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	<title>Effe Diligence</title>
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	<title>Effe Diligence</title>
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		<title>Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: cosa cambia dal 20 gennaio 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dal 20 gennaio 2027 il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la Direttiva 2006/42/CE e ridisegna gli obblighi di conformità e sicurezza per chi fabbrica, importa o immette macchine sul mercato europeo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/nuovo-regolamento-macchine-ue-2023-1230-cosa-cambia-dal-20-gennaio-2027/">Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230: cosa cambia dal 20 gennaio 2027</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario industriale in cui automazione, connettività e intelligenza artificiale diventano variabili strutturali per la competitività delle imprese manifatturiere, la revisione delle regole europee sulla sicurezza delle macchine rappresenta un passaggio chiave. Il Regolamento (UE) 2023/1230 sostituisce la storica Direttiva Macchine e ridefinisce, con un orizzonte temporale già fissato, gli obblighi di chi progetta, fabbrica, importa o mette a disposizione macchine sul mercato europeo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dalla Direttiva 2006/42/CE a un regolamento europeo direttamente applicabile</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2023/1230 del 14 giugno 2023 è entrato in vigore il 19 luglio 2023 e si applica dal 20 gennaio 2027, data a partire dalla quale abroga e sostituisce la Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. 17/2010. Il passaggio dalla forma della direttiva a quella del regolamento non è un dettaglio formale. Un regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale, e garantisce così un quadro di requisiti uniforme in tutta l&#8217;Unione. Per le imprese significa disporre di un riferimento unico, con margini di divergenza molto ridotti tra le normative dei diversi Paesi.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Chi deve adeguarsi: fabbricanti, importatori, distributori e datori di lavoro</h2>
<p>Il perimetro di applicazione è ampio. Gli obblighi ricadono in primo luogo sul fabbricante, ma coinvolgono anche importatori e distributori, chiamati a verificare che le macchine immesse sul mercato siano conformi e correttamente documentate. Il datore di lavoro che utilizza le macchine resta destinatario degli obblighi di sicurezza del D.Lgs. 81/2008, ma ha interesse diretto a comprendere il nuovo quadro, perché la conformità del parco macchine incide sulla valutazione dei rischi e sulle scelte di acquisto. Il regolamento riguarda inoltre le cosiddette quasi-macchine, cioè gli insiemi che diventano una macchina completa solo dopo l&#8217;assemblaggio con altri componenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Software, intelligenza artificiale e cybersicurezza tra i nuovi requisiti</h2>
<p>La novità di maggiore impatto riguarda la dimensione digitale. Il regolamento considera il software che svolge funzioni di sicurezza come un componente di sicurezza a tutti gli effetti, con i relativi obblighi di valutazione. Vengono introdotti requisiti espliciti di protezione contro la corruzione e le manomissioni, anche di natura informatica, per evitare che un attacco o un malfunzionamento del software comprometta il comportamento sicuro della macchina. Sono presi in considerazione i sistemi con funzioni di intelligenza artificiale e i comportamenti evolutivi delle macchine che apprendono, insieme ai rischi legati alla collaborazione tra persone e robot e ai veicoli a guida autonoma.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando una modifica sostanziale trasforma l&#8217;impresa in fabbricante</h2>
<p>Un punto che merita attenzione riguarda le modifiche apportate alle macchine già in uso. Il regolamento chiarisce che una modifica sostanziale, compresa quella realizzata tramite software, che alteri le prestazioni o la destinazione d&#8217;uso della macchina e ne modifichi il profilo di rischio, comporta l&#8217;assunzione degli obblighi del fabbricante da parte di chi la esegue. Per molte imprese che intervengono su impianti e linee produttive, questo significa dover gestire una nuova valutazione di conformità, con responsabilità e documentazione conseguenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Macchine ad alto rischio e valutazione di conformità</h2>
<p>Il regolamento individua nell&#8217;Allegato I le categorie di macchine considerate a più alto rischio. Per queste, la valutazione di conformità non può più basarsi soltanto sull&#8217;autocertificazione del fabbricante, ma richiede in molti casi il coinvolgimento di un organismo notificato. Si tratta di un innalzamento del presidio per le tipologie di macchine potenzialmente più pericolose, che le imprese produttrici devono considerare per tempo nella pianificazione dei processi di certificazione.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Istruzioni per l&#8217;uso e dichiarazione di conformità in formato digitale</h2>
<p>Il regolamento riconosce la possibilità di fornire le istruzioni per l&#8217;uso in formato digitale, in linea con la trasformazione dei processi produttivi. Resta impregiudicato il diritto dell&#8217;utilizzatore di ottenere, su richiesta e senza costi aggiuntivi, una versione cartacea. Anche la dichiarazione di conformità e la marcatura seguono la logica di una gestione documentale più moderna e tracciabile, che accompagna la macchina lungo tutto il suo ciclo di vita.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi entro il 20 gennaio 2027</h2>
<p>Il tempo che separa dalla piena applicazione è un&#8217;occasione per anticipare. Le imprese che progettano o immettono macchine sul mercato possono utilizzare questo periodo per allineare progettazione, documentazione e processi di conformità al nuovo quadro. Conviene muoversi su alcune direttrici prioritarie:</p>
<ol>
<li>mappare le macchine e i prodotti interessati, distinguendo tra macchine complete e quasi-macchine;</li>
<li>verificare se i propri prodotti rientrano nelle categorie ad alto rischio dell&#8217;Allegato I e pianificare l&#8217;eventuale coinvolgimento di un organismo notificato;</li>
<li>aggiornare l&#8217;analisi dei rischi includendo software, componenti digitali e aspetti di cybersicurezza;</li>
<li>rivedere istruzioni, dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico nella prospettiva della gestione digitale;</li>
<li>formare le funzioni tecniche e gli uffici acquisti sui nuovi obblighi e sul concetto di modifica sostanziale.</li>
</ol>
<p>Affrontare per tempo il nuovo Regolamento Macchine significa trasformare un adempimento in un vantaggio competitivo, presentandosi sul mercato con prodotti allineati ai requisiti europei più avanzati in materia di sicurezza e affidabilità digitale. Affianchiamo le imprese nella valutazione di conformità, nella gestione della marcatura e nell&#8217;integrazione tra sicurezza dei prodotti e sicurezza dei luoghi di lavoro, per governare la transizione con metodo e senza affanni dell&#8217;ultimo momento.</p>
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		<title>CBAM: dal 1° gennaio 2026 il regime definitivo per chi importa acciaio, alluminio e cemento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l'avvio del periodo definitivo del CBAM (Regolamento UE 2023/956), dal 1° gennaio 2026 gli importatori di merci ad alta intensità di carbonio devono diventare dichiaranti autorizzati. Le semplificazioni del Regolamento (UE) 2025/2083 introducono una soglia di esenzione di 50 tonnellate.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la decarbonizzazione dell&#8217;industria e la competitività dei mercati europei diventano variabili strutturali, l&#8217;Unione europea completa uno degli strumenti più rilevanti della propria politica climatica. Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto con l&#8217;acronimo CBAM, entra nel suo periodo definitivo e introduce obblighi concreti per le imprese che importano determinate merci ad alta intensità di carbonio.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cos&#8217;è il CBAM e quali merci riguarda</h2>
<p>Il CBAM, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956 del 10 maggio 2023, applica alle merci importate un costo del carbonio equivalente a quello sostenuto dalle produzioni europee soggette al sistema ETS. L&#8217;obiettivo è evitare la delocalizzazione delle emissioni verso Paesi con vincoli ambientali meno stringenti. Il meccanismo riguarda le importazioni di cemento, energia elettrica, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio e idrogeno, insieme a numerosi prodotti derivati da questi materiali.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Cosa cambia con il periodo definitivo dal 1° gennaio 2026</h2>
<p>Fino al 31 dicembre 2025 il CBAM ha operato in un periodo transitorio, con soli obblighi di comunicazione dei dati sulle emissioni incorporate e senza oneri economici. Dal 1° gennaio 2026 si apre il periodo definitivo. Le imprese che importano le merci coperte oltre le soglie previste devono ottenere lo status di dichiarante CBAM autorizzato, presentare una dichiarazione CBAM annuale e, a regime, acquistare e restituire i certificati corrispondenti alle emissioni incorporate nei prodotti importati.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La soglia di 50 tonnellate introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083</h2>
