La tutela del prodotto alimentare italiano si è mossa per anni su due binari distinti. Da un lato la sicurezza igienico-sanitaria, presidiata dalla disciplina europea sull’igiene e dai piani di autocontrollo, dall’altro la repressione delle frodi commerciali, affidata a norme penali stratificate nel tempo. La Legge 21 aprile 2026, n. 75 interviene sul secondo binario e lo riorganizza in modo sistematico, introducendo per la prima volta nel codice penale un capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed è vigente dal 29 maggio 2026, senza disposizioni transitorie generali. Per le imprese della filiera, dalla produzione alla ristorazione fino al commercio elettronico, il quadro sanzionatorio applicabile è quindi già cambiato.
Un capo del codice penale dedicato al patrimonio agroalimentare
La legge riscrive la rubrica del titolo del codice penale dedicato ai delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, che ora comprende anche il patrimonio agroalimentare, e vi inserisce un nuovo Capo II-bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Il patrimonio agroalimentare diventa così un bene giuridico a sé, non più un’appendice della disciplina generale sulle frodi in commercio.
Nello stesso passaggio vengono abrogate due disposizioni storiche, l’articolo 516 sulla vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine e l’articolo 517-bis, che aggravava le pene di questo e di altri due delitti contro il commercio quando riguardavano alimenti a denominazione protetta. Al loro posto entrano fattispecie costruite sulle modalità concrete con cui oggi il prodotto alimentare viene presentato al mercato.
Cosa cambia rispetto al regime precedente
Il confronto più utile per l’impresa riguarda il livello della risposta sanzionatoria, che si alza su tutti i fronti.
Sul piano penale, la vendita di alimenti non genuini era punita fino al 28 maggio 2026 con la reclusione fino a sei mesi oppure con la multa fino a 1.032 euro. Quella condotta confluisce ora nel delitto di frode alimentare, punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 1.000 a 4.000 euro, ma a condizioni più strette, perché servono il fine di indurre in errore il compratore e quello di trarne profitto e la difformità del prodotto deve essere sostanziale. La pena si fa più severa, con un minimo di due mesi e la multa che si aggiunge alla reclusione invece di esserne l’alternativa, mentre il perimetro del reato si restringe ai casi consapevoli e rilevanti.
Per la contraffazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni protette il salto è più netto. La pena passa dalla reclusione fino a due anni e dalla multa fino a 20.000 euro alla reclusione da uno a quattro anni e alla multa da 10.000 a 50.000 euro, con un minimo detentivo di un anno che nel testo previgente non era previsto.
Sul piano amministrativo il cambiamento sta nella struttura degli importi prima ancora che nella singola cifra. Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 231 viene modificato in quattro materie, cioè le pratiche leali d’informazione, la denominazione dell’alimento, l’elenco degli ingredienti e l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza. Per le violazioni principali di queste materie la forbice sale a quella fra 4.000 e 32.000 euro, partendo da 3.000 e 24.000 euro per le pratiche leali e da 2.000 e 16.000 euro per le altre tre, e vi si affianca un importo in percentuale sul fatturato con un tetto di 100.000 euro. Le altre sanzioni del decreto, come quelle su allergeni, termine minimo di conservazione e quantità netta, restano invariate. La disciplina sanzionatoria della rintracciabilità è stata riscritta per intero e prevede oggi una forbice fra 6.000 e 48.000 euro con un tetto di 150.000 euro.
Cambia infine il modo in cui si esce da una contestazione puramente documentale. Il testo introduce due strumenti che prima non esistevano, il blocco ufficiale temporaneo con dieci giorni per produrre la documentazione corretta e, per le violazioni formali in materia di rintracciabilità , un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea prima che la sanzione venga irrogata.
Frode alimentare e commercio con segni mendaci
Il nuovo articolo 517-sexies introduce il delitto di frode alimentare. Punisce chi, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini oppure, per origine, provenienza, qualità o quantità , sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti.
Accanto alla pena è prevista una causa di non punibilità per i fatti di lieve entità . La lieve entità si valuta sulla quantità o sul valore economico esiguo del prodotto, oppure sull’assenza di un effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e i parametri sono alternativi fra loro. Il testo non richiama la ripetizione della condotta, ma a nostro giudizio la logica della norma è quella di una valvola per l’episodio marginale.
Il nuovo articolo 517-septies disciplina il commercio di alimenti con segni mendaci e colpisce l’uso di segni distintivi o indicazioni, anche figurative, che l’operatore sa essere falsi o ingannevoli quanto a origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti. La pena è la reclusione da tre a diciotto mesi e la multa fino a 20.000 euro.
