Manutenzione antincendio: dal 25 settembre solo tecnici qualificati
Manutenzione antincendio: dal 25 settembre solo tecnici qualificati

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14/09/2026

CATEGORIA

Sicurezza
Dal 25 settembre 2026 il controllo e la manutenzione dei presidi antincendio possono essere affidati soltanto a tecnici in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato dai vigili del fuoco. Il termine è stato fissato dal decreto del Ministero dell'interno 15 luglio 2025, ultima proroga del regime transitorio del decreto controlli.

La sicurezza antincendio di un’attività produttiva non si esaurisce nel momento in cui gli impianti vengono installati e collaudati. Vive nel tempo, attraverso i controlli periodici, gli interventi di manutenzione e la loro registrazione. È in questa fase, quasi sempre affidata a fornitori esterni e percepita come una routine amministrativa, che si gioca gran parte dell’efficacia reale del sistema di protezione. Il quadro normativo che governa questa attività sta per completare una transizione avviata nel 2021, e la data che la chiude è ormai vicina.

Dal 25 settembre 2026 il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio potranno essere eseguiti soltanto da tecnici manutentori qualificati, cioè in possesso di un attestato di qualificazione rilasciato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco al termine di un esame. Il termine è stato fissato dal decreto del Ministero dell’interno 15 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo.

Il decreto controlli e la chiusura del regime transitorio

La regola nasce dal decreto del Ministero dell’interno 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 e conosciuto nel settore come decreto controlli, che stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Il provvedimento attua la previsione del D.Lgs. 81/2008 che affida a un decreto tecnico la definizione dei criteri di manutenzione dei presidi antincendio nei luoghi di lavoro, cioè gli estintori portatili e carrellati, le reti di idranti, le porte resistenti al fuoco, gli impianti di rivelazione e allarme, i sistemi di evacuazione di fumo e calore e le altre misure di protezione installate in azienda.

Il decreto è in vigore dal 25 settembre 2022, ma la sola disposizione sulla qualificazione dei tecnici è stata accompagnata da un regime transitorio, pensato per dare al mercato della manutenzione il tempo di formare e qualificare il proprio personale. Il termine è slittato quattro volte in quattro anni e il decreto del luglio 2025 ha disposto l’ultima proroga, spostando di dodici mesi il momento in cui l’obbligo diventa pienamente operativo. Non risultano ulteriori proroghe adottate.

Il decreto fissa al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore delle disposizioni sulla qualificazione. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella circolare del 10 settembre 2025, ha precisato che dal 26 settembre 2026 la manutenzione potrà essere affidata esclusivamente a soggetti in possesso dell’attestato e che i nulla osta transitori, cioè le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai tecnici in attesa di sostenere l’esame, non hanno comunque validità oltre il 25 settembre 2026.

Chi può eseguire la manutenzione prima e chi dopo la scadenza

Fino al 25 settembre 2026 il decreto controlli non richiede alcun titolo formale a chi esegue materialmente il controllo periodico e la manutenzione. La competenza del manutentore resta una valutazione affidata al datore di lavoro e al contratto di appalto, e sul mercato convivono tecnici già qualificati, tecnici che operano con un nulla osta transitorio e tecnici privi di entrambi.

Dopo quella data il requisito diventa formale e documentale. Chi interviene deve possedere l’attestato di qualificazione, che è nominativo, vale su tutto il territorio nazionale ed è legato alla singola tipologia di presidio antincendio per cui il tecnico ha superato l’esame. Un attestato conseguito sugli estintori portatili non abilita a intervenire sulla rete di idranti o sull’impianto di rivelazione e allarme, ed è il punto che più facilmente sfugge a chi acquista il servizio.

Resta fuori dall’obbligo la sorveglianza, cioè l’insieme dei controlli visivi che verificano, nell’intervallo tra due controlli periodici, che i presidi siano nelle normali condizioni operative. Il decreto consente che sia eseguita dai lavoratori normalmente presenti in azienda, dopo adeguate istruzioni, e su questo punto la scadenza di settembre non cambia nulla.