<p>Per alleggerire gli adempimenti a carico dei piccoli importatori, il Regolamento (UE) 2025/2083 ha introdotto una soglia di esenzione. Chi importa meno di 50 tonnellate annue di merci CBAM, con esclusione di energia elettrica e idrogeno, è esonerato dagli obblighi di autorizzazione, dichiarazione e acquisto dei certificati. La soglia va monitorata con attenzione, perché il suo superamento nel corso dell&#8217;anno fa scattare gli obblighi per l&#8217;intero anno civile.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">L&#8217;autorizzazione a dichiarante CBAM e il regime transitorio del 2026</h2>
<p>Dal 1° gennaio 2026 le merci CBAM sopra soglia possono essere importate soltanto da chi ha ottenuto lo status di dichiarante CBAM autorizzato. È prevista una clausola di salvaguardia. Le imprese che hanno presentato la domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 possono continuare a importare fino al 27 settembre 2026, in attesa del completamento della procedura. Chi non si attiva rischia il blocco delle merci in dogana.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Certificati CBAM e prima dichiarazione: le scadenze del 2027</h2>
<p>Gli obblighi economici veri e propri decorrono dal 2027. La vendita dei certificati CBAM prende avvio il 1° febbraio 2027. La prima dichiarazione CBAM, relativa alle importazioni effettuate nel 2026, dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027, con la contestuale restituzione dei certificati corrispondenti. Il 2026 è quindi un anno di preparazione, in cui costruire i processi di raccolta dei dati sulle emissioni e di gestione degli adempimenti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quali imprese devono attivarsi</h2>
<p>Il CBAM riguarda gli importatori stabiliti nell&#8217;Unione, e in particolare le imprese che acquistano da fornitori extra UE cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno e loro derivati. Molte aziende manifatturiere che si riforniscono di semilavorati metallici dall&#8217;estero possono rientrare nel perimetro anche senza esserne pienamente consapevoli. Per questo la prima verifica riguarda la composizione effettiva delle proprie importazioni.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi al CBAM definitivo</h2>
<p>Il tempo utile per organizzarsi è adesso. Le azioni prioritarie riguardano soprattutto la conoscenza dei flussi di importazione e la relazione con i fornitori:</p>
<ol>
<li>analizzare le importazioni per codice doganale e volume, verificando l&#8217;eventuale superamento della soglia di 50 tonnellate;</li>
<li>richiedere per tempo lo status di dichiarante CBAM autorizzato quando gli obblighi si applicano;</li>
<li>attivare con i fornitori extra UE la raccolta dei dati sulle emissioni incorporate;</li>
<li>impostare procedure interne per la dichiarazione annuale e per la futura gestione dei certificati;</li>
<li>stimare l&#8217;impatto economico dei certificati sui costi di approvvigionamento.</li>
</ol>
<p>Governare per tempo il CBAM significa evitare interruzioni delle forniture e trasformare un obbligo in un elemento di solidità della catena di approvvigionamento. La misurazione delle emissioni lungo la filiera, del resto, si integra con i percorsi di sostenibilità e di rendicontazione che le imprese stanno già affrontando. Affianchiamo le aziende nell&#8217;analisi dei flussi di importazione, negli adempimenti CBAM e nell&#8217;integrazione tra compliance ambientale e gestione della supply chain, per anticipare gli impatti e presidiare la competitività.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/cbam-dal-1-gennaio-2026-il-regime-definitivo-per-chi-importa-acciaio-alluminio-e-cemento/">CBAM: dal 1° gennaio 2026 il regime definitivo per chi importa acciaio, alluminio e cemento</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<title>EUDR: dal 30 dicembre 2026 la dovuta diligenza diventa operativa per medie e grandi imprese</title>
		<link>https://effediligence.it/eudr-dal-30-dicembre-2026-la-dovuta-diligenza-diventa-operativa-per-medie-e-grandi-imprese/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650 del 19 dicembre 2025 fissa al 30 dicembre 2026 l'avvio degli obblighi EUDR per operatori e commercianti di medie e grandi dimensioni e al 30 giugno 2027 quelli per microimprese e persone fisiche. Cambiano anche le modalità di presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza lungo la filiera.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/eudr-dal-30-dicembre-2026-la-dovuta-diligenza-diventa-operativa-per-medie-e-grandi-imprese/">EUDR: dal 30 dicembre 2026 la dovuta diligenza diventa operativa per medie e grandi imprese</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la tracciabilità delle materie prime e la responsabilità sulla catena di fornitura diventano variabili strutturali per l&#8217;accesso al mercato europeo, l&#8217;entrata in applicazione del regolamento contro la deforestazione rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione della compliance ambientale d&#8217;impresa. Il Regolamento (UE) 2025/2650 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda taluni obblighi degli operatori e dei commercianti, ha definito il calendario definitivo. Per le medie e grandi imprese la data da presidiare è il 30 dicembre 2026.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa disciplina il Regolamento (UE) 2023/1115</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 subordina l&#8217;immissione sul mercato dell&#8217;Unione, la messa a disposizione e l&#8217;esportazione di determinate materie prime e dei relativi prodotti derivati alla dimostrazione che non provengano da terreni soggetti a deforestazione o degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020 e che siano stati prodotti nel rispetto della legislazione del paese di origine.</p>
<p>Il perimetro merceologico è ampio e comprende sette materie prime, ossia legno, soia, olio di palma, cacao, caffè, gomma e bovini, insieme ai prodotti derivati elencati nell&#8217;allegato I del regolamento. Rientrano quindi filiere molto diverse fra loro, dal mobile alla carta, dal cioccolato alla pelletteria, dai pneumatici ai biocarburanti. Per un&#8217;impresa manifatturiera italiana questo significa che l&#8217;obbligo non riguarda soltanto chi importa la materia prima, ma anche chi lavora e commercializza un prodotto finito che la incorpora.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le nuove date di applicazione fissate dal Regolamento (UE) 2025/2650</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650, entrato in vigore il 26 dicembre 2025, ha ridefinito la scansione temporale degli obblighi. Dal 30 dicembre 2026 il regolamento si applica agli operatori e ai commercianti a valle di ogni dimensione, quindi anche alle medie e grandi imprese, e alle microimprese e piccole imprese limitatamente ai prodotti che erano già coperti dal previgente regolamento sul legno.</p>
<p>Dal 30 giugno 2027 gli obblighi si estendono alle persone fisiche e alle microimprese per i restanti prodotti rientranti nel perimetro EUDR. Il differimento aggiuntivo di un anno è stato costruito per consentire agli operatori di adeguare i sistemi informativi e di rinegoziare i rapporti contrattuali con i fornitori, non per sospendere l&#8217;obbligo. La distinzione è rilevante, perché le informazioni da raccogliere riguardano lotti e forniture che in molti casi vengono già movimentati oggi.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come cambia la dichiarazione di dovuta diligenza lungo la filiera</h2>
<p>La modifica di maggiore impatto operativo riguarda il punto della filiera in cui si concentra l&#8217;onere dichiarativo. Con il nuovo assetto è il primo operatore che immette il prodotto sul mercato dell&#8217;Unione a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza. Gli attori a valle raccolgono e conservano il numero di riferimento della dichiarazione già presentata, senza doverne produrre una propria per la stessa merce.</p>
<p>I commercianti a valle e i soggetti che non rientrano nella definizione di piccola e media impresa devono comunque registrarsi nel sistema informativo europeo, ma non presentano una dichiarazione autonoma. È un alleggerimento che riduce le duplicazioni lungo catene di fornitura lunghe, tipiche del tessile, dell&#8217;arredo e dell&#8217;agroalimentare, senza però spostare la responsabilità sulla legalità e sulla tracciabilità del prodotto, che resta piena in capo a chi lo immette per primo sul mercato.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le semplificazioni per i piccoli operatori e per i paesi a basso rischio</h2>
<p>Il regolamento di modifica introduce inoltre una dichiarazione semplificata unica per i micro e piccoli operatori primari che si approvvigionano in paesi classificati a basso rischio. Anche le informazioni richieste in alcuni comparti sono state ridotte, con l&#8217;obiettivo dichiarato di contenere l&#8217;onere amministrativo mantenendo intatto l&#8217;obiettivo ambientale della norma.</p>
<p>La classificazione del rischio paese resta quindi una variabile da monitorare nel tempo, perché determina l&#8217;intensità della dovuta diligenza richiesta. Un&#8217;impresa che si rifornisce da più aree geografiche deve poter dimostrare, per ciascuna origine, quale livello di verifica ha applicato e perché.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi entro dicembre 2026</h2>
<p>Il tempo residuo va utilizzato per costruire un sistema documentale che regga a un controllo, non per accumulare dichiarazioni generiche dei fornitori. I passaggi da completare sono essenzialmente cinque.</p>
<ol>