La frode alimentare si applica fuori dei casi di commercio con segni mendaci, per cui quando la stessa condotta rientra in entrambe le ipotesi prevale quest’ultima, punita più severamente. Nella frode alimentare il fulcro è il prodotto difforme da quanto dichiarato, nel commercio con segni mendaci è l’uso consapevole di segni e indicazioni falsi o ingannevoli.
I canali digitali entrano espressamente nel perimetro
Entrambe le nuove fattispecie richiamano in modo esplicito le condotte realizzate con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche. È il passaggio con l’impatto più immediato sull’operatività quotidiana, perché estende la rilevanza penale alle schede prodotto sui marketplace, alle descrizioni sul sito aziendale, alle immagini e ai claim veicolati sui canali social.
Molte imprese mantengono un allineamento rigoroso fra etichetta e documentazione tecnica, ma governano la comunicazione digitale con processi separati, spesso affidati a fornitori esterni. La legge riconduce i due piani a un unico regime, e questo impone di verificare che ciò che viene pubblicato online corrisponda a ciò che è dichiarato in etichetta, comprese le schede caricate dai distributori. Resta fermo che entrambi i reati richiedono la consapevolezza della falsità o della difformità e il fine di indurre in errore, per cui una scheda sbagliata caricata da un distributore non espone di per sé il produttore. L’allineamento documentato fra etichetta e comunicazione è anche ciò che permette di dimostrarlo.
Le sanzioni amministrative e il criterio del 3% del fatturato
Il riordino delle sanzioni amministrative introduce un criterio ricorrente. Accanto alla forbice edittale è previsto un importo pari al 3% del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione, applicabile quando tale importo risulta superiore al massimo della forbice, con un tetto espressamente indicato per ciascuna fattispecie. Il 3% non è quindi il limite della sanzione ma un importo alternativo, e la sanzione resta chiusa da un tetto fisso. Nei fatti il criterio pesa su una fascia precisa di imprese, con un fatturato fra 1,6 e 5 milioni di euro per la rintracciabilità e fra circa 1,07 e 3,3 milioni per le informazioni sugli alimenti. Sopra queste soglie si applica il tetto, qualunque sia la dimensione dell’impresa, e il tetto è comunque molto più alto di prima, passando per esempio da 24.000 a 100.000 euro per le pratiche leali d’informazione.
Le violazioni degli obblighi di rintracciabilità , disciplinate dal D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, sono sanzionate da 6.000 a 48.000 euro, con il criterio percentuale e un tetto di 150.000 euro. Sulla stessa disposizione è stato inserito, per le violazioni di natura documentale o formale che non incidono sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilità sostanziale, un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea prima dell’irrogazione della sanzione.
Le violazioni principali in materia di informazioni sugli alimenti toccate dalla riforma sono sanzionate da 4.000 a 32.000 euro con tetto di 100.000 euro, mentre per le fattispecie minori della denominazione e dell’elenco degli ingredienti le forbici vanno da 1.000 a 8.000 euro e da 2.000 a 16.000 euro, con tetti di 25.000 e 50.000 euro. Lo stesso schema si applica alle nuove disposizioni sulle denominazioni lattiero-casearie, che colpiscono l’uso di denominazioni riservate al latte e ai suoi derivati su prodotti che non lo sono, e alla filiera bufalina, quest’ultima con tetto di 150.000 euro e con la chiusura dello stabilimento da dieci a trenta giorni come sanzione accessoria.
Sulla filiera bufalina opera anche un meccanismo di modulazione dimensionale. La sanzione è aumentata fino alla metà per la media impresa e fino a due terzi per la grande impresa, ed è ridotta fino a un terzo per la microimpresa, secondo i parametri della raccomandazione europea sulla definizione delle imprese.
Il blocco ufficiale temporaneo e i dieci giorni per la documentazione
La legge inserisce nella disciplina generale delle sanzioni amministrative, la Legge 24 novembre 1981, n. 689, un nuovo istituto riservato al settore agroalimentare e della pesca. Quando l’organo accertatore rileva violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto o dei mezzi tecnici di produzione, affidandone la custodia all’operatore sottoposto al controllo.
L’operatore ha dieci giorni dalla disposizione del blocco per trasmettere la documentazione corretta. Se la documentazione è idonea a sanare la violazione contestata, il prodotto viene svincolato. In caso di mancata trasmissione nei termini o di documentazione non idonea, l’organo accertatore converte il blocco in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla Legge 689/1981. Contro il blocco è ammesso ricorso all’autorità competente, con le stesse modalità dell’opposizione al sequestro.