Come si ottiene l’attestato di qualificazione

Il percorso ordinario prevede la frequenza di un corso teorico e pratico presso un soggetto formatore accreditato, differenziato per tipologia di presidio, con una parte teorica che va da otto a ventiquattro ore e una parte pratica che va da quattro a sedici ore secondo il presidio trattato. Segue un esame davanti a una commissione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui non può fare parte chi ha svolto il ruolo di formatore nel corso.

Chi alla data del 25 settembre 2022 svolgeva attività di manutenzione da almeno tre anni è esonerato dalla frequenza del corso e accede alla valutazione presentando il proprio curriculum, con prova orale e pratica. È la disposizione che ha reso possibile il regime transitorio ed è anche la ragione per cui una parte del mercato ha rinviato la messa in regola fino all’ultimo.

L’attestato è rilasciato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso il portale dedicato e il nominativo del tecnico entra nell’elenco tenuto dal Corpo stesso. Il decreto non fissa una scadenza dell’attestato né un aggiornamento periodico a carico del tecnico manutentore, mentre l’obbligo di aggiornamento quinquennale riguarda i docenti dei corsi.

Che cosa deve verificare l’impresa che affida la manutenzione

La qualificazione è un requisito del tecnico, ma l’effetto pratico ricade sull’impresa che riceve il servizio. La verifica da fare è una sola e va fatta prima della scadenza, chiedendo al fornitore l’attestato di qualificazione dei tecnici che intervengono materialmente in azienda e controllando per quali tipologie di presidio è stato conseguito. Il confronto si fa con l’elenco dei presidi installati, quello che il registro dei controlli antincendio già riporta.

L’esito di quella richiesta colloca l’impresa in una di tre situazioni riconoscibili.

  • Il fornitore esibisce attestati che coprono tutte le tipologie di presidio presenti in azienda, e allora non serve altro se non conservare copia della documentazione insieme al contratto.
  • Il fornitore esibisce attestati parziali o soltanto nulla osta transitori, e allora occorre farsi indicare per iscritto entro quando i tecnici completeranno l’esame, perché i nulla osta perdono efficacia il 25 settembre 2026 e le tipologie scoperte restano senza manutentore abilitato.
  • Il fornitore non esibisce nulla, e allora dal 26 settembre 2026 i suoi interventi non valgono come manutenzione conforme al decreto, quindi il contratto va rinegoziato o sostituito prima della scadenza.

Perché la responsabilità resta in capo al datore di lavoro

L’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro l’adozione delle misure necessarie per la prevenzione degli incendi e il mantenimento in efficienza dei presidi. Il decreto controlli non introduce un proprio apparato sanzionatorio, quindi la conseguenza di una manutenzione affidata a un tecnico privo di attestato non è una sanzione autonoma, ma il fatto che quell’obbligo generale risulti non adempiuto.

Un registro dei controlli antincendio compilato dopo il 25 settembre 2026 da un tecnico senza attestato documenta un’attività eseguita da un soggetto non abilitato a svolgerla. La prova documentale della manutenzione, che è il punto in cui la posizione dell’impresa dovrebbe essere più solida, diventa l’elemento che la indebolisce, e la circostanza emerge quasi sempre durante un controllo degli organi di vigilanza o dopo un evento, quando non resta più margine per sanare.

Una scadenza che riporta la manutenzione al centro

Il valore di questa transizione non sta nell’adempimento in sé, ma nel criterio che introduce. Per anni la manutenzione antincendio è stata trattata come una voce di costo da comprimere, con un’attenzione al prezzo del contratto sproporzionata rispetto all’attenzione alla competenza di chi lo esegue. La qualificazione obbligatoria rende verificabile ciò che prima si poteva soltanto presumere.

Per l’imprenditore questo significa poter distinguere, in fase di selezione del fornitore, tra chi ha investito sulle competenze e chi ha rinviato, con un criterio oggettivo che entra nella valutazione della catena di fornitura e si riflette sulla continuità operativa dell’impresa. Affianchiamo le aziende nella verifica dei requisiti dei fornitori di manutenzione antincendio, nell’aggiornamento della documentazione di prevenzione incendi e nell’integrazione di questi controlli nel sistema di gestione della sicurezza, perché una scadenza governata per tempo diventa un presidio stabile invece che un’emergenza di fine settembre.

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