<li>Verificare quali prodotti aziendali rientrano nell&#8217;allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115, inclusi i prodotti trasformati.</li>
<li>Mappare fornitori e siti di produzione, raccogliendo le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di origine.</li>
<li>Formalizzare una procedura di dovuta diligenza documentata, con criteri di valutazione e attenuazione del rischio.</li>
<li>Registrarsi nel sistema informativo europeo e familiarizzare con le modalità di trasmissione delle dichiarazioni.</li>
<li>Aggiornare i contratti di fornitura, inserendo obblighi informativi e clausole di risoluzione in caso di dati non verificabili.</li>
</ol>
<p>L&#8217;articolo 25 del Regolamento (UE) 2023/1115 demanda agli Stati membri la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni, insieme alle misure di controllo sui prodotti non conformi. Il presidio documentale non è quindi un adempimento formale, ma la condizione per continuare a immettere il prodotto sul mercato europeo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dalla conformità alla conoscenza della propria filiera</h2>
<p>Le imprese che stanno affrontando l&#8217;EUDR con un approccio strutturato stanno ottenendo un risultato che va oltre la conformità. La geolocalizzazione delle origini e la qualificazione dei fornitori producono una conoscenza della catena di fornitura che in molte filiere italiane non era mai stata formalizzata, e che diventa utile anche per la rendicontazione di sostenibilità, per la gestione del rischio di approvvigionamento e per il dialogo con i clienti finali.</p>
<p>Affianchiamo le imprese nella mappatura della filiera, nella costruzione del sistema di dovuta diligenza e nell&#8217;integrazione dell&#8217;EUDR con gli altri obblighi ambientali già presenti in azienda.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/eudr-dal-30-dicembre-2026-la-dovuta-diligenza-diventa-operativa-per-medie-e-grandi-imprese/">EUDR: dal 30 dicembre 2026 la dovuta diligenza diventa operativa per medie e grandi imprese</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<title>Reati ambientali: dal 2 giugno 2026 multe fino a 100.000 euro per i prodotti inquinanti</title>
		<link>https://effediligence.it/reati-ambientali-dlgs-81-2026-dal-2-giugno-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://effediligence.it/?p=27403759</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, in vigore dal 2 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2024/1203 e introduce il reato di commercio di prodotti inquinanti, punito con la reclusione da due a sei anni e la multa fino a 100.000 euro. Si amplia il catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/reati-ambientali-dlgs-81-2026-dal-2-giugno-2026/">Reati ambientali: dal 2 giugno 2026 multe fino a 100.000 euro per i prodotti inquinanti</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario regolatorio in cui la conformità ambientale e la solidità dell&#8217;assetto organizzativo diventano variabili strutturali per la competitività e per l&#8217;accesso alle catene di fornitura, il recepimento della disciplina europea sulla tutela penale dell&#8217;ambiente rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione del rapporto fra impresa e presidio ambientale. Il Decreto Legislativo 21 aprile 2026, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 18 maggio 2026 ed entrato in vigore il 2 giugno 2026, attua la Direttiva (UE) 2024/1203 dell&#8217;11 aprile 2024 e ridisegna il perimetro dei reati ambientali, con effetti diretti sulla responsabilità amministrativa degli enti.</p>
<p>Per l&#8217;imprenditore il punto non è la novità penalistica in sé, ma il fatto che il catalogo dei reati che possono coinvolgere la società, e non solo la persona fisica che ha materialmente agito, si allarga. Chi ha già un modello organizzativo lo deve aggiornare. Chi non lo ha si trova con un&#8217;esposizione più ampia e senza il presidio che la legge riconosce come esimente.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa cambia con il D.Lgs. 81/2026 e da quando</h2>
<p>Il decreto è già applicabile. La data di riferimento è il 2 giugno 2026, quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e non esiste alcun regime transitorio che sospenda l&#8217;efficacia delle nuove fattispecie. La direttiva europea che il decreto recepisce sostituisce le precedenti Direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE e chiede agli Stati membri un innalzamento generalizzato del livello di tutela, sia sul versante delle condotte punibili sia su quello della responsabilità delle persone giuridiche.</p>
<p>L&#8217;intervento italiano agisce su tre piani. Modifica alcune fattispecie già presenti nel codice penale, introduce nuovi delitti collegati all&#8217;immissione sul mercato di prodotti e sostanze, e amplia di conseguenza l&#8217;elenco dei reati presupposto richiamati dall&#8217;articolo 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il decreto prevede inoltre l&#8217;adozione di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali entro il 21 maggio 2027, con aggiornamento triennale, che orienterà nei prossimi anni l&#8217;attività di controllo.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti</h2>
<p>La novità di maggiore impatto per le imprese manifatturiere e commerciali è l&#8217;articolo 452-bis.1 del codice penale, che punisce chi immette abusivamente sul mercato prodotti il cui uso provoca una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, ecosistemi, habitat, biodiversità, flora o fauna. La pena è la reclusione da due a sei anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro, con l&#8217;incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e la confisca.</p>
<p>La formulazione sposta l&#8217;attenzione dal momento della gestione del rifiuto o dello scarico al momento della messa in commercio. Interessa quindi anche imprese che non trattano rifiuti e che fino ad oggi consideravano il rischio ambientale un tema confinato all&#8217;area produttiva. Il criterio di rilevanza resta ancorato a un dato tecnico, cioè la significatività e la misurabilità della compromissione, e questo rende centrale la documentazione tecnica del prodotto e la conoscenza delle restrizioni che lo riguardano.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Sostanze ozono lesive e gas fluorurati, due fattispecie da conoscere</h2>
<p>Il decreto introduce inoltre specifiche ipotesi di reato legate alla produzione e al commercio di sostanze lesive dell&#8217;ozono, punite con la reclusione da due a cinque anni e la multa da 10.000 a 80.000 euro, e alla produzione e al commercio di gas fluorurati a effetto serra, per i quali è previsto l&#8217;arresto da sei mesi a un anno oppure l&#8217;ammenda da 10.000 a 150.000 euro.</p>
<p>Il perimetro soggettivo è più ampio di quanto sembri. Riguarda chi produce e chi commercializza, quindi anche distributori e installatori che movimentano gas refrigeranti in impianti di condizionamento e refrigerazione, una casistica frequente nel settore alimentare, nella logistica del freddo e nella manutenzione industriale. Per queste attività la corretta tenuta dei registri sugli apparecchi e la verifica delle certificazioni del personale diventano elementi di difesa, non semplici formalità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando una condotta si considera abusiva</h2>
<p>Uno degli interventi più rilevanti riguarda la definizione di condotta abusiva. Il decreto chiarisce che rientrano nella nozione le violazioni di disposizioni ambientali europee o nazionali, ma anche le attività svolte sulla base di un&#8217;autorizzazione ottenuta fraudolentemente oppure conseguita attraverso condotte che integrano reati contro la pubblica amministrazione.</p>
<p>È un passaggio che merita attenzione perché sposta il baricentro delle verifiche interne. Non basta possedere un titolo autorizzativo. Occorre che il titolo sia coerente con l&#8217;attività effettivamente svolta e che il procedimento con cui è stato ottenuto sia trasparente, comprese le informazioni tecniche rese in sede istruttoria. Le imprese che operano con autorizzazioni ambientali risalenti nel tempo, o modificate più volte per varianti successive, hanno un motivo concreto per riesaminarne il contenuto.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">L&#8217;impatto sul modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001</h2>
<p>L&#8217;articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 elenca i reati ambientali che, se commessi nell&#8217;interesse o a vantaggio dell&#8217;ente, espongono la società a sanzioni pecuniarie per quote e a sanzioni interdittive. Il D.Lgs. 81/2026 amplia questo catalogo includendo le nuove fattispecie, con il richiamo anche alle ipotesi aggravate.</p>
<p>Per un&#8217;impresa dotata di modello organizzativo il lavoro da fare è definito. La mappatura delle attività sensibili va estesa alle fasi di immissione sul mercato dei prodotti, ai flussi di acquisto e utilizzo di gas refrigeranti e alle attività affidate a terzi. I protocolli di controllo vanno riscritti dove oggi coprono soltanto la gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni. L&#8217;organismo di vigilanza deve poter contare su flussi informativi che intercettino anche le non conformità di prodotto. Per un&#8217;impresa che non ha un modello, il decreto è l&#8217;occasione per valutarne l&#8217;adozione con un criterio economico, cioè confrontando il costo del presidio con l&#8217;esposizione sanzionatoria e con il rischio di interdizione dall&#8217;attività.</p>