È una misura che apre uno spazio di rimedio prima sconosciuto, ma che si regge interamente sulla capacità dell’impresa di recuperare in pochi giorni certificati, dichiarazioni di conformità , documenti di trasporto e attestazioni di filiera. In altre parole, premia chi ha già un archivio ordinato e penalizza chi lo ricostruisce a posteriori.
Pene accessorie, confisca e responsabilità dell’ente
Il nuovo articolo 517-octies consente al giudice di disporre come pena accessoria la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio da cinque giorni a tre mesi nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, e individua quattro circostanze aggravanti. Sono il coinvolgimento di prodotti a denominazione o indicazione geografica protetta, l’uso di falsi documenti di trasporto o di false dichiarazioni all’organismo di vigilanza, la particolare gravità in ragione della quantità , e la presentazione come biologici di alimenti privi della relativa certificazione. Un’aggravante ulteriore colpisce le condotte realizzate con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.
Per la forma organizzata il nuovo articolo 518.1 del codice penale aggiunge conseguenze che incidono direttamente sull’operatività dell’impresa. La condanna comporta l’interdizione da una professione o da un’arte e il divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni e abilitazioni per l’attività d’impresa, oltre che contributi, finanziamenti e mutui agevolati pubblici. Il giudice può inoltre disporre la chiusura dello stabilimento da uno a dodici mesi e, quando il fatto è di particolare gravità e c’è recidiva specifica, la revoca delle licenze e la chiusura definitiva. Le stesse pene accessorie valgono per la contraffazione delle denominazioni protette quando ricorre una delle aggravanti.
Sul fronte patrimoniale è prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e di quelle che ne costituiscono oggetto, prodotto, prezzo o profitto, salvi i diritti della persona offesa e fatta eccezione per le cose appartenenti a persona estranea al reato. Gli alimenti confiscati ancora idonei al consumo e non contraffatti sono destinati alla distribuzione gratuita a persone bisognose tramite enti territoriali, enti caritatevoli o associazioni con compiti assistenziali.
Un chiarimento è necessario sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti. La legge modifica il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 inserendo il richiamo alla sola ipotesi organizzata, quella delle condotte realizzate con più operazioni e con mezzi e attività continuative. Le fattispecie base di frode alimentare e di commercio con segni mendaci non diventano quindi reati presupposto, e l’ente risponde soltanto per la forma aggravata. È una distinzione che incide direttamente sulla revisione dei modelli organizzativi e che va letta con precisione, evitando estensioni che il testo non prevede.
Le verifiche da fare in azienda
Il lavoro da impostare riguarda quattro fronti, tutti documentali e tutti verificabili con quanto già presente in azienda.
- la coerenza fra etichetta, documentazione tecnica e comunicazione digitale, inclusi i cataloghi gestiti da distributori e marketplace;
- il fascicolo probatorio a supporto di ogni claim, quindi origine, metodo di produzione, certificazioni biologiche e denominazioni protette;
- le procedure di rintracciabilità , oggi sanzionate fino a 150.000 euro, con un importo parametrato al fatturato fino a quel tetto;
- l’individuazione di un referente in grado di reperire e trasmettere la documentazione entro i dieci giorni del blocco ufficiale temporaneo.
L’esito della ricognizione è leggibile senza margini di interpretazione. Per ogni affermazione che compare in etichetta o online esiste un documento che la sostiene e che può essere prodotto in pochi giorni, oppure quel documento non c’è e la posizione va sanata prima che sia un controllo a farla emergere.
Va infine considerato che la legge rinvia a più decreti attuativi, tra cui quello sul contrassegno volontario per i prodotti a denominazione protetta e quello relativo al piano straordinario di controllo sui prodotti lattiero-caseari, e che per le microimprese della filiera bufalina le sanzioni sugli obblighi di registrazione si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell’anno 2026.
La documentazione come forma di tutela del valore
Per l’impresa alimentare italiana la lettura strategica è chiara. La qualità certificata e la trasparenza della filiera passano da elemento di posizionamento commerciale a presidio di tutela giuridica del proprio patrimonio, e il nuovo impianto sanzionatorio alza in modo netto i massimi e, per una fascia di imprese, lega l’importo della sanzione al fatturato.
Affianchiamo gli operatori nella revisione dell’impianto documentale e nell’allineamento fra etichetta, autocontrollo e comunicazione, perché in questo quadro la coerenza della documentazione è essa stessa una forma di protezione del valore aziendale.
