe le istituzioni possono sollevare obiezioni.

Sono definitivi il contenuto tecnico degli standard adottati, le percentuali di riduzione e le date di applicazione previste dal testo. Non è invece ancora definitiva l’entrata in vigore, che si produce solo con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a scrutinio concluso senza obiezioni. L’atto non è ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale e non è quindi in vigore, e resta sospesa a quel passaggio anche la facoltà di applicazione anticipata per l’esercizio 2026.

Il quadro tecnico è quindi conosciuto e utilizzabile per la pianificazione, ma chi imposta oggi il proprio processo di raccolta dati fa bene a tenere distinta la parte già stabile da quella che attende il completamento dell’iter, evitando di presentare come definitivo un assetto che formalmente non lo è ancora.

Il tetto alle richieste lungo la catena di fornitura

La quota di imprese italiane direttamente soggette alla rendicontazione di sostenibilità è minoritaria, mentre la quota di imprese che ricevono richieste di dati ambientali e sociali è largamente maggioritaria. Su questo squilibrio la revisione produce due effetti distinti.

Il primo è indiretto e discende dalla riduzione dei datapoint, perché ciò che non è più richiesto all’impresa capofila non viene chiesto ai suoi fornitori. Il secondo è esplicito, perché il secondo atto delegato adottato il 3 luglio fissa un limite superiore alle informazioni di sostenibilità che le imprese soggette agli obblighi possono richiedere alle imprese della propria catena del valore con meno di 1.000 dipendenti, individuando quel limite nel contenuto dello standard volontario e collegandolo agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027.

Il cambiamento per l’impresa fornitrice è concreto. Al posto dei questionari eterogenei che ogni cliente ha costruito per conto proprio negli ultimi anni subentra un formato comune riconosciuto, che vale insieme come riferimento per rispondere e come argomento per non dare seguito a richieste che vanno oltre quel perimetro.

Come prepararsi alle richieste dei clienti

Per un’impresa fornitrice la prospettiva più utile non è attendere la conclusione dell’iter, ma prepararsi a rispondere in modo strutturato. Il lavoro consiste nel mettere in fila le informazioni che lo standard volontario prevede e controllare quali sono già presenti in azienda, cioè i consumi di energia elettrica, di gas e di acqua, le quantità di rifiuti prodotti distinte per tipologia e destinazione, le emissioni dirette di gas serra, il numero di dipendenti per tipo di contratto e per genere, le ore di formazione erogate e i dati sugli infortuni con i giorni di assenza collegati.

La verifica ha un esito riconoscibile e non lascia margini di interpretazione. Un dato è disponibile quando esiste già un documento che lo produce come sottoprodotto della gestione ordinaria, cioè le fatture del fornitore di energia, i documenti di trasporto e di gestione dei rifiuti, le denunce di infortunio trasmesse all’INAIL, il libro unico del lavoro e i registri della formazione. Un dato è da costruire quando quel documento non esiste o copre solo una parte dell’attività, e in quel caso vanno stabiliti chi lo rileva, con quale frequenza e con quale unità di misura. Al termine l’impresa sa esattamente quali richieste può soddisfare subito e quali richiedono una misurazione nuova.

Questo lavoro ha un valore che prescinde dall’esito dello scrutinio istituzionale, perché le richieste dei clienti e del sistema finanziario sono già in corso e non attendono il completamento dell’iter normativo europeo.

Meno dati, ma più verificabili

La direzione di questa revisione va letta oltre il tema del carico amministrativo. Un impianto con meno informazioni richieste è un impianto in cui ciascuna informazione pesa di più, perché è più esposta al confronto e alla verifica. La semplificazione non riduce l’attenzione sulla qualità del dato, la concentra.

Per l’imprenditore questo significa che il vantaggio competitivo non sta più nella capacità di compilare, ma in quella di dimostrare. Un dato ambientale supportato da un sistema di gestione certificato e da una misurazione tracciabile ha un valore diverso da una stima costruita per rispondere a un questionario. Affianchiamo le imprese nella preparazione alle richieste di informazioni di sostenibilità lungo la catena di fornitura, nella costruzione dei processi di raccolta e verifica del dato e nell’integrazione tra rendicontazione e sistemi di gestione, perché in un impianto più snello la solidità del singolo dato diventa la vera variabile competitiva.

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