<p>Va aggiunto un elemento che spesso sfugge. Il modello 231 e il sistema di gestione ambientale non sono strumenti alternativi. Una certificazione ISO 14001 fornisce l&#8217;ossatura procedurale su cui il modello si appoggia, ma non sostituisce la valutazione del rischio reato, che ha una logica differente e guarda alle modalità con cui una violazione può essere commessa nell&#8217;interesse dell&#8217;impresa.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Rifiuti, il quadro sanzionatorio dell&#8217;articolo 256 del D.Lgs. 152/2006</h2>
<p>Sul versante della gestione dei rifiuti il decreto interviene sull&#8217;articolo 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Per le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione svolte in mancanza del titolo prescritto la risposta sanzionatoria si articola in funzione della pericolosità del rifiuto, con l&#8217;arresto da due a sei mesi o l&#8217;ammenda da 2.000 a 18.000 euro per i rifiuti non pericolosi e con la reclusione da sei mesi a tre anni quando i rifiuti sono pericolosi.</p>
<p>Il dato interessa direttamente le imprese produttrici che affidano i propri rifiuti a terzi, perché la verifica dell&#8217;iscrizione all&#8217;Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore e dell&#8217;autorizzazione dell&#8217;impianto di destino resta il presidio più efficace contro il coinvolgimento in una filiera irregolare. Con la digitalizzazione della tracciabilità queste verifiche sono più semplici di un tempo e vanno rese sistematiche.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le priorità operative dei prossimi mesi</h2>
<ol>
<li>Riesaminare le autorizzazioni ambientali in essere e verificarne la coerenza con i processi realmente svolti, comprese le varianti introdotte negli anni.</li>
<li>Mappare i prodotti immessi sul mercato e le relative restrizioni, con particolare attenzione alle sostanze soggette a limitazione e ai materiali destinati al contatto con alimenti.</li>
<li>Censire gli impianti contenenti gas fluorurati, aggiornare i registri e verificare le certificazioni delle imprese e del personale che vi intervengono.</li>
<li>Aggiornare la parte ambientale del modello organizzativo, o valutarne l&#8217;adozione, integrando le nuove fattispecie nella valutazione del rischio reato.</li>
<li>Sistematizzare la qualifica dei fornitori della filiera rifiuti, con verifica documentale periodica delle iscrizioni e delle autorizzazioni.</li>
</ol>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Anticipare conviene, e il motivo è misurabile</h2>
<p>La direzione europea è chiara e non è reversibile. La tutela dell&#8217;ambiente si sposta dal piano amministrativo a quello penale e organizzativo, e la responsabilità non si esaurisce nella persona che compie il gesto ma risale all&#8217;assetto che lo ha reso possibile. Per l&#8217;impresa questo significa che il presidio ambientale smette di essere un adempimento periodico e diventa un elemento di governo, con un valore che si misura anche nella qualificazione presso committenti e istituti di credito, sempre più attenti al profilo di rischio dei fornitori.</p>
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		<title>Trasparenza retributiva: dal 7 giugno 2026 nuovi obblighi per i datori di lavoro (D.Lgs. 96/2026)</title>
		<link>https://effediligence.it/trasparenza-retributiva-dal-7-giugno-2026-nuovi-obblighi-per-i-datori-di-lavoro-d-lgs-96-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che attua la Direttiva (UE) 2023/970, introduce dal 7 giugno 2026 la trasparenza retributiva: informazioni salariali nelle selezioni, diritto dei lavoratori a conoscere i livelli medi per sesso e comunicazione del divario retributivo di genere per le imprese più grandi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/trasparenza-retributiva-dal-7-giugno-2026-nuovi-obblighi-per-i-datori-di-lavoro-d-lgs-96-2026/">Trasparenza retributiva: dal 7 giugno 2026 nuovi obblighi per i datori di lavoro (D.Lgs. 96/2026)</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui equità organizzativa e sostenibilità sociale diventano fattori di competitività e di reputazione, la parità di retribuzione tra donne e uomini smette di essere un principio generale e diventa un insieme di obblighi concreti. Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, che attua la Direttiva (UE) 2023/970, introduce la trasparenza retributiva come nuovo presidio a carico dei datori di lavoro, con adempimenti graduati in base alla dimensione dell&#8217;impresa.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa prevede il D.Lgs. 96/2026 e da quando si applica</h2>
<p>Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026 ed è in vigore dal 7 giugno 2026. Recepisce la Direttiva (UE) 2023/970, che rafforza il principio della parità di retribuzione per lavoro uguale o di pari valore attraverso la trasparenza e meccanismi di tutela. L&#8217;impianto ruota attorno a un&#8217;idea semplice. Rendere visibili i criteri e i livelli retributivi permette di individuare e correggere le disparità che spesso restano nascoste.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Trasparenza già nella fase di selezione del personale</h2>
<p>Una parte degli obblighi riguarda tutte le imprese, a prescindere dalla dimensione, e opera già nella fase di reclutamento. Il datore di lavoro deve indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia nell&#8217;annuncio di lavoro o comunque prima del colloquio, e non può chiedere al candidato informazioni sulla retribuzione percepita nei rapporti precedenti. Le procedure e i criteri di selezione devono inoltre essere neutri rispetto al genere.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il diritto dei lavoratori all&#8217;informazione e il divieto di segretezza</h2>
<p>Ai lavoratori è riconosciuto il diritto di richiedere e ottenere informazioni sui livelli retributivi medi, disaggregati per sesso, per le categorie di dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il datore deve rispondere per iscritto entro due mesi. Diventano nulle le clausole che impongono al lavoratore di non divulgare la propria retribuzione. La retribuzione non è più un dato da tenere riservato, ma un&#8217;informazione che il lavoratore può conoscere e confrontare.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La comunicazione sul divario retributivo di genere e le soglie dimensionali</h2>
<p>L&#8217;obbligo più strutturato riguarda la comunicazione periodica sul divario retributivo di genere, dovuta dai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti. Le tempistiche sono graduate per fascia dimensionale:</p>
<ul>
<li>datori con almeno 250 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, poi con cadenza annuale;</li>
<li>datori da 150 a 249 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2027, poi ogni tre anni;</li>
<li>datori da 100 a 149 dipendenti: prima comunicazione entro il 7 giugno 2031, poi ogni tre anni.</li>
</ul>
<p>La comunicazione riporta, tra l&#8217;altro, il divario retributivo medio e mediano, la quota di componenti variabili e la distribuzione dei lavoratori per fasce di retribuzione, sempre disaggregati per sesso.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando scatta la valutazione congiunta delle retribuzioni</h2>
<p>Se la comunicazione evidenzia un divario retributivo di genere pari o superiore al 5% in una categoria di lavoratori, non giustificato da criteri oggettivi e neutri e non corretto entro sei mesi, il datore di lavoro deve avviare una valutazione congiunta delle retribuzioni in collaborazione con le rappresentanze dei lavoratori. È il passaggio in cui la trasparenza si traduce in azione correttiva concreta.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Tutele per i lavoratori e conseguenze per l&#8217;impresa</h2>
<p>Il decreto rafforza gli strumenti di tutela. In caso di controversia opera un&#8217;agevolazione dell&#8217;onere della prova a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare l&#8217;assenza di discriminazione. Il lavoratore che ha subito una discriminazione retributiva ha diritto al risarcimento, secondo l&#8217;apparato del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). Oltre al profilo sanzionatorio, per l&#8217;impresa è in gioco la capacità di attrarre e trattenere talenti, sempre più attenti a equità e trasparenza.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come prepararsi agli obblighi di trasparenza retributiva</h2>
<p>Anche le imprese non ancora soggette alla comunicazione periodica hanno interesse ad allinearsi per tempo, perché gli obblighi in fase di selezione e il diritto all&#8217;informazione valgono da subito. Alcune azioni utili:</p>
<ol>
<li>rivedere annunci di lavoro e processi di selezione, inserendo la fascia retributiva ed eliminando le domande sullo storico salariale;</li>
<li>mappare i sistemi di inquadramento e i criteri di determinazione della retribuzione, verificandone la neutralità rispetto al genere;</li>
<li>analizzare il divario retributivo interno tra categorie di lavoro di pari valore;</li>
<li>eliminare le clausole di riservatezza sulla retribuzione dai contratti e dalle policy;</li>
<li>predisporre, per le imprese sopra soglia, i processi di raccolta dati per la comunicazione periodica.</li>
</ol>
<p>Affrontare la trasparenza retributiva come leva, e non come mero adempimento, consente di trasformare un obbligo in un elemento di posizionamento. Un sistema retributivo equo e documentato riduce il rischio di contenzioso, rafforza il clima interno e sostiene i percorsi di certificazione della parità di genere. Affianchiamo le imprese nell&#8217;analisi del divario retributivo, nella revisione dei sistemi di inquadramento e nell&#8217;integrazione tra parità, sostenibilità sociale e sistemi di gestione certificati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/trasparenza-retributiva-dal-7-giugno-2026-nuovi-obblighi-per-i-datori-di-lavoro-d-lgs-96-2026/">Trasparenza retributiva: dal 7 giugno 2026 nuovi obblighi per i datori di lavoro (D.Lgs. 96/2026)</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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			</item>
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		<title>ISO/IEC 42001: dal 30 luglio 2026 la norma sull&#8217;intelligenza artificiale ha una nuova versione</title>
		<link>https://effediligence.it/iso-42001-nuova-versione-30-luglio-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 30 luglio 2026 la UNI CEI ISO/IEC 42001:2024 è stata sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026, nuova versione della norma sui sistemi di gestione dell'intelligenza artificiale. Il contenuto tecnico resta invariato, cambia il riferimento da citare sui certificati.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/iso-42001-nuova-versione-30-luglio-2026/">ISO/IEC 42001: dal 30 luglio 2026 la norma sull&#8217;intelligenza artificiale ha una nuova versione</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;intelligenza artificiale è entrata nei processi aziendali più in fretta di quanto le organizzazioni siano riuscite a governarla, e la domanda che arriva da clienti, investitori e committenti pubblici non riguarda più quali strumenti si utilizzano ma come vengono controllati. Su questo terreno esiste un solo riferimento certificabile, la ISO/IEC 42001, e il 30 luglio 2026 il suo recepimento italiano è cambiato. La UNI CEI ISO/IEC 42001:2024 risulta ritirata dal catalogo UNI e sostituita dalla UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026, la nuova versione del riferimento italiano.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa chiede la ISO/IEC 42001 alle imprese</h2>
<p>La ISO/IEC 42001:2023, pubblicata il 18 dicembre 2023 con il titolo &#8220;Information technology, Artificial intelligence, Management system&#8221;, è il primo standard internazionale dedicato ai sistemi di gestione per l&#8217;intelligenza artificiale ed è tuttora l&#8217;unica norma della sua famiglia rispetto alla quale un&#8217;organizzazione può ottenere un certificato. Il documento, di 51 pagine, definisce i requisiti per stabilire, attuare, mantenere e migliorare nel tempo quello che la norma chiama AIMS, cioè il sistema di gestione dell&#8217;intelligenza artificiale.</p>
<p>L&#8217;impostazione è organizzativa e non tecnica. La norma non entra nel merito degli algoritmi e non misura le prestazioni di un singolo modello, definisce invece il modo in cui l&#8217;organizzazione governa l&#8217;intero ciclo, dalla decisione di adottare un sistema di intelligenza artificiale alla valutazione dei rischi e delle opportunità, dalla definizione di ruoli e responsabilità al monitoraggio degli esiti, secondo il ciclo di pianificazione, attuazione, verifica e miglioramento comune a tutti gli standard di sistema.</p>
<p>Il perimetro di applicazione è ampio per scelta. La norma si rivolge a organizzazioni di qualsiasi dimensione che sviluppano, forniscono o utilizzano prodotti e servizi basati su intelligenza artificiale, in tutti i settori, comprese le pubbliche amministrazioni e gli enti non profit. Rientra quindi anche l&#8217;impresa che non produce tecnologia ma la impiega, per esempio nella selezione del personale, nella manutenzione predittiva, nel controllo qualità o nella relazione con il cliente.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa cambia con la nuova versione della norma</h2>
<p>Il contenuto tecnico non cambia. La UNI CEI EN ISO/IEC 42001:2026 riprende la stessa ISO/IEC 42001:2023, con gli stessi requisiti e la stessa struttura, e la sostituzione è avvenuta negli stessi mesi anche presso gli enti di normazione olandese, sloveno e spagnolo. Chi ha costruito il proprio sistema di gestione sull&#8217;edizione precedente non deve rifare il lavoro.</p>
<p>Cambia il riferimento da citare, e non è un dettaglio formale. Lo stesso testo viene ora adottato in forma identica dagli enti di normazione di tutti i paesi che partecipano al sistema di normazione continentale, con il ritiro delle edizioni nazionali precedenti. Per un&#8217;impresa che lavora con clienti esteri, o che deve qualificarsi presso una capofila di filiera straniera, un certificato emesso a fronte di un testo comune è più facile da far valere di uno legato a un recepimento nazionale.</p>
<p>La verifica da fare è breve. Occorre controllare quale edizione compare sul certificato e nei documenti del sistema di gestione, e concordare con l&#8217;organismo l&#8217;allineamento del riferimento in occasione della prima verifica già programmata, senza aprire un percorso separato.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Gli altri documenti della famiglia e a cosa servono</h2>
<p>Accanto alla norma certificabile esistono documenti che orientano il lavoro senza essere certificabili. La ISO/IEC 23894:2023, pubblicata il 6 febbraio 2023, declina sull&#8217;intelligenza artificiale i principi generali di gestione del rischio, mentre il documento dedicato alla valutazione dell&#8217;impatto dei sistemi di intelligenza artificiale su persone, gruppi e società, la ISO/IEC 42005, è disponibile dal 28 maggio 2025 ed è il riferimento più vicino alle valutazioni d&#8217;impatto richieste in ambito europeo.</p>
<p>Un quarto documento non riguarda le imprese ma gli organismi di certificazione. La ISO/IEC 42006:2025, pubblicata il 7 luglio 2025, fissa i requisiti che un organismo deve rispettare per certificare un sistema di gestione dell&#8217;intelligenza artificiale, dalle competenze degli auditor alle regole di conduzione delle verifiche. È la ragione per cui, al momento di scegliere l&#8217;organismo, conviene verificare su quale base sia accreditato, perché è questo che rende il certificato comparabile con quelli emessi altrove.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il rapporto con le regole europee sull&#8217;intelligenza artificiale</h2>
<p>La ISO/IEC 42001 resta uno standard volontario e la certificazione non produce una presunzione di conformità al Regolamento (UE) 2024/1689, perché quella presunzione discende soltanto dalle norme armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea, e per la disciplina sull&#8217;intelligenza artificiale non ne risulta ancora citata alcuna. Il rapporto fra i due piani è però di complementarietà operativa, perché gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, sorveglianza umana e trasparenza verso chi utilizza il sistema sono elementi che il regolamento pretende e che la norma organizza in un impianto già strutturato. Considerato che gli obblighi sui sistemi classificati ad alto rischio decorrono dal 2 dicembre 2027, il sistema di gestione è l&#8217;infrastruttura documentale e procedurale su cui quegli adempimenti potranno poggiare.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quali organizzazioni hanno interesse a certificarsi</h2>
<p>L&#8217;interesse non è limitato alle imprese tecnologiche. Le situazioni in cui la certificazione produce un ritorno riconoscibile sono principalmente tre.</p>
<ul>
<li>Le organizzazioni che sviluppano o distribuiscono soluzioni basate su intelligenza artificiale e devono dimostrare affidabilità a clienti, investitori e committenti pubblici.</li>
<li>Le imprese che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale in processi sensibili, dalla gestione del personale al credito, dalla sicurezza sul lavoro al controllo qualità, e che devono poter documentare come tali strumenti sono governati.</li>
<li>I fornitori inseriti in filiere strutturate, ai quali la qualifica richiede sempre più spesso evidenze sulla governance degli strumenti digitali impiegati.</li>
</ul>
<p>A queste si aggiungono le organizzazioni che rientrano, o prevedono di rientrare, fra i fornitori di sistemi classificati ad alto rischio, per le quali il sistema di gestione è il modo di arrivare alla scadenza con il rischio mappato, le responsabilità assegnate e la documentazione tecnica già impostata.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come si costruisce il sistema di gestione</h2>
<p>Il punto di partenza non è la scelta dell&#8217;organismo di certificazione ma la definizione del campo di applicazione. Occorre stabilire quali processi, quali sistemi e quali sedi rientrano nel perimetro, distinguendo ciò che l&#8217;organizzazione sviluppa da ciò che si limita a utilizzare, perché ruoli e responsabilità cambiano in modo sostanziale nei due casi.</p>
<p>Seguono l&#8217;inventario dei sistemi in uso, la valutazione dei rischi e degli impatti associati a ciascuno di essi, la definizione della politica e degli obiettivi, l&#8217;attribuzione formale delle responsabilità e la costruzione del corpo documentale, che comprende le procedure sulla qualità e sulla provenienza dei dati, i criteri di sorveglianza umana, la registrazione degli eventi e le informazioni fornite a chi utilizza il sistema. Il percorso si chiude con un ciclo completo di audit interno e riesame della direzione, che deve precedere la verifica di certificazione.</p>
<p>Per le organizzazioni già certificate ISO 9001 o ISO/IEC 27001 il lavoro è più contenuto, perché la norma adotta la struttura armonizzata comune agli standard di sistema e permette di estendere politica, gestione documentale, audit interni, riesame della direzione e trattamento delle non conformità anziché duplicarli. In questi casi conviene programmare l&#8217;estensione in occasione di una verifica già pianificata, così da concentrare in un&#8217;unica sessione l&#8217;impegno delle funzioni coinvolte.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Governare l&#8217;intelligenza artificiale finché resta una scelta</h2>
<p>L&#8217;aggiornamento della norma consolida un riferimento che fino a poco tempo fa molte imprese consideravano un tema da grandi gruppi tecnologici. Le organizzazioni che lo affrontano adesso lo fanno in una condizione favorevole, perché possono costruire la governance dei propri sistemi con i tempi della progettazione anziché con quelli della scadenza. Il primo passo, il censimento dei sistemi di intelligenza artificiale effettivamente in uso, restituisce quasi sempre un quadro più ampio di quello che il vertice aziendale immaginava, perché molte funzioni hanno introdotto strumenti in autonomia senza una valutazione preventiva.</p>
<p>Affianchiamo le organizzazioni nella definizione del campo di applicazione, nell&#8217;inventario e nella valutazione dei sistemi di intelligenza artificiale in uso, nella costruzione del sistema di gestione e nella preparazione alla verifica di certificazione, integrando la ISO/IEC 42001 con gli altri standard già presenti in azienda, perché la governance dell&#8217;intelligenza artificiale produce valore quando diventa parte del sistema di gestione e non un adempimento separato.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/iso-42001-nuova-versione-30-luglio-2026/">ISO/IEC 42001: dal 30 luglio 2026 la norma sull&#8217;intelligenza artificiale ha una nuova versione</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<item>
		<title>NIS2: entro ottobre 2026 le misure di sicurezza per soggetti essenziali e importanti (D.Lgs. 138/2024)</title>
		<link>https://effediligence.it/nis2-entro-ottobre-2026-le-misure-di-sicurezza-per-soggetti-essenziali-e-importanti-d-lgs-138-2024/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il 2026 è l'anno operativo della NIS2. Con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138 i soggetti essenziali e importanti devono attivare le notifiche degli incidenti all'ACN da gennaio e rendere operative le misure di sicurezza di base entro ottobre 2026.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/nis2-entro-ottobre-2026-le-misure-di-sicurezza-per-soggetti-essenziali-e-importanti-d-lgs-138-2024/">NIS2: entro ottobre 2026 le misure di sicurezza per soggetti essenziali e importanti (D.Lgs. 138/2024)</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la digitalizzazione dei processi e l&#8217;interconnessione delle filiere rendono la sicurezza informatica una variabile strutturale per la continuità del business, l&#8217;Unione europea ha alzato il livello degli obblighi. La direttiva NIS2, recepita in Italia con il D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138, trova nel 2026 il suo anno operativo, con scadenze concrete per le imprese qualificate come soggetti essenziali o importanti.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cos&#8217;è la NIS2 e chi coinvolge</h2>
<p>La NIS2 è la Direttiva (UE) 2022/2555, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell&#8217;Unione. Il D.Lgs. 138/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2024 e in vigore dal 16 ottobre 2024, ne dà attuazione in Italia e individua nell&#8217;Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale l&#8217;autorità competente. Il perimetro è molto più ampio rispetto alla precedente disciplina e distingue due categorie di soggetti, quelli essenziali e quelli importanti, in base al settore di attività e alla dimensione aziendale.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Soggetti essenziali e importanti: come si individua l&#8217;obbligo</h2>
<p>L&#8217;appartenenza al perimetro dipende dalla combinazione tra settore e dimensione. Tra i soggetti essenziali rientrano settori come energia, trasporti, banche, sanità, acqua, infrastrutture digitali e pubblica amministrazione, mentre tra i soggetti importanti figurano ambiti come servizi postali, gestione dei rifiuti, produzione manifatturiera, settore alimentare, chimica e servizi digitali. La qualificazione tiene conto anche delle soglie dimensionali, con particolare attenzione alle medie e grandi imprese. Molte aziende sono già state incluse nel perimetro attraverso la registrazione sulla piattaforma dell&#8217;ACN.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le scadenze del 2026: notifiche da gennaio, misure entro ottobre</h2>
<p>Il 2026 concentra gli adempimenti operativi. Dall&#8217;inizio dell&#8217;anno i soggetti nel perimetro sono tenuti agli obblighi di notifica degli incidenti significativi all&#8217;ACN, con tempistiche stringenti che prevedono una prima segnalazione entro 24 ore, la notifica entro 72 ore e una relazione finale entro un mese. Entro ottobre 2026 devono inoltre diventare operative le misure di sicurezza di base previste dalla determinazione dell&#8217;ACN. Le imprese incluse nel perimetro sono chiamate ad aggiornare periodicamente i propri dati sulla piattaforma dell&#8217;Agenzia.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le misure di gestione del rischio da adottare</h2>
<p>Le misure richieste seguono un approccio multirischio e coprono l&#8217;intero ciclo di gestione della sicurezza. Comprendono l&#8217;analisi dei rischi e le politiche di sicurezza dei sistemi informativi, la gestione degli incidenti, la continuità operativa e il backup, la sicurezza della catena di approvvigionamento, il controllo degli accessi e l&#8217;uso di soluzioni come l&#8217;autenticazione a più fattori, insieme a procedure di monitoraggio e ripristino. La sicurezza informatica diventa così un processo di governo continuo, non un intervento una tantum.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La responsabilità degli organi di amministrazione</h2>
<p>Un elemento qualificante della NIS2 riguarda il coinvolgimento diretto dei vertici aziendali. Gli organi di amministrazione approvano le misure di gestione del rischio, ne sovrintendono l&#8217;attuazione e sono chiamati a seguire percorsi di formazione specifici. La cibersicurezza esce dal perimetro esclusivo delle funzioni tecniche ed entra tra le responsabilità di governance dell&#8217;impresa.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le sanzioni previste per il mancato adeguamento</h2>
<p>Il decreto prevede un apparato sanzionatorio significativo. Per i soggetti essenziali le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato annuo mondiale, mentre per i soggetti importanti il limite è fissato fino a 7 milioni di euro o all&#8217;1,4% del fatturato. Alle sanzioni pecuniarie si affiancano possibili conseguenze sul piano della responsabilità dei vertici aziendali.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come arrivare pronti alle scadenze</h2>
<p>Il tempo che resta è utile per colmare i divari rispetto ai requisiti. Le priorità riguardano tanto l&#8217;organizzazione quanto la tecnologia:</p>
<ol>
<li>verificare se l&#8217;impresa rientra tra i soggetti essenziali o importanti e completare la registrazione e l&#8217;aggiornamento sulla piattaforma ACN;</li>
<li>condurre un&#8217;analisi dei rischi e una gap analysis rispetto alle misure di sicurezza richieste;</li>
<li>attivare le procedure di notifica degli incidenti nei tempi previsti;</li>
<li>adeguare le misure tecniche e organizzative, dalla gestione degli accessi alla continuità operativa;</li>
<li>coinvolgere e formare gli organi di amministrazione sulle responsabilità in materia di cibersicurezza.</li>
</ol>
<p>Governare per tempo la NIS2 significa proteggere la continuità del business e rafforzare la fiducia di clienti e partner lungo tutta la filiera. La sicurezza informatica, del resto, si integra con i sistemi di gestione e con la tutela dei dati che le imprese già presidiano. Affianchiamo le organizzazioni nell&#8217;analisi del perimetro, nella gap analysis rispetto agli obblighi NIS2 e nella costruzione di un sistema di gestione della cibersicurezza sostenibile nel tempo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/nis2-entro-ottobre-2026-le-misure-di-sicurezza-per-soggetti-essenziali-e-importanti-d-lgs-138-2024/">NIS2: entro ottobre 2026 le misure di sicurezza per soggetti essenziali e importanti (D.Lgs. 138/2024)</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<title>Green claims: dal 27 settembre 2026 nuove regole anti-greenwashing con il D.Lgs. 30/2026</title>
		<link>https://effediligence.it/green-claims-dal-27-settembre-2026-nuove-regole-anti-greenwashing-con-il-d-lgs-30-2026/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825, dal 27 settembre 2026 le asserzioni ambientali generiche e non dimostrate diventano pratiche commerciali scorrette, sanzionabili dall'AGCM.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/green-claims-dal-27-settembre-2026-nuove-regole-anti-greenwashing-con-il-d-lgs-30-2026/">Green claims: dal 27 settembre 2026 nuove regole anti-greenwashing con il D.Lgs. 30/2026</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la sostenibilità è diventata un fattore competitivo e i consumatori orientano le scelte anche in base all&#8217;impatto ambientale dei prodotti, la comunicazione delle imprese finisce sotto una lente più attenta. La Direttiva (UE) 2024/825, recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30, interviene proprio su questo terreno, fissando regole chiare su ciò che un&#8217;azienda può dichiarare quando presenta un prodotto come ecologico o sostenibile.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa sono le asserzioni ambientali e perché cambiano le regole</h2>
<p>Per asserzione ambientale si intende qualsiasi messaggio, in etichetta o in pubblicità, che attribuisce a un prodotto o a un&#8217;impresa un pregio ecologico. Negli anni queste dichiarazioni si sono moltiplicate, spesso in forma generica e non verificabile, alimentando il fenomeno noto come greenwashing. La Direttiva (UE) 2024/825 modifica due pilastri del diritto europeo dei consumatori, la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, per riportare ordine e trasparenza nella comunicazione ambientale. In Italia le nuove disposizioni intervengono sul Codice del Consumo, il D.Lgs. 206/2005.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le pratiche vietate dal 27 settembre 2026</h2>
<p>Il D.Lgs. 30/2026 è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le nuove regole sulle asserzioni ambientali si applicano dal 27 settembre 2026. Da quella data diventa scorretta l&#8217;asserzione ambientale generica, cioè il messaggio vago e non dimostrato come ecologico, green, rispettoso dell&#8217;ambiente, biodegradabile o a impatto climatico zero, quando non è supportato da prestazioni ambientali eccellenti e riconosciute. Diventa scorretto anche presentare come elemento distintivo del proprio prodotto un requisito che la legge già impone a tutti i prodotti della stessa categoria.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Marchi di sostenibilità e neutralità climatica: quando si possono usare</h2>
<p>Le nuove regole limitano l&#8217;uso dei marchi di sostenibilità. Un marchio che segnala pregi ambientali o sociali può essere esibito solo se si basa su un sistema di certificazione verificato oppure è stato istituito da un&#8217;autorità pubblica. Attenzione particolare va alle affermazioni di neutralità climatica. Le asserzioni che fondano la presunta neutralità o la riduzione dell&#8217;impatto sull&#8217;acquisto di crediti di compensazione delle emissioni, e non su una reale riduzione lungo il ciclo di vita del prodotto, rientrano tra le pratiche potenzialmente ingannevoli.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Durabilità, garanzia e informazioni dovute al consumatore</h2>
<p>L&#8217;intervento non riguarda soltanto l&#8217;ambiente. La direttiva rafforza le informazioni sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti e contrasta l&#8217;obsolescenza programmata. Il consumatore deve essere informato in modo chiaro sulla garanzia legale di conformità e sulle eventuali garanzie commerciali di durata, così da poter compiere scelte di acquisto consapevoli. Per le imprese cambia quindi anche il contenuto informativo che accompagna il prodotto, dal packaging alla scheda tecnica.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">A chi si applicano le nuove regole</h2>
<p>Le disposizioni riguardano tutte le imprese che comunicano con i consumatori finali, a prescindere dal settore e dalla dimensione. Sono coinvolti produttori, distributori e rivenditori che utilizzano claim ambientali su prodotti, imballaggi, siti web, materiali promozionali e canali di vendita online. Il perimetro è dunque molto ampio e tocca la funzione marketing tanto quanto quella dedicata alla sostenibilità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Il ruolo dell&#8217;AGCM e le sanzioni previste dal Codice del Consumo</h2>
<p>Le asserzioni ambientali ingannevoli sono trattate come pratiche commerciali scorrette. La vigilanza spetta all&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può intervenire con provvedimenti inibitori e con sanzioni. Per le pratiche commerciali scorrette il Codice del Consumo prevede sanzioni amministrative che possono arrivare fino a 10 milioni di euro. Al di là dell&#8217;importo, il rischio più rilevante per l&#8217;impresa è quello reputazionale, legato a una comunicazione contestata pubblicamente.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come mettere in regola la comunicazione aziendale</h2>
<p>Il periodo che precede il 27 settembre 2026 è il momento giusto per una verifica sistematica dei messaggi ambientali. Alcune azioni prioritarie aiutano a ridurre il rischio e a valorizzare gli investimenti reali in sostenibilità:</p>
<ol>
<li>censire tutti i claim ambientali utilizzati su prodotti, etichette, sito e materiali di marketing;</li>
<li>verificare che ogni affermazione sia supportata da dati e, dove necessario, da certificazioni riconosciute;</li>
<li>eliminare o riformulare i claim generici e non dimostrabili;</li>
<li>rivedere l&#8217;uso di loghi e marchi di sostenibilità e le dichiarazioni di neutralità climatica;</li>
<li>allineare le informazioni su durabilità e garanzia lungo tutti i canali di vendita.</li>
</ol>
<p>Anticipare l&#8217;adeguamento non è soltanto un modo per evitare sanzioni. Una comunicazione ambientale accurata e verificabile è una leva di fiducia verso clienti e mercato, e valorizza gli investimenti reali in sostenibilità distinguendoli dalle promesse vuote.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/green-claims-dal-27-settembre-2026-nuove-regole-anti-greenwashing-con-il-d-lgs-30-2026/">Green claims: dal 27 settembre 2026 nuove regole anti-greenwashing con il D.Lgs. 30/2026</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
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		<item>
		<title>Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno</title>
		<link>https://effediligence.it/formaldeide-dal-6-agosto-2026-il-limite-scende-a-0062-mg-m%c2%b3-per-mobili-e-articoli-in-legno/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la voce 77 dell'allegato XVII del REACH, introdotta dal Regolamento (UE) 2023/1464, dal 6 agosto 2026 non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli che superano 0,062 mg/m³ di formaldeide per mobili e articoli a base di legno e 0,080 mg/m³ per gli altri articoli. Per i veicoli stradali il termine è il 6 agosto 2027.</p>
<p>L'articolo <a href="https://effediligence.it/formaldeide-dal-6-agosto-2026-il-limite-scende-a-0062-mg-m%c2%b3-per-mobili-e-articoli-in-legno/">Formaldeide: dal 6 agosto 2026 il limite scende a 0,062 mg/m³ per mobili e articoli in legno</a> proviene da <a href="https://effediligence.it">Effe Diligence</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario in cui la qualità dell&#8217;aria negli ambienti chiusi e la trasparenza sulla composizione dei prodotti diventano fattori strutturali di accesso al mercato europeo, la restrizione sulle emissioni di formaldeide rappresenta un passaggio chiave nell&#8217;evoluzione della disciplina sulle sostanze chimiche. Per il settore del legno e dell&#8217;arredo, per i produttori di pannelli e per chi importa articoli finiti, il 6 agosto 2026 è una data operativa e non un orizzonte lontano.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">La voce 77 dell&#8217;allegato XVII del REACH</h2>
<p>Il Regolamento (UE) 2023/1464 della Commissione del 14 luglio 2023 modifica l&#8217;allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 per quanto riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea del 17 luglio 2023 ed è entrato in vigore il 6 agosto 2023, introducendo nell&#8217;allegato XVII la nuova voce 77 e la nuova appendice 14, che definisce le condizioni della camera di prova.</p>
<p>La formaldeide, numero CAS 50-00-0 e numero CE 200-001-8, può essere rilasciata nell&#8217;aria degli ambienti chiusi da materiali e articoli di uso corrente. La restrizione non vieta la sostanza: fissa un limite alla concentrazione che gli articoli possono rilasciare. È una scelta regolatoria che sposta il controllo dalla composizione dichiarata al comportamento reale del prodotto finito, con conseguenze dirette sul modo in cui l&#8217;impresa documenta la propria conformità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">I due valori limite e le condizioni di misura</h2>
<p>La voce 77 fissa soglie distinte. Per i mobili e gli articoli a base di legno la concentrazione di formaldeide rilasciata non può superare 0,062 mg/m³. Per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno il limite è 0,080 mg/m³. Per i veicoli stradali la concentrazione di formaldeide all&#8217;interno del veicolo non può superare 0,062 mg/m³.</p>
<p>Questi valori non sono immediatamente confrontabili con le classi di emissione comunemente usate nella filiera, perché sono ancorati a condizioni di prova precise. L&#8217;appendice 14 stabilisce una temperatura di 23 gradi centigradi con tolleranza di 0,5, un&#8217;umidità relativa del 45 per cento con tolleranza di 3 punti, un fattore di carico di 1 m²/m³, un tasso di ricambio d&#8217;aria pari a un volume all&#8217;ora e una durata massima della prova di 28 giorni, con riferimento alla concentrazione allo stato stazionario e misurazioni almeno due volte al giorno. Per i veicoli stradali la misura avviene in modalità ambiente secondo le norme ISO 12219-1 o ISO 12219-10. Sono ammessi metodi alternativi soltanto in presenza di una correlazione scientificamente valida con i risultati ottenuti alle condizioni di riferimento.</p>
<p>Il regolamento non prevede una certificazione obbligatoria né un marchio. La conformità si dimostra con prove di emissione condotte sul prodotto finito immesso sul mercato, e una dichiarazione del fornitore riferita al solo semilavorato non costituisce di per sé prova della conformità dell&#8217;articolo finale.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quando scattano i nuovi limiti e che cosa accade alle scorte</h2>
<p>La restrizione si applica agli articoli immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2026 e ai veicoli stradali immessi sul mercato dopo il 6 agosto 2027. Il differimento più ampio riconosciuto al comparto automobilistico è motivato dai tempi lunghi di sviluppo dei veicoli, dalla complessità delle catene di fornitura e dal tempo necessario a rendere operativo il metodo analitico per autocarri e autobus.</p>
<p>Il punto che merita più attenzione è il fatto generatore del divieto. La voce 77 àncora la restrizione all&#8217;immissione sul mercato e non alla data di fabbricazione, e non contiene alcuna clausola transitoria per lo smaltimento delle scorte. Un pannello o un mobile prodotto prima del 6 agosto 2026 ma offerto o messo a disposizione di terzi dopo quella data ricade quindi nella restrizione. Poiché l&#8217;articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 considera immissione sul mercato anche l&#8217;importazione, l&#8217;obbligo investe fabbricanti, importatori e chiunque metta il prodotto a disposizione di terzi, ciascuno per l&#8217;atto che compie.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Quali articoli restano fuori dalla restrizione</h2>
<p>La voce 77 elenca in modo tassativo i casi in cui il limite non opera. Le esclusioni previste per gli articoli riguardano:</p>
<ul>
<li>gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che la rilasciano sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti;</li>
<li>gli articoli destinati esclusivamente all&#8217;uso all&#8217;aperto in condizioni prevedibili;</li>
<li>gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell&#8217;involucro edilizio e della barriera al vapore, che non emettono formaldeide nell&#8217;aria degli ambienti chiusi;</li>
<li>gli articoli destinati esclusivamente all&#8217;uso industriale o professionale, salvo che il rilascio comporti l&#8217;esposizione del pubblico in condizioni d&#8217;uso prevedibili;</li>
<li>gli articoli soggetti alla restrizione della voce 72 dell&#8217;allegato XVII;</li>
<li>i biocidi, i dispositivi medici, i dispositivi di protezione individuale e i materiali destinati al contatto con i prodotti alimentari, disciplinati dai rispettivi regolamenti europei;</li>
<li>gli articoli usati.</li>
</ul>
<p>Vale la pena segnalare che i giocattoli non compaiono fra le esclusioni e che il testo non definisce la nozione di articoli a base di legno. Per i prodotti compositi, in cui il legno convive con tessili, schiume o rivestimenti, l&#8217;attribuzione al limite di 0,062 oppure a quello di 0,080 mg/m³ richiede una valutazione caso per caso, che è opportuno mettere per iscritto.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le sanzioni previste in Italia per la violazione delle restrizioni REACH</h2>
<p>Sul piano nazionale la disciplina sanzionatoria è contenuta nel Decreto Legislativo 14 settembre 2009, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222 del 24 settembre 2009. L&#8217;articolo 16 punisce il fabbricante, l&#8217;importatore, il rappresentante esclusivo o l&#8217;utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo in modo non conforme alle condizioni di restrizione previste dall&#8217;allegato XVII, con l&#8217;arresto fino a tre mesi o con l&#8217;ammenda da 40.000 a 150.000 euro. Si tratta di una sanzione penale e non amministrativa, con le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità delle persone fisiche coinvolte.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Come arrivare preparati alla scadenza</h2>
<p>Il tempo utile è breve e la variabile critica è la catena di fornitura. Le imprese che stanno gestendo bene il passaggio hanno lavorato su tre fronti. Hanno anzitutto censito il portafoglio prodotti, distinguendo ciò che rientra nella restrizione da ciò che ne è escluso, con motivazione scritta per ogni esclusione invocata. Hanno poi richiesto ai fornitori evidenze di prova riferite alle condizioni dell&#8217;appendice 14, in sostituzione delle generiche dichiarazioni di classe di emissione. Hanno infine verificato la giacenza di magazzino, perché lo stock non venduto al 6 agosto 2026 è il primo elemento di rischio.</p>
<p>Il valore di questo lavoro non si esaurisce nell&#8217;adempimento. Una filiera che sa documentare le emissioni dei propri prodotti dispone di un argomento commerciale solido verso i grandi committenti europei, che stanno inserendo requisiti di qualità dell&#8217;aria interna nei propri capitolati.</p>
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		<title>CSRD: la soglia sale a 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro</title>
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		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la Direttiva (UE) 2026/470 del pacchetto Omnibus, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità si applica solo alle imprese con oltre 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto. Cambiano perimetro e tempistiche per migliaia di aziende.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>In uno scenario regolatorio in cui la sostenibilità è diventata una dimensione strutturale del reporting d&#8217;impresa, l&#8217;Unione Europea ha scelto di semplificare senza smantellare il proprio impianto. Con la Direttiva (UE) 2026/470, parte del pacchetto Omnibus, cambiano il perimetro e i tempi degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, con effetti diretti su migliaia di imprese italiane.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dalla CSRD al pacchetto Omnibus</h2>
<p>La Direttiva (UE) 2022/2464, nota come CSRD, aveva esteso in modo progressivo l&#8217;obbligo di rendicontazione di sostenibilità a una platea crescente di imprese, secondo gli standard europei ESRS. Il pacchetto Omnibus interviene su quell&#8217;impianto per ridurne gli oneri. La Direttiva (UE) 2026/470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell&#8217;Unione Europea il 26 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, modifica sia la CSRD sia la Direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza delle imprese. Gli Stati membri hanno dodici mesi di tempo per il recepimento delle disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Le nuove soglie: chi resta obbligato alla rendicontazione</h2>
<p>La modifica di maggiore impatto riguarda l&#8217;ambito soggettivo. Con le nuove soglie, l&#8217;obbligo di rendicontazione di sostenibilità si applica alle imprese che superano contemporaneamente due parametri: più di 1.000 dipendenti in media nell&#8217;esercizio e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro. La combinazione dei due criteri innalza in modo netto la soglia rispetto al regime precedente, che si fermava a 250 dipendenti.</p>
<p>L&#8217;effetto pratico è una riduzione consistente del numero di imprese direttamente obbligate. Molte realtà che rientravano nel perimetro originario della CSRD ne restano fuori e potranno orientarsi verso una rendicontazione volontaria, calibrata sulle proprie dimensioni.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Dal rinvio del 2025 al nuovo perimetro permanente</h2>
<p>Il percorso di semplificazione era partito nell&#8217;aprile 2025 con la direttiva che aveva rinviato di due anni, secondo il meccanismo noto come &#8220;stop the clock&#8221;, gli obblighi per le imprese non ancora entrate nel regime. La Direttiva (UE) 2026/470 va oltre quel rinvio temporaneo e ridisegna in modo permanente il perimetro attraverso le nuove soglie dimensionali. Le imprese della seconda ondata, le grandi imprese non quotate originariamente tenute a rendicontare dall&#8217;esercizio 2025, presenteranno il primo report sull&#8217;esercizio 2027, ma solo se superano le nuove soglie di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato. Le piccole e medie imprese quotate della terza ondata, originariamente attese sull&#8217;esercizio 2026, escono invece in modo permanente dall&#8217;obbligo di rendicontazione CSRD.</p>
<p>Il nuovo perimetro riguarda anche le imprese che rendicontano già dall&#8217;esercizio 2024. Restano soggette all&#8217;obbligo, con la possibilità di un&#8217;esenzione transitoria per gli esercizi 2025 e 2026 secondo le modalità di recepimento scelte da ciascuno Stato membro, e dall&#8217;esercizio 2027 rientrano stabilmente nel perimetro ridefinito dalle nuove soglie.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Standard ESRS rivisti e rendicontazione volontaria per le PMI</h2>
<p>Il pacchetto interviene anche sul contenuto della rendicontazione. È prevista una revisione degli standard ESRS, con l&#8217;obiettivo di ridurre il numero di informazioni richieste, destinata ad applicarsi a partire dall&#8217;esercizio 2027. Per le imprese di minori dimensioni presenti nelle catene di fornitura, il riferimento diventa lo standard volontario VSME elaborato in ambito europeo, pensato per contenere le richieste informative che le grandi imprese possono rivolgere ai propri fornitori.</p>
<p></p>
<h2 style="margin-bottom: 0;">Che cosa cambia per l&#8217;impresa</h2>
<p>La semplificazione non equivale a un ridimensionamento della sostenibilità come fattore competitivo. Anche le imprese che escono dall&#8217;obbligo continuano a operare in un mercato in cui banche, clienti e filiere chiedono informazioni di sostenibilità strutturate. Distinguere con precisione tra ciò che è obbligatorio e ciò che è volontario consente di dimensionare l&#8217;impegno in modo proporzionato, senza rinunciare al valore reputazionale e finanziario di una rendicontazione credibile.</p>
<p>Supportiamo le imprese nel verificare la propria collocazione rispetto alle nuove soglie, nel definire un percorso di rendicontazione proporzionato e nell&#8217;adozione degli standard più adatti, trasformando un quadro normativo in evoluzione in una strategia di sostenibilità solida nel tempo.</p>